Trattenimento stranieri nei centri di identificazione ed espulsione

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11583 del 10/07/2012

(Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 28/02/2011)
116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – 029 STRANIERI

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Decreto di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione ai fini dell’esecuzione dell’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera – Direttiva 2008/115/CE – Applicabilità immediata – Conseguenze – Convalida del decreto – Esclusione – Condizioni.
In tema di espulsione dello straniero, non può essere convalidato il decreto del Questore, emesso successivamente al 24 dicembre 2010 e prima dell’entrata in vigore del d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011, n. 129), con il quale si dispone il trattenimento in un centro d’identificazione ed espulsione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, in quanto tale provvedimento, benché conforme alla disposizione interna all’epoca vigente, si pone in contrasto con la direttiva 2008/115/CE, immediatamente applicabile – come affermato anche dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza El Dridi, in causa C-61/11 – dopo la scadenza del termine per il suo recepimento, la quale prevede l’esecuzione coattiva dell’espulsione non in via ordinaria, ma solo in casi specifici, che nella specie non ricorrono.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 11
Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 23/06/2011 num. 89
Legge 02/08/2011 num. 129
Massime precedenti Vedi: N. 18481 del 2011 Rv. 618650

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