Proroga Trattenimenti nei CIE

Trattenimento nei CIE solo nel rispetto dei termini previsti dalla legge

“La proroga del trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione (CIE) del cittadino straniero che non possa essere allontanato coattivamente in modo contestuale all’espulsione, che ecceda il termine massimo di 60 giorni, è contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e al Dlgs n. 286/1998. E’ il principio stabilito dalla Corte di cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 11451 del 14 maggio 2013 (CIE) che ha parzialmente accolto il ricorso di un cittadino straniero che, destinatario di un provvedimento di espulsione, aveva subito la proroga del termine di permanenza nel CIE di oltre 90 giorni. Questa misura decisa dal giudice di pace di Brindisi, che comporta una privazione della libertà personale, è stata assunta – precisa la Cassazione – in modo difforme rispetto all’articolo 14 del Dlgs n. 286 del 1998 che non la consente. Ora, poiché la privazione della libertà personale è ammissibile solo nei casi in cui ciò sia previsto in modo espresso dalla legge, il provvedimento deve essere annullato.”

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11451 del 14/05/2013

(Cassa senza rinvio, Trib. Brindisi, 15/02/2012)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione – Condizioni giustificative e modulazione di tempi predeterminata – Necessità – Potere discrezionale dell’autorità amministrativa o giudiziaria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Conseguenze.

Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata, l’autorità amministrativa è, pertanto, priva di qualsiasi potere discrezionale in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art.13 della Costituzione, così come anche il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in mancanza di una espressa previsione di legge, nell’autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali legislativamente imposti; ne consegue che il limite normativo per ciascuna frazione temporale non può essere oltrepassato neanche quando ciò rientri nel limite finale complessivo, risolvendosi l’eventuale violazione nella nullità integrale del provvedimento adottato.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 3 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5
Costituzione art. 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – l

R.G.N. 11282/2012

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 11282-2012 proposto da:
xxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in
ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato
COSIMO
CASTRIGNANO’ giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTURA di BRINDISI;
– intimata

avverso il decreto n. 763/11 del TRIBUNALE di
BRINDISI, depositato il 15/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Castrignanò Cosimo difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G.
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Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex
art.380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto
al R.G. 11282 del 2012,
“Con il provvedimento impugnato il giudice di pace di
Brindisi ha disposto la convalida della proroga del
trattenimento presso il Centro d’Identificazione ed
Espulsione di Restinco (Br) del cittadino straniero per
ulteriori giorni 90, ritenendo sussistenti i presupposti
stabiliti all’art. 14, comma 5, del D.Lgs n. 286 del
1998,consistenti nel completamento della procedura
d’identificazione della persona interessata.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
il cittadino straniero affidandosi ai seguenti tre motivi :
a)
nel primo motivo è stata dedotta la violazione
dell’art. 14, comma 5 del d.lgs n. 286 del 1998, in relazione
all’art. 5 della Convenzione Europea dei diritti Umani, per
aver disposto la proroga per un lasso di tempo (90 giorni),
non consentito dalla norma sopraindicata, secondo la quale
dopo una prima proroga di 30 giorni, possono esserne concesse
di successive ma esclusivamente nel limite di 60 giorni per
ogni richiesta ed entro il tetto massimo di 180 giorni, o, in
via eccezionale, quando sia stato compiuto ogni ragionevole
sforzo per procedere al rimpatrio, per ulteriori dodici mesi
ma esclusivamente mediante scansioni temporali successive che
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non possono superare i
60
giorni ciascuna. Dal contenuto
inequivoco della norma emerge, secondo la parte ricorrente,
l’illegittimo trattenimento dello straniero oltre il termine
di sessanta giorni, in aperta violazione dell’art. 5 CEDU, ai
sensi del quale “nessuno può essere privato della libertà
personale, se non nei modi seguenti e nei casi previsti dalla
legge” con l’espressa inclusione nell’elenco delle ipotesi di
privazione della libertà personale, protette dalle garanzie
della norma anche “dell’arresto e la detenzione regolari di
una persona (…) contro la quale è in corso un procedimento di
espulsione od estradizione”(lettera f).
b)
nel secondo motivo viene dedotta la violazione
dell’art. 13 comma 7 del d.lgs n. 286 del 1998 per aver fatto
sottoscrivere allo straniero “per presa visione” il
provvedimento di proroga redatto esclusivamente in lingua
italiana, in violazione dell’obbligo normativo secondo il
quale tutti gli atti riguardanti la posizione dello straniero
in Italia debbono essere tradotti in una lingua comprensibile
per il destinatario.
c)
Nel terzo motivo viene censurata l’omessa motivazione
del decreto di proroga, il quale è del tutto privo di una
giustificazione
delle
ragioni
dell’accoglimento
della
richiesta.
Si ritiene di affrontare preliminarmente il secondo ed il
terzo motivo.
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Il secondo motivo deve essere respinto in quanto all’udienza
fissata per la decisione della proroga del trattenimento del
ricorrente era presente un interprete, come può agevolmente
essere verificato dalla lettura del verbale in atti. Ne
consegue che il cittadino straniero è stato messo in
condizione di comprendere esattamente la natura del
procedimento e il contenuto della decisione assunta, prima di
sottoscrivere per “presa visione” il provvedimento assunto,
peraltro unitamente al difensore di fiducia.
Il terzo motivo è infondato. Sia pure molto sinteticamente il
provvedimento impugnato contiene la motivazione della proroga
consistente nelle “difficoltà nel completamento della
procedura d’identificazione della persona” meglio specificate
nella istanza della Questura che viene richiamata per
relationem. L’utilizzazione di questa tecnica d’integrazione
della motivazione mediante la relatio, è del tutto legittima,
secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (S.U.16277
del 2010; 23231 del 2010; 20189 del 2008, quest’ultima
riferita alla legittimità della motivazione della sanzione
amministrativa mediante il richiamo agli ati amministrativi
ad essa prodromici) salva la necessità del indicazione
precisa dell’atto richiamato in modo da renderne del tutto
agevole la conoscenza. Nella specie, il richiamo è
all’istanza di proroga della questura, ovvero ad un atto del
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tutto conoscibile dalla parte e dal suo difensore in quanto
propulsivo del procedimento giurisdizionale.
Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. Il
trattenimento del cittadino straniero che non possa essere
allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione
costituisce una misura di privazione della libertà personale,
legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle
condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una
modulazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma
(art. 14 d.lgs n. 286 del 1998), sia nella fase autorizzativa
relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni
(art.
14,
secondo, terzo e quarto comma) sia nella fase,
eventuale, di proroga (art. 14 quinto comma). La disciplina
normativa dei tempi (periodo iniziale; proroghe, periodi
massimi di durata del trattenimento) è del tutto vincolata.
L’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere
discrezionale in ordine alla modulazione delle fasi temporali
intermedie e dello sbarramento finale, in virtù del rango
costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso,
la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla
riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 della
Costituzione. Il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi
nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in mancanza di
un’espressa previsione di legge, nell’autorizzazione di
proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali
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legislativamente imposti. Ne consegue che se, come nell’art.
14, quinto comma, sopracitato, siano previsti periodi di
proroga temporalmente predeterminati, il limite normativo per
ciascuna frazione temporale non può essere oltrepassato
neanche quando ciò rientri nel limite finale complessivo, in
quanto la garanzia della liberta personale del cittadino
straniero si estrinseca non solo nella ineludibile
determinazione di un termine finale ma anche nella rigida
predeterminazione dei singoli periodi, in modo da poter
verificare periodicamente e secondo la cadenza normativa
prevista, la persistenza delle ragioni di limitazione della
libertà personale che giustificano il trattenimento.
In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, il
primo motivo di ricorso deve essere accolto ed il
provvedimento del giudice di pace cassato nella parte in cui
estende l’autorizzazione alla proroga oltre il termine di
sessanta giorni previsto dall’art. 14, quinto comma, d.lgs n.
286 del 1998″.
Ritenuto che il Collegio condivide la relazione in ordine
all’illegittimità della concessione della proroga oltre il
termine legale massimo di 60 giorni ma osserva che tale
violazione determina la nullità integrale del provvedimento
in quanto l’eccezionalità del potere di prolungare la
condizione di restrizione della libertà personale nella quale
consiste il trattenimento dello straniero presso i C.I.E. non
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può che essere disposti nei rigorosi confini temporali
indicati dalla legge, in mancanza del rispetto dei quali,
l’intera validità ed efficacia del provvedimenti viene
travolta;
Ritenuto infine che alla nullità del provvedimento impugnato
consegue la sua cassazione senza rinvio;
P.Q.M.
La Corte,
Accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta gli altri. Cassa
senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna la parte
intimata al pagamento delle spese del presente procedimento
che liquida in E 1300 per compensi, 200 per esborsi oltre
agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio sei 19 febbraio 2013
Il Presidente
DEPOSITATOIN
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Oggi
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