Giurisprudenza della Cassazione sulle espulsioni dopo la Sentenza della Corte di Giustizia europea(Sentenza Dridi)

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18481 del 08/09/2011 (Rv. 618650)

(Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Teramo, 03/06/2010)

116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA  –  029 STRANIERI

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Ordine coattivo di allontanamento – Inottemperanza – Provvedimento conseguenziale di espulsione – Direttiva 2008/115/CE – Applicabilità immediata – Configurabilità – Conseguenze – Illegittimità dell’espulsione – Fondamento.

In tema di espulsione dello straniero, il divieto di adottare ordini di allontanamento, in via automatica e immediata, correlati alla sola presenza di una misura espulsiva, contenuto nella Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva rimpatri), così come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28 aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l’illegittimità, e la conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del meccanismo d’intimazione immediata con brevissimo termine per l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale detentiva, previsto dall’art. 14, comma 5° bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 22°, lettera M, della legge 15 luglio 2009, n. 94). Ne consegue che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della citata Direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte dal d.l. 23 giugno 2011 n. 89, l’espulsione, disposta ai sensi dell’art. 14, comma quinto ter, del d.lgs n. 286 del 1998, che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi dell’art. 14, comma quinto bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore della Direttiva medesima.

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