In bozza il testo della riforma della magistratura onoraria approvato dal Senato il 10 marzo 2016 con gli emendamenti dell’aula

senatoroma
UFFICIO LEGISLATIVO
AS 1738-A
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA
E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE
BOZZA
Sen. CUCCA (PD)
2ª Commissione permanente (Giustizia)
Prima lettura Senato – approvato, con modificazioni, in data 10 marzo 2016 con voti favorevoli 127, contrari 46, astenuti 31
Voto contrario di FI-PDL (Sen. Caliendo: rileva che la riforma lascia i magistrati onorari in una condizione di precarietà e di mancanza di tutele). Favorevoli PD, AL, AUT, AP. Contrario anche M5S. Astensione di LN, CR, SI-SEL.

E’ volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall’articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell’ordinamento giudiziario che consentono l’utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. In particolare:

 delega il Governo ad adottare, entro 1 anno (em. 1.2 Caliendo ed altri) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario – superando la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace e prevedendo che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente (em. 2.6000 Relatore) di ciascun ufficio del giudice di pace – ;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica – inserendo lo stesso in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l’ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario – ;

c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio – prevedendo:
➢ i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione (em. 2.15 T2 Caliendo ed altri), della onorabilità anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate (em. 2.19 T2 Caliendo), della idoneità fisica e psichica, dell’età minima e massima non inferiore a 27 anni e non superiore a 60 anni (em. 2.17 T2 Caliendo), della professionalità, dell’aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito del corso universitario di durata non inferiore a 4 anni (em. 2.20 Caliendo ed altri);
➢ i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale; che, in caso di ulteriore parità, ha la precedenza chi ha minore età anagrafica;
➢ che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescienza;
➢ l’attribuzione al Consiglio giudiziario alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) (Coord. 2.1 Relatore), nella sua composizione più ampia, (em. 2.25 Lumia ed altri) la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto, (em. 2.25 Lumia ed altri) le domande e, all’esito, a trasmettere al CSM le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo (Coord. 2.1 Relatore);
➢ la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all’esito la sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei (Coord. 2.1 Relatore) per la nomina a magistrati onorari;
➢ che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie. (em. 2.34 Caliendo ed altri)

d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario prevedendo:
• che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;
6) gli avvocati nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado;
• che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;
• che il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie (em. 2.1000 T2 Relatore)

e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari:
• all’interno del tribunale, individuando le modalità per l’inserimento con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento (em. 2.2000 T2 Relatore) dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisce le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;
3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;
e prevedendo i casi tassativi eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale procedere all’applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi 2 anni dell’incarico (2.701 TC Relatore), quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate (dall’attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – 2.700 TC Relatore), nonché i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi 2 anni dell’incarico (2.701 TC Relatore), può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale), nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie (em. 2.4000 T2 Relatore)

• all’interno della procura della Repubblica:
a) costituendo presso l’ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l’impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedendo che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica (em. 2.2000 T2) nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possono essere assegnati i seguenti compiti: 1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni; 2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisce le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che quest’ultimo quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico – attribuendo all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a 4 anni con possibilità di essere confermato nell’incarico per un altro quadriennio (2.701 TC Relatore), in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell’esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione (em. 2.87 T2 Caliendo ed altri), prevedendo che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell’impegno, sulla base dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell’auto-relazione di quest’ultimo (em. 2.89 T2 Caliendo ed altri); prevedere che la conferma venga disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis), dopo aver acquisito i pareri dei Presidenti di tribunale o dei Procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il giudice onorario di pace ha esercitato le sue funzioni (Coord. 2.1 Relatore); prevedendo, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa superare gli 8 anni (2.701 TC Relatore) complessivi (2.701 TC Relatore) e che nel computo vanno inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale; prevedendo che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi 2 anni (2.701 TC Relatore) dell’incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo; prevedendo che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (2.701 TC Relatore); prevedendo che in ogni caso l’incarico cessa al raggiungimento del 65esimo anno di età.

g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio – regolamentando la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato; disciplinando i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica;

h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario – prevedendo che il magistrato onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari e l’applicazione a tutti i magistrati onorari del regime di astensione previsto dall’articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio, prevedendo che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374; prevedendo i casi e il procedimento per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica; prevedendo, nei casi indicati, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte d’appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis), la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, o sulla revoca (Coord. 2.1 Relatore)

l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione – individuando le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali; prevedendo le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi (em. 2.116 Caliendo ed altri) e della revoca dell’incarico; prevedendo altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; disciplinando il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, anche (Coord. 2.1 Relatore) tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374; prevedendo, nell’individuare le fattispecie tipiche di cui sopra, che il presidente della corte d’appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis), una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del giudice onorario di pace ad altra sede. La sezione, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull’ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca (Coord. 2.1 Relatore)

m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari – prevedendo che l’ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

n) (2.311 T2 Relatore) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità. Nell’esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che l’indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile; b) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo, di una parte fissa dell’indennità in misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali; c) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni, di una parte fissa dell’indennità in misura inferiore a quella prevista per determinate funzioni (le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che quest’ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento); d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere b) e c) del presente comma venga corrisposta la parte fissa dell’indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente; e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) del presente comma deve essere corrisposta la parte variabile dell’indennità in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) del presente comma, anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi; f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento gli obiettivi da raggiungere nell’anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera q), del comma 1, dell’articolo 1; g) prevedere che al termine, dell’anno, il Presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell’indennità, che comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera q), del comma 1, dell’articolo 1; h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative; h-bis) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell’ufficio o della sezione (2.311 T 2/3 T 2 Caliendo)
i) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità;

o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale – prevedendo che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative e che alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali; prevedendo che i vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedendo che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali (em. 2.146 Susta);

p) ampliare, nel settore penale la competenza dell’ufficio del giudice di pace, ad ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità (1.12 T2 – LN) – estendendo i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;
g-bis) procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626, 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727, 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (1.12 T2 LN)
p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una s< strong>ezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d’Appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari; (em. 1.15 T2 Caliendo ed altri)

q) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega; – a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
01) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis), dopo aver acquisito i pareri dei Presidenti di tribunale o dei Procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni (Coord. 2.1 Relatore);
1) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 possono essere confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possono svolgere i compiti inerenti all’ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione per la conferma dell’incarico riconosca l’esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente all’ufficio per il quale la domanda di conferma è proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all’esercizio di funzioni giudiziarie; dall’attuazione del presente punto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; (2.320 T2 Relatore)
prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applica anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il 65° anno di età alla scadenza dei 3 quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2) del presente comma, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5); (2.320 T2 Relatore)
5) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del 68esimo anno di età;
b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal 5° anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del 4° anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
3) prevedere che, fino alla scadenza del 4° anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale può assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b) (casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale) e nel rispetto delle deliberazioni del CSM (em. 2.3000 Relatore), la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del 4° anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, assegna la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applica anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);
5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuano ad applicarsi per i primi 4 anni dalla predetta data;
d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
d-bis) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data (2.229 T2 LN)

r) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.
 dispone che nell’esercizio della delega il Governo:
• prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente ad individuare l’importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.
• prevede che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (em. 2.6000 Relatore) entro il termine di 30 giorni dalla data della ricezione anche al CSM ed autorizzando il Governo all’adozione di decreti correttivi entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

 prevede che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

 prevede che gli avvocati:
➢ non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il 1° grado;
➢ che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;
➢ che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado

 prevede che i giudici di pace:
• che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al 1° grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;
• non possono ricevere . Assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie (em. 4.1000 T2 Relatore)

 stabilisce i compiti di coordinamento dell’Ufficio del giudice di pace da parte del Presidente del tribunale e prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell’incarico.
 si prevede (art. 5-bis, aggiuntivo) che fermi i divieti di cui all’articolo 4(Incompatibilità del giudice di pace), possono essere applicati, ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere del consiglio giudiziario è espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta L’applicazione non può superare la durata di 1 anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad 1 anno. In ogni caso, un’ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi 2 anni dalla fine del periodo precedente. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi 2 anni dalla loro entrata in vigore. Per le finalità di cui sopra è autorizzata la spesa di euro 100.550,00 per l’anno 2015, di euro 201.100,00 per l’anno 2017 e di euro 100.550,00 per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia. (em. 5.0.300 T2 Relatore)

 detta disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), prevedendo che le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle stesse compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali, sono adottate con norme d’attuazione dei rispettivi statuti speciali (em. 6.0.7 Relatore). Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p) (lettera sostituita dall’em. 1.12 T2 – LN), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell’ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti dal notaio e connotati da minore complessità (7.300 T2 Aut)
 contiene la clausola di invarianza finanziaria, specificando che in relazione alla complessità della materia trattata e dell’impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti finanziari i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (em. 2.6000 Relatore).

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