Diritto di Asilo e principio di non refoulement

“ASILO POLITICO DOMANDA IRRITUALE? ESPULSIONE CONGELATA”- Cass 1272/2012 Mirijam CONZUTTI
Conzutti Mirijam
L’immigrato che ha proposto «domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio di Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda», e ciò comporta «il divieto di espulsione»

Un immigrato di nazionalità kosovara, propose ricorso al Giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto lamentando di essere stato espulso senza che fosse esaminata la domanda di asilo politico

Il Giudice di pace ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il decreto del Prefetto, emesso a seguito del diniego del permesso di soggiorno disposto dal Questore ed osservando che la domanda di asilo politico “è comunque successiva al suddetto provvedimento questorile e comunque è irritualmente presentata”.

Avverso tale decisione viene presentato ricorso.

La Corte così decide: ai sensi dell’art. 7, comma l , d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, infatti, chi abbia proposto domanda di asilo è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda (pur con la salvezza di quanto disposto dall’art. 11 d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140 e dal secondo comma dello stesso art. 7, cit.). Il che comporta il divieto di espulsione e dunque l’erroneità della decisione del Giudice di pace, tutt’altro che giustificata dalla posteriorità della domanda di protezione internazionale al diniego della precedente mera richiesta di permesso di soggiorno, né giustificata dalla “irritualità” della domanda stessa per essere stata presentata ad organo amministrativo incompetente, il quale, com’è noto, ha l’obbligo (nella specie peraltro puntualmente adempiuto, secondo quanto riferisce il ricorrente) di trasmetterla a quello competente (da presonaedanno.it)

 

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