Decreto del 27/10/2011 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U. del 31/12/2011 sui rimpatri

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 27 ottobre 2011
Linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e
assistito, di cui all’articolo 14-ter, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lett. e),
del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. (11A16541)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge 23
giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 129;
Considerata la necessita’ di definire le linee guida per la
realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito,
fissando i criteri di priorita’ per l’ammissione a tali programmi,
che tengano conto, innanzitutto, delle condizioni di vulnerabilita’
dello straniero;
Considerata, altresi’, l’esigenza di definire i criteri per
l’individuazione delle organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri nonche’ degli enti
e delle associazioni attive nell’assistenza agli immigrati;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto fissa le linee guida per l’attuazione dei
programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le
modalita’ di ammissione a tali programmi, i criteri per
l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni che collaborano all’attuazione dei detti programmi ai
sensi dell’art. 14-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», di seguito «Testo unico», introdotto dall’art. 3, comma
1, lettera e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai cittadini
di Paesi non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, di
seguito «cittadini stranieri», che fanno richiesta di partecipazione
ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, per i quali non
ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 14-ter, comma 5, del
Testo unico.

Art. 2

Programmi di rimpatrio

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito possono
prevedere le seguenti attivita’:
a) divulgazione delle informazioni sulla possibilita’ di usufruire
di sostegno al rimpatrio e sulle modalita’ di partecipazione ai
relativi programmi;
b) assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione
della richiesta e negli adempimenti necessari per il rimpatrio,
compreso il raccordo con le rappresentanze consolari dei Paesi di
origine ai fini dell’acquisizione dei documenti di viaggio;
c) l’informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero
connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio;
d) l’organizzazione dei trasferimenti, l’assistenza del cittadino
straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili di cui
all’art. 19, comma 2-bis, del Testo unico, nelle fasi precedenti la
partenza;
e) la corresponsione di un contributo economico per le prime
esigenze nonche’ l’assistenza e l’eventuale sostegno del cittadino
straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al
momento dell’arrivo nel Paese di destinazione;
f) la collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino
straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento.
2. Le attivita’ di cui al comma 1 sono definite nel programma di
rimpatrio in relazione alle risorse finanziarie disponibili e alle
specifiche condizioni dei cittadini stranieri cui e’ indirizzato il
rimpatrio.

Art. 3

Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. Il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del
Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse di cui all’art. 7
del presente decreto, pianifica le attivita’ per l’attuazione dei
programmi di rimpatrio volontario e assistito, secondo le priorita’
di cui all’art. 4 dello stesso decreto.
2. Il cittadino straniero presenta alla Prefettura della provincia
nella quale si trova istanza di accesso al programma di rimpatrio
volontario e assistito, corredata della documentazione e delle
informazioni di cui e’ in possesso. La presentazione dell’istanza non
sospende l’esecuzione del provvedimento di respingimento o di
espulsione gia’ adottato.
3. La Prefettura informa della presentazione dell’istanza la
questura competente che verifica che non ricorrano i casi di
esclusione dal programma di rimpatrio di cui all’art. 14-ter, comma
5, del Testo unico e che lo straniero sia in possesso di un valido
documento di riconoscimento o, in mancanza, che ne sia stata
accertata l’identita’. In caso di esito favorevole degli accertamenti
di cui al precedente periodo, la Prefettura ammette l’interessato al
programma di rimpatrio, fino a concorrenza della disponibilita’ dei
posti in relazione al finanziamento del programma.
4. La Prefettura comunica, senza ritardo, l’ammissione al programma
alla questura competente, anche in via telematica, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 14-ter, comma 3, del Testo unico, procedendo
ad informare dell’ammissione l’interessato ed il soggetto incaricato
dell’attuazione del programma. In caso di mancata ammissione al
programma, la Prefettura ne da’ tempestiva comunicazione alla
questura competente, anche in via telematica, all’interessato ed al
medesimo soggetto incaricato dell’attuazione.
5. Il soggetto incaricato dell’attuazione del programma di cui
all’art. 6 del presente decreto comunica alla Prefettura l’avvenuto
rimpatrio ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 14-ter, comma
3, del Testo unico nonche’ l’eventuale presentazione dell’istanza di
revoca di cui all’art. 13, comma 14, del medesimo Testo unico.

Art. 4

Priorita’ di ammissione ai programmi
di rimpatrio volontario e assistito

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai
cittadini stranieri secondo le priorita’ di seguito indicate:
a) soggetti vulnerabili, di cui all’art. 19, comma 2-bis, del Testo
unico;
b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie,
richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione
internazionale o umanitaria;
c) cittadini stranieri che non soddisfano piu’ le condizioni per il
rinnovo del permesso di soggiorno;
d) cittadini stranieri, gia’ destinatari di un provvedimento di
espulsione o di respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
Testo unico, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione
ai sensi dell’art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico;
e) cittadini stranieri, gia’ destinatari di un provvedimento di
espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza
volontaria, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Testo unico.

Art. 5

Criteri per l’individuazione delle organizzazioni,
degli enti e delle associazioni

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all’art.
2 sono promossi ed attuati dal Ministero dell’Interno anche
avvalendosi di:
a) organizzazioni internazionali e intergovernative esperte nel
settore dei rimpatri;
b) regioni;
c) enti locali, come definiti dall’art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 ;
d) associazioni iscritte nel Registro delle persone giuridiche,
istituito presso le Prefetture, operanti nel settore
dell’immigrazione e con esperienza in materia di rimpatri;
e) associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nei Registri di cui all’art.
7 della medesima legge, operanti nel settore dell’immigrazione e con
esperienza in materia di rimpatri;
f) associazioni iscritte nel Registro di cui all’art. 42 del Testo
unico con esperienza in materia di rimpatri;
2. I soggetti di cui alle lettere a), d), e) ed f) devono
documentare una comprovata esperienza almeno triennale in programmi
di rimpatrio e, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lettera f),
di collaborazione con i Paesi di destinazione.
3. Le associazioni di cui alle lettere d), e) ed f) devono
documentare, altresi’, una adeguata capacita’ finanziaria commisurata
ai programmi da attuare.

Art. 6

Attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. Sulla base della pianificazione di cui all’art. 3, comma 1, del
presente decreto il Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione individua, con le procedure di selezione e di
aggiudicazione previste dalla legislazione vigente, i soggetti
incaricati della attuazione dei programmi di rimpatrio.
2. I Consigli territoriali per l’immigrazione, previsti dall’art.
3, comma 6, del Testo unico, sviluppano forme di collaborazione con i
soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del presente decreto,
finalizzate alla promozione dei programmi di rimpatrio.

Art. 7

Risorse finanziarie

1. Alla attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell’art.
14-ter, comma 7, lettera a), del Testo unico.
2. Le risorse derivanti dai Fondi europei, di cui all’art. 14-ter,
comma 7, lettera b), del Testo unico, concorrono all’attuazione delle
disposizioni del presente decreto secondo le specifiche modalita’
disciplinate dalla normativa europea.
Roma, 27 ottobre 2011

Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011
Interno, registro n. 1, foglio n. 116

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