Risposte ai Quesiti

1)Quesito n.1

Viene chiesto da un giudice di pace come deve procedere il CSM per la nomina del coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace relativamente al requisito della permanenza per due anni dopo la nomina del giudice di pace coordinatore..

Risposta al Quesito:

Il CSM ha  deliberato,in data  23/5/2002, i criteri per la designazione del giudice di pace coordinatore (art.15 della L.374/91) che sono rappresentati : dalla maggiore anzianità nell’esercizio di funzioni giudiziarie stabilendosi che in tal caso debba farsi riferimento alla data di assunzione dell’incarico(dell’incarico di giudice di pace in quel determinato ufficio) e che per stabilire a chi spetti l’incarico di coordinatore occorre ispirarsi ai criteri di carattere generale ,di cui all’art.97 comma 3 della Costituzione secondo cui i pubblici uffici ( tra i quali anche quelli giudiziari per quanto riguarda l’aspetto amministrativo) devono essere organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e sancendo un periodo minimo di permanenza nell’ufficio nell’esigenza di una certa stabilità e continuità nell’esercizio delle funzioni dirigenziali,evitando nomine di dirigenti di uffici giudiziari che non abbiano dinanzi a sè per motivi angrafici un congruo periodo di servizio, che il CSM ha indicato per cui il nominato ,in possesso di titoli maggiori dovrà assicurare la permanenza nell’ufficio per almeno due anni ,al fine di garantire la continuità quale dirigente dell’ufficio .

(Diego Loveri)

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