Legge n. 219/12 sull’eguaglianza dei figli legittimi e naturali

Testo in vigore dal: 1-1-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Disposizioni in materia di filiazione

1. L’articolo 74 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Parentela). – La parentela e’ il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione
e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’
avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e’
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di
persone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All’articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il figlio nato
fuori del matrimonio puo’ essere riconosciuto, nei modi previsti
dall’articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia’ uniti in
matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il
riconoscimento puo’ avvenire tanto congiuntamente quanto
separatamente»;
b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»;
c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattordici anni»;
d) il quarto comma e’ sostituito dal seguente: «Il consenso non
puo’ essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il
genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso
dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che
fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il
giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se
viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna
informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia
compiuto i dodici anni, o anche di eta’ inferiore, ove capace di
discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti
al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia
palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso
mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione
all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo
315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262»;
e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto
riguardo all’interesse del figlio».
3. L’articolo 251 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). – Il figlio nato da
persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta
all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un
vincolo di affinita’ in linea retta, puo’ essere riconosciuto previa
autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e
alla necessita’ di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di eta’ e’ autorizzato dal
tribunale per i minorenni».
4. Il primo comma dell’articolo 258 del codice civile e’ sostituito
dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L’articolo 276 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 276 (Legittimazione passiva). – La domanda per la dichiarazione
di paternita’ o di maternita’ naturale deve essere proposta nei
confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei
suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei
confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il
giudizio deve essere promosso.
Alla domanda puo’ contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e’
sostituita dalla seguente: «Della potesta’ dei genitori e dei diritti
e doveri del figlio».
7. L’articolo 315 del codice civile e’ sostituito dal seguente:
«Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno
lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l’articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma
7 del presente articolo, e’ inserito il seguente: «Art. 315-bis
(Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle
sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere
rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di
eta’ inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere
ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in
relazione alle proprie capacita’, alle proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finche’ convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo
l’articolo 448 e’ aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per
decadenza dell’avente diritto dalla potesta’ sui figli). – Il figlio,
anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono
tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al
genitore nei confronti del quale e’ stata pronunciata la decadenza
dalla potesta’ e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita’
di cui all’articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. E’ abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro
primo del codice civile.
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli
naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«figli».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 250 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 250. Riconoscimento.
Il figlio nato fuori del matrimonio puo’ essere
riconosciuto, nei modi previsti dall’art. 254, dalla madre
e dal padre, anche se gia’ uniti in matrimonio con altra
persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento puo’
avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i
quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i
quattordici anni non puo’ avvenire senza il consenso
dell’altro genitore che abbia gia’ effettuato il
riconoscimento.
Il consenso non puo’ essere rifiutato se risponde
all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere
il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia
rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un
termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se
non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla
notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo
del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il
giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone
l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici
anni, o anche di eta’ inferiore, ove capace di
discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori
e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che
l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza
che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i
provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al
mantenimento del minore ai sensi dell’art. 315-bis e al suo
cognome ai sensi dell’art. 262.
Il riconoscimento non puo’ essere fatto dai genitori
che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta’ , salvo
che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e
avuto riguardo all’interesse del figlio.».
Si riporta il testo dell’art. 258 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 258. Effetti del riconoscimento.
Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore
da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non
puo’ contenere indicazioni relative all’altro genitore.
Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza
effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l’ufficiale dello
stato civile che le riproduce sui registri dello stato
civile sono puniti con l’ammenda da euro 20 a euro 82. Le
indicazioni stesse devono essere cancellate.».

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