Legge n.75/16 : sintesi schematica

La legge n.75/2016 contiene una delega di un anno al Governo (più due anni per gli eventuali decreti correttivi), in modo da:

– prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica.

– favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari (si prevede che i Giudici onorari di tribunale (GOT) confluiscano nell’ufficio del giudice di pace); viene così superata la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, che assumeranno la denominazione “giudici onorari di pace” (GOP). E’ fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all’interno del tribunale.

-In relazione ai Vice Procuratori Onorari (VPO), si prevede il loro inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della Repubblica (“ufficio dei vice procuratori onorari”) presso i tribunali ordinari.

L’accesso alla magistratura onoraria

I principi e criteri direttivi enunciati sono relativi a:

– disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio.
– novità diversa dalla disciplina vigente su giudici di pace e GOT (quest’ultima comune a quella dei VPO), è che il titolo di studio richiesto per la nomina è la sola laurea in giurisprudenza.

-In relazione ai nuovi titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario (esercizio, anche pregresso, delle funzioni giudiziarie onorarie e della professione forense o notarile; insegnamento di materie giuridiche nelle università) risultano non previsti alcuni specifici titoli preferenziali oggi stabiliti dall’ordinamento giudiziario e dalla legge 374/1991.

– A parità di titoli preferenziali si prevede inoltre che abbia la precedenza chi abbia maggior anzianità professionale e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

-Una ulteriore novità è prevista che non potrà, infatti, essere nominato chi è già stato collocato in pensione.

il bando di concorso per titoli per magistrato onorario è di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

La formazione

– prima di essere immessi nelle funzioni giudiziarie onorarie, il principio di delega rimette alle disposizioni adottate nell’esercizio della delega la disciplina sulla durata e le modalità di svolgimento del periodo formativo.

– la sezione autonoma della magistratura onoraria presso il Consiglio giudiziario è tenuta a formulare un giudizio di idoneità e a proporre al CSM una graduatoria degli idonei alla nomina a magistrato .

-E’ escluso dal principio di delega che al magistrato onorario sia dovuta – durante il tirocinio – qualche forma di indennità.

– altra delega è quella di operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale. A tale scopo è prevista una formazione permanente decentrata, valida per l’intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

-Sono poi previste disposizioni immediatamente precettive sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) alle citate riunioni trimestrali organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

Le incompatibilità

-In base alla delega dovrà essere effettuata la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario. In particolare, sono individuate alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario: rispetto alla normativa vigente, la riforma introduce un’incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi.

-altre disposizioni riguardano i magistrati onorari che svolgano la professione forense. Elemento di novità rispetto alla normativa vigente è il riferimento all’esercizio della professione in forma societaria. Innovativa è la disposizione che intende consentire al magistrato onorario l’esercizio della professione forense davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

– delega riguarda anche l’incompatibilità familiare e si esclude che il magistrato onorario possa assumere o mantenere incarichi affidati dall’autorità giudiziaria nell’ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.

Le modalità di impiego dei magistrati onorari

La legge stabilisce le modalità di impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali, riprendendo a grandi linee la disciplina precedente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali.

Il Governo esercita la delega in modo da:

attribuire al Presidente del tribunale il compito di inserire i giudici onorari nell’ufficio per il processo;

-disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio; pur escludendo l’applicazione del magistrato onorario quale componente delle sezioni specializzate, la legge consente infatti ai presidenti di tribunale di applicare i giudici onorari di pace, che abbiano già svolto 2 anni di incarico (trascorsi obbligatoriamente presso l’ufficio del processo del tribunale, quali componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Tale applicazione, «non stabile», dovrà essere prevista in casi «tassativi, eccezionali e contingenti» e in presenza di specifici presupposti;

-disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario. Anche in questo caso dovrà trattarsi di magistrati onorari che abbiano già svolto 2 anni di incarico (presso l’ufficio del processo) e il legislatore delegato è chiamato a individuare ipotesi tassative che giustifichino questa applicazione, escludendo l’applicazione di magistrati onorari nella trattazione di alcuni procedimenti, sia in materia civile sia in materia penale.

-In campo civile dovrà essere ampliata, nel settore civile, la competenza del magistrato onorario, per materia e per valore, e saranno estesi, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità.

Nel settore penale, il giudice onorario di pace potrà trattare:

– contravvenzioni;

– delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

– violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;

– resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;

– oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;

– violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;

– rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

– furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

– ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

Quanto all’impiego dei magistrati onorari all’interno delle procure della Repubblica, dovrà essere costituita all’interno della procura una struttura organizzativa nella quale inserire i vice procuratori onorari, personale di cancelleria e i tirocinanti laureati; ai vice procuratori onorari potranno essere attributi alcuni compiti, individuati dal disegno di legge. L’esclusione per alcuni compiti potrà essere superata dal legislatore delegato in relazione alla modesta offensività di specifici reati.

Durata e permanenza nell’incarico

-Motivi ostativi della conferma sono individuati nell’aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’incarico o nell’essere stato condannato a più di una sanzione.

-Sono, poi, indicati come elementi necessari del giudizio di idoneità per la conferma la capacità, la produttività, la diligenza e l’impegno del magistrato onorario. Sono disciplinate le conseguenze della mancata conferma, che comporterà l’impossibilità di proporre nuove domande per magistrato onorario.

-Novità di rilievo è costituita dal principio secondo cui nei primi due anni dell’incarico, i giudici onorari di pace (cioè gli attuali GOT e giudici di pace) devono essere impiegati presso l’ufficio del processo.

-La durata dell’incarico di magistrato onorario non può superare gli 8 anni. Lo svolgimento per due quadrienni delle funzioni di magistrato onorario viene riconosciuto come titolo preferenziale nei concorsi nelle amministrazioni dello Stato.

Trasferimento ad altro ufficio

la legge detta poi principi e criteri di delega per regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio. Con tali disposizioni, che riguardano l’intera magistratura onoraria, viene demandato al legislatore delegato il compito di regolare il trasferimento a domanda del magistrato onorario, procedura attualmente possibile in riferimento al solo giudice di pace. Altra novità è che si rende possibile il trasferimento d’ufficio del magistrato onorario per “esigenze organizzative oggettive” dei tre uffici giudiziari di svolgimento dell’incarico (ufficio del giudice di pace, tribunale e Procura).

Astensione e decadenza

Sono individuati nella delega i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario. Inoltre sono stabiliti i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio. In relazione alla decadenza e dispensa si prevede l’applicazione all’intera magistratura onoraria della disciplina prevista per i giudici di pace (art. 9 della L. 374/1991). Con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie del magistrato onorario, si prevede che la dichiarazione di decadenza, dispensa e revoca dal servizio sia di competenza della sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario che, previa istruttoria, la deve trasmettere al CSM affinché provveda sulla dichiarazione.

La responsabilità disciplinare

la legge indica i principi e criteri direttivi di delega per regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione. La relativa disciplina per la magistratura onoraria viene unificata, tenendo conto delle fattispecie stabilite per la magistratura ordinaria e il procedimento disciplinare è modellato su quello previsto per il giudice di pace.

I poteri di coordinamento del Presidente del tribunale

-La previsione e regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace costituisce uno dei profili di maggior rilievo della legge. Infatti, la disciplina precedente individuava l’ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dall’ex giudice di pace coordinatore.

-La riforma prevede anzitutto l’attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace, di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) che amministrativo. In tale ambito, il presidente provvederà alla predisposizione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d’appello. L’assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche.

-In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, il presidente del tribunale può avvalersi dell’ausilio di giudici professionali.

-Le citate prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento e la complessiva gestione dell’ufficio del giudice di pace sono state immediatamente precettive.

L’indennità e il regime previdenziale

-E’ prevista, anzitutto, una doppia componente dell’indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una parte fissa e una parte variabile.

-Tale articolazione era prevista per i soli giudici di pace, retribuiti – oltre che con una base fissa – con una parte variabile che teneva conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale.

-Il Governo, in sede di attuazione,deve prevedere le modalità con cui il Ministero della giustizia provvede alla individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell’intero personale di magistratura onoraria. Tali risorse sono individuate nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

-Un criterio direttivo riguarda, infine, il regime previdenziale e assistenziale dell’intera magistratura onoraria, compatibile con la natura onoraria dell’incarico, che dovrebbe essere adottato dal legislatore delegato a costo zero per l’erario (senza oneri per la finanza pubblica).

I consigli giudiziari

Il Governo dovrà disciplinare, all’interno dei consigli giudiziari, una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari.

La disciplina transitoria

Per quanto riguarda la permanenza in carica dei magistrati onorari ( cioè giudici di pace, GOT e VPO) in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, si prevede in particolare:

la possibilità di essere confermati per quattro ulteriori mandati di 4 anni;
– che nell’ultimo quadriennio di mandato i GOP possono lavorare nell’ufficio del processo e i VPO debbano soltanto coadiuvare il sostituto procuratore nell’attività preparatoria relativa alle sue funzioni;
+che, tuttavia, il CSM – valutate le esigenze di servizio – possa confermare il magistrato onorario per l’ultimo quadriennio destinandolo all’esercizio di funzioni giudiziarie;
+che la disciplina indicata sia applicabile anche ai magistrati onorari che abbiano compiuto 65 anni alla scadenza di tre quadrienni, che potranno essere confermati fino al raggiungimento del limite di età;
– che detto limite di età per l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario sia in ogni caso fissato a 68 anni (al compimento dei quali cessa quindi dall’attività); il superamento dei 65 anni di età sarà quindi possibile solo ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma.

-Un autonomo criterio di delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, per la liquidazione delle indennità spettanti ai VPO GOT e GDP, continuino ad applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di entrata in vigore.

– i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto o dell’ultimo dei decreti legislativi siano regolati dalle disposizioni vigenti a tale data;
-l’applicazione della disciplina previgente – se più favorevole – ove gli illeciti disciplinari riguardino fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.

-Per un periodo di due anni, successivi all’entrata in vigore della riforma, sarà consentito di applicare giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d’appello, anche se privi di scoperture di organico.+

– la riforma della magistratura onoraria prevista dalla legge delega in esame sia applicata in Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione.

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