Espulsione Stranieri lett.c) art.13 D.Lgsvo 286/98

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11466 del 14/05/2013 (Rv. 626614)

xxxxxx (Ottaviano) contro Min. Interno ed altro
(Cassa con rinvio, Giud. Pace Agrigento, 14/02/2012)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Espulsione per pericolosità sociale – Opposizione innanzi al giudice di pace – Cognizione – Contenuto – Appartenenza alle categorie indicate dalla legge – Necessità.

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la cognizione di merito del giudice di pace ha ad oggetto l’accertamento, in concreto, delle condizioni necessariamente predeterminate dalla legge – nella specie l’accertamento della pericolosità sociale dell’espellendo – sulla base delle quali è stata disposta la misura, non determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell’esercizio della potestà amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione. Ne consegue che lo straniero può essere espulso – in relazione alla previsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – soltanto se appartiene a taluna delle categorie indicate nell’art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero nell’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 n. 3 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19

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