Immigrazione Protezione internazionale diniego :modalità rimpatrio

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6801 del 19/03/2013
Min. Interno ed altro (Avv. Gen. Stato) contro xxxxxx
(Cassa con rinvio, Giud. Pace Milano, 05/09/2011)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Provvedimento di espulsione del tribunale a seguito di reiezione di domanda di protezione internazionale – Rimpatrio – Modalità – Intimazione con termine – Condizioni e limiti – Fondamento.

Il cittadino straniero espulso con provvedimento negativo del tribunale seguito alla domanda di protezione internazionale, deve essere rimpatriato con modalità che, in mancanza di specifico riscontro normativo, atteso che l’art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, regola esclusivamente l’ipotesi del rigetto da parte della Commissione territoriale e il successivo art. 34 si limita a precisare che l’eventuale impugnazione della pronuncia di primo grado non ha effetto sospensivo “ope legis”, devono essere mutuate dalla diretta applicazione della direttiva n. 115/2008/CE, incentrata sulla previsione in linea generale del sistema del rimpatrio fondato sull’intimazione con termine per lasciare il territorio italiano e solo in via eccezionale, ove ne ricorrano le condizioni (il pericolo di fuga), l’accompagnamento coattivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 34
Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115

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