Giurisprudenza sulle O(pposizioni)S(anzioni)A(mministrative)

Sanzioni amministrative – Opposizione Procedimento . Ricorso
Tempestività del ricorso – Mancato deposito del provvedimento opposto insieme al ricorso – Conseguenze – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza “in limine litis” – Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un’impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, “in limine litis”, dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all’art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione. Corte di Cassazione, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15320 del 12/07/2011

Corte di Cassazione, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 15320 del 12/07/2011

DIRITTO
Il Collegio, letto il ricorso proposto dalla s.r.l. Damir per la cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Palermo del 18 settembre 2009, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso due ordinanze ingiunzioni emesse dal Comune di Palermo per violazioni amministrative, per avere la ricorrente allegato all’atto di impugnativa soltanto copie informali e non gli originali delle ordinanze opposte notificate;
ritenuta l’ammissibilità del ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, atteso che il provvedimento opposto, pur in assenza di una espressa motivazione sul punto, appare evidentemente fondato sulla considerazione del giudicante che la mancata produzione, insieme al ricorso, degli atti opposti in originale, corredati dalla relazione di notificazione, impedisce di verificare, in limine litis, la tempestività dell’opposizione; rilevato che i due motivi di ricorso, che denunziano violazione e falsa applicazione, rispettivamente, della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, censurano il provvedimento impugnato per avere dichiarato in limine litis l’inammissibilità dell’opposizione per una causa non prevista dalla legge, tenuto conto che il deposito degli atti opposti in originale è adempimento che la parte ricorrente non deve necessariamente porre in essere al momento della sua costituzione, potendo provvedervi, su sua iniziativa o su impulso del giudice, nel corso del giudizio;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che i motivi appaiono manifestamente fondati alla luce del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la mancata allegazione del provvedimento opposto non può costituire, di per sè, prova della non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà del suo accertamento, con l’effetto che soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile (Cass. n. 1279 del 2007; Cass. n. 11033 del 2002);
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altro Giudice di pace di Palermo che si adeguerà, nel decidere, al seguente principio: nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina una impossibilità di verificare la tempestività dell’impugnativa soltanto provvisoria e comunque superabile attraverso la produzione dell’atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l’adozione, in limine litis, dell’ordinanza di inammissibilità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, la quale presuppone l’esistenza di una prova certa della tardività dell’opposizione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altro Giudice di pace di Palermo. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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