Opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.)Giurisprudenza della Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente aggiunto –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.p.a. EQUITALIA E.TR., con sede in Cosenza alla Via Paul Harris, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Cicerone n. 28 presso l’avv. Casadei Bianca Maria insieme con l’avv. Giuseppe O. NOCCO che la rappresenta e difende in forza della “procura speciale” rilasciata in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Abbaticchio Giovanni, elettivamente domiciliato, nel giudizio innanzi al giudice di pace, in Bari alla Via Zanardelli n. 57 presso l’avv. Giammaria Maria Vincenza;
– intimato –
avverso la sentenza n. l’2854/09 depositata il 2l’ottobre 2009 dal Giudice di Pace di Bari;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del l’9 aprile 20l’l’dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. IANNELLI Domenico il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad ABBATICCHIO Giovanni, la s.p.a. EQUITALIA E.TR., in forza di quattro motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. l’2854/09 (depositata il 2l’ottobre 2009) con la quale il Giudice di Pace di Bari aveva accolto l’impugnazione della sua “comunicazione di fermo amministrativo dell’autovettura” proposta dall’intimato. Questi non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice a quo – rigettate le “altre domande” – ha accolto l’impugnazione del “provvedimento di fermo amministrativo” di una propria “autovettura”, proposta dall’ABBATICCHIO, osservando:
– “la L. n. 689 del 1981 … in nessuna sua parte reca l’elencazione degli atti suscettibili di impugnazione”;
– “la presente opposizione deve … intendersi proposta ai sensi degli artt. 615 e 611 c.p.c.” “nell’epigrafe dell’atto di opposizione il ricorrente … ha esplicitamente richiamato anche” tali articoli);
– “nel caso”, in “dispregio della normativa di attuazione” (“del D.M. n. 503 del 1998, artt. da 1 a 6”), “all’emanazione del provvedimento di fermo ha proceduto autonomamente il concessionario della riscossione, quantunque fosse privo di potere al riguardo, per essere questo riservato alla direzione regionale delle entrate” (“che il potere del concessionario sia circoscritto alla richiesta di emanazione del provvedimento di fermo alla direzione regionale delle entrate e alla susseguente “esecuzione” dello stesso si ricava, altresì, dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, convertito nella L. n. 248 del 2005″);
– il medesimo concessionario, inoltre, ha commesso “plurime violazione della procedura disciplinata dal D.M. n. 503 del 1998” (“norme che possiedono … una connotazione sostanziale, essendo poste a presidio anche dei diritti e delle ragioni del debitore, e non già … mere disposizioni procedurali”):
(a) “omissione … di richiedere all’ente che ha emesso il ruolo l’apposizione del visto D.P.R. n. 43 del 1988, ex art. 19”;
(b) “difetto del previo pignoramento negativo o infruttuoso e/o l’omessa attività volta al reperimento materiale del veicolo … sottoposto a fermo (D.M. n. 503 del 1998, art. 3, commi l e 2)”. 2. La s.p.a. EQUITALIA E.TR. impugna la decisione per quattro motivi. A. Con il primo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.” assumendo che nel caso di tratta di “semplice preavviso” (“non seguito da emanazione del fermo e, quindi, da trascrizione”), ovverosia un “semplice avvertimento dell’intenzione di procedere a fermo amministrativo … in mancanza di … pagamento del carico tributario contestato”, per cui non si è prodotta “alcuna lesione nella sua sfera giuridica”. B. Nel secondo motivo la società denunzia “nullità della sentenza per motivi di giurisdizione” sostenendo avere eccepito quella della “Commissione Tributaria Provinciale” in base al “del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies” che ha “modificato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 19” inserendo tra gli atti impugnabili innanzi a detta Commissione sia il provvedimento di “iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77” che quello di “fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del medesimo D.P.R.”.
“In subordine” (ove, cioè, ritenuta “sussistente”, “transitoriamente”, “la giurisdizione ordinaria”), la ricorrente sostiene che “il giudice di prime cure doveva … dichiararsi incompetente, in favore del tribunale” perché l'”azione” doveva essere proposta “davanti al giudice dell’esecuzione”, quindi (ex art. 9 c.p.c.) davanti al Tribunale, “nei modi, nelle forme e con i limiti disposti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57”.
C. in terzo luogo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” della “L. n. 689 del 1981, art. 22″ (a) in quanto l'”Abbaticchio non ha corredato il suo ricorso di alcuna cartella”, e (b) perché, essendo state “le cartelle … poste a base del provvedimento di fermo … regolarmente notificate”, “il ricorso” era “tardivo” in quanto “i termini di rito risultavano ampiamente scaduti”.
D. Con il quarto (ultimo) motivo la società denunzia “violazione e falsa applicazione … del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 86, n. 602 e decreto di attuazione D.M. n. 503 del 1998” esponendo:
– detta norma (come interpretata dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, comma 41 convertito in L. 2 dicembre 2005 n. 248) autorizza espressamente e direttamente “il concessionario” a disporre il “fermo dei beni mobili registrati” ed a provvedere all'”iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari”;
– il “visto” dell'”ente che ha emesso il ruolo” è previsto dal “D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 19” per la “procedura esecutiva esattoriale” (“in particolare … ai pignoramenti”) per cui “nella fattispecie” la norma “non andava applicata”.
4. Il primo motivo di ricorso ed il profilo del secondo attinente al (difetto di) giurisdizione sono infondati; il punto del secondo motivo concernente la competenza, invece, deve essere accolto;
conseguentemente diviene superfluo l’esame degli altri motivi. A. In via preliminare va evidenziata l’irrilevanza dei quesiti di diritto formulati dalla ricorrente atteso, che la sentenza impugnata è stata depositata il 21 ottobre 2009, quindi dopo l’espressa abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (che ne prevedeva la formulazione) disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) giusta la norma transitoria dettata dalla stessa L. del 2009, art. 58, comma 5 secondo cui “le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è sfato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. B. L’infondatezza del primo motivo di ricorso discende dal condivisibile principio affermato da queste sezioni unite (sentenza 7 maggio 2010 n. 11087), specificamente in fattispecie di “opposizione, dinanzi al giudice di pace, avverso un preavviso di fermo amministrativo predisposto a carico di una… autovettura, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86”, secondo cui sussiste “l’interesse ad impugnare” il “preavviso” perché tale atto “contiene (oltre all’invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica) la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvederà alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore comunicazione”, quindi perché lo stesso “vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni (salvo pagamento)”.
Nella medesima decisione, inoltre, in base a quanto statuito da “Cass. 10672/2009” “il preavviso di fermo amministrativo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nel elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448”, espressamente dichiarando “superato” dal suo “intervento” l'”indirizzo” espresso da “Cass. Sez. 2, 20301/2008, 8890/2009” (il quale aveva “escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse”), “mutatis mutandis”, si è rettamente affermata la “diretta impugnabilità del preavviso del fermo” anche quando tale atto “riguardi obbigazioni extratributarie”.
C. In ordine alla “giurisdizione”, poi, va ribadito – per assoluta carenza di argomentazioni contrarie, atteso che l’inserimento operato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, comma 26 quinquies, art. 35 introdotto dalla Legge di Conversione 4 agosto 2006, n. 248, tra gli “atti impugnabili” previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 di quelli di “iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77” e/o di “fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del medesimo D.P.R.” amplia solo la tutela giurisdizionale in materia tributaria ma non estende, sol considerando l’atto da impugnare, l'”oggetto della giurisdizione tributaria”, quale delimitato (giusta il pensiero ermeneutico espresso dalla Corte Costituzionale, in particolare, nelle sentenze 11 febbraio 2010, n. 39, 4 maggio 2008 n. 130 e 4 marzo 2008 n. 64) nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 – che “in materia di fermo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86 (sulla cui autonoma impugnabilità v. C. Cass. SU 10672/09)” e di “iscrizione ipotecaria” (ex art. 77 medesimo D.P.R.) “la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato” (Cass., un., 19 gennaio 2010 n. 679, la quale richiama la precedente “ordinanza n. l’483l’/2008” nonché “Cass. 2008/14831 e 2009/6593”): le “controversie in tema di fermo di beni mobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 116”, quindi, “appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria”; parimenti “quelle in tema d’iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d’imposte o tasse (C. Cass. 2009/6594)”. Nella specie – considerata l’assoluta irrilevanza, ai fini di individuare il giudice avente la potestas iudicandi, dell’unica ragione dedotta dalla ricorrente, data dal tipo (“iscrizione di ipoteca” o “fermo di beni mobili registrati”, o rispettivi preavvisi) di atto impugnato – deve confermarsi la giurisdizione del giudice ordinario non essendo stata neppure adombrata la natura tributaria del credito azionato (cfr., Cass., un., 5 giugno 2008 n. 14831: “la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto … (Corte cost. ord. n. 34 del 2006)”; poiché l'”ancoraggio alla natura tributaria del rapporto è il fondamento della legittimità costituzionale della giurisdizione tributaria, anche per quanto riguarda il fermo bisogna affermare che in tanto il giudice tributario potrà conoscere delle relative controversie in quanto le stesse siano attinenti ad una pretesa tributaria”).
D. Nell’ambito, poi, della giurisdizione ordinaria, la natura propriamente esecutiva del provvedimento (come dell’afferente preavviso) di “iscrizione di ipoteca” e/o di “fermo di beni mobili registrati” esclude la competenza del giudice di pace, appartenendo la stessa unicamente al Tribunale.
D.1. Il provvedimento detto – la cui adozione richiede sempre (giusta l’incipit sia dell’art. 77 che dell’art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973) l’inutile “decorso del termine di cui all’art. 50, comma 1” (art. 50, comma 1: “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, “salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione dei pagamenti”) -, infatti (in base al principio secondo cui Cass., un., 19 marzo 2009 n. 6594 la “tutela giudiziaria esperibile” nei riguardi del “provvedimento” di “iscrizione di ipoteca” e dell”omologo” “fermo amministrativo dei beni mobili registrati” deve “realizzarsi davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi”), come evidenziato, peraltro, anche dalla sede materiae delle norme che regolamentano ciascuno, trova la sua esclusiva collocazione funzionale nell’ambito della “espropriazione forzata”, ovverosia della procedura di riscossione coattiva del credito, quante volte (beninteso) la notifica e/o la conoscenza del “provvedimento” non costituisca (come specificamente va escluso nel caso) solo l'”occasione” per impugnare (innanzi al giudice avente giurisdizione in base alla natura tributaria, previdenziale, sanzionatoria, ordinaria del credito e, se rilevante, al valore dello stesso) la stessa pretesa creditoria (“titolo”) che il concessionario intende (solo) realizzare coattivamente.
D.2. La competenza in questione, conseguentemente, nel vigente assetto istituzionale della giurisdizione civile ordinaria, va riconosciuta (ratione materiae) soltanto al “tribunale” perché solo questo giudice, per l’art. 9 c.p.c. (come sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 50 con effetto, ai sensi dell’art. 247, comma 1 dello stesso decreto quale modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, art. 2 dal 2 giugno 1999), “è altresì esclusivamente competente … per l’esecuzione forzata …”: “fa competenza per materia, inderogabile, del giudice dell’esecuzione, distribuita tra uffici giudiziari diversi dall’art. 16 c.p.c.”, infatti (Cass., 3, 5 marzo 2009 n. 5342, la quale richiama “Cass. l’3757/2002”), “è, stata abolita dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 51 che ha abrogato detta norma a decorrere dal 2 giugno 1999, si che da allora il Tribunale ha competenza giurisdizionale esecutiva esclusiva”. D.3. In coerenza con i principi esposti la sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata, attese l’incompetenza del giudice di pace di Bari e la competenza per materia del Tribunale della stessa città.
D.4. Poiché alla cassazione della sentenza consegue la caducazione di tutte le sue statuizioni, gli ulteriori motivi di ricorso della società (“violazione e falsa applicazione” della L. n. 689 del 1981, art. 22″ e “D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86”) risultano privi di oggetto: l’esame degli stessi, pertanto, è assorbito. 5. La causa, infine, va riassunta, nei termini di legge, innanzi al Tribunale del capoluogo pugliese, al quale si demanda, altresì, di provvedere a regolare le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il profilo del secondo motivo relativo alla giurisdizione; accoglie il profilo dello stesso secondo motivo relativo alla competenza dichiarando l’incompetenza per materia del giudice di pace e la competenza del Tribunale; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata; fissa il termine di legge per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Bari, il quale dovrà provvedere anche alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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