Giurisprudenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo

Opposizione a decreto ingiuntivo
>La fattura non è prova del contratto

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul valore delle fatture ai fini della prova del credito vantato, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione la fattura non è prova del contratto per il fornitore-creditore.

Il Giudice di pace di Savona, ingiungeva a di pagare una somma di denaro quale residuo corrispettivo di una fornitura.

Avverso il decreto, il debitore ingiunto proponeva opposizione, che il Giudice di pace di Savona respingeva.

Il debitore soccombente proponeva, quindi, appello.

Il Tribunale di Savona, nella resistenza della opposta, ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di questa sentenza il debitore ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, tra i quali la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto il giudice di appello ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado esaustiva, ma in ciò avrebbe violato il principio dell’onere della prova, atteso che l’impugnata sentenza aveva ritenuto che la fattura commerciale prodotta dalla creditrice opposta avesse efficacia probatoria anche sul fondamento della pretesa azionata e in ordine alla determinazione del prezzo pattuito tra le parti; così come il Giudice di pace aveva attribuito efficacia probatoria alle annotazioni effettuate sul registro dei corrispettivi della creditrice opposta, laddove le dette annotazioni rilevano unicamente ai fini della richiesta di ingiunzione di pagamento.

La Cassazione, in accoglimento del motivo di ricorso ha affermato che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr., tra le tantissime, Cass. a. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).

La Corte precisa, poi, che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, s’inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all’altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest’ultimo e dell’esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant’è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall’atto, ovvero ad esso sottostanti (Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).

Invero, condividendo le conclusione della Corte, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.

Pertanto nel processo di cognizione che segue all’opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l’ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. n. 5573 del 1997; Cass. n . 9685 del 2000).

(Sentenza Cassazione civile 05/08/2011, n. 17050)
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