Immigrazione-Emersione lavoro irregolare (Legge 102/2009)

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12276 del 20/05/2013 (Rv. 626651)

xxxxx (Galimberti) contro Prefetto Milano ed altro
(Cassa con rinvio, Giud. Pace Milano, 10/03/2011)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Immigrazione – Procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art.1 ter d.l. n. 178 del 2002 – Archiviazione non comunicata – Conclusione negativa – Equipollenza – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze.

In materia d’immigrazione, è invalida l’espulsione adottata nei confronti dell’extracomunitario nel caso in cui l’archiviazione della procedura di emersione del lavoro irregolare di cui al d.l. 1 luglio 2009, n. 178, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, non gli sia stata comunicata, non essendo equipollente alla conclusione negativa della procedura di legalizzazione, questa, infatti, non può realizzarsi “per facta concludentia” ma necessariamente tramite un atto scritto formalmente comunicato al richiedente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 1 ter
Legge 03/08/2009 num. 102

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