Sentenza del Giudice di Pace di Bergamo sull’art.10 bis del D.Lgsvo n.286/98

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO
Il Giudice di Pace dott.ssa Anna Teresa Tarulli ha pronunciato la 2 seguente
SENTENZA
nei confronti di:
XXXXXX nato il XXXX in XXXX, s.f.d. LIBERO – CONTUMACE
Imputato:
– per il reato p. e p. dall’art.10 bis del D.l.vo 25/7/1998 n. 286, perché, straniero, si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del predetto decreto. Accertato in Curno (BG) il 10/5/2011 e in Curno il 29/5/2011
XXXXXX nato in XXXX il XXXXX, s.f.d. LIBERO – CONTUMACE
Imputato:
– Del reato p. e p. dall’art.10 bis del D.l.vo 25/7/1998 n. 286, perché, straniero, si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del predetto decreto. Accertato in Curno (BG) il 10/5/2011 e in Bergamo il 16/6/2011 e infine, in Curno il 29/5/2011
Difesi d’ufficio dall’avv. Giacomo Gozzini del foro di Bergamo con studio in Bergamo via Zambianchi n. 2
Con l’intervento del P.M. – V.P.O. dott. Giovanni Ferriero
CONCLUSIONI:
IL PUBBLICO MINISTERO
Euro 1500,00 di ammenda, attenuanti generiche per ciascuno
IL DIFENSORE DELL’IMPUTATO
Art. 34 improcedibilità per tenuità del fatto minimo della pena e attenuanti generiche per emarginazione sociale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con richiesta di autorizzazione alla presentazione immediata degli imputati a giudizio e successiva autorizzazione del pubblico ministero regolarmente notificate ai sensi dell’art. 148 comma 2 bis c.p.p., gli imputati venivano citati in giudizio, ma non si presentavano all’udienza. Il Giudice dichiarava la contumacia.
Il Giudice mandava la cancelleria per avere notizia dalla Questura circa l’eventuale espulsione degli stranieri, accertamento che dava esito negativo.
Venivano sentiti i testi Porcu Igor, Esposito Alaia Giuseppe, Rado Cesare.
Il P. M. produceva, AFIS, autocertificazioni.
Dopo la discussione della causa, le parti concludevano come sopra: il giudice dava pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell’istruzione dibattimentale è emerso che XXXX è stato fermato per accertamenti sull’identità personale in data 10/5/2011, in data 29 maggio 2011 in Curno e poi in data 16/6/11 in Bergamo. In tutti i casi era sprovvisto di documenti e veniva sottoposto a rilievi dattiloscopici.
E’ emerso altresì che XXXX è stato fermato in data 10/5/2011 e poi in data 29/5/2011 in Curno insieme a XXXXXX. In tutti i casi era sprovvisto di documenti e veniva sottoposto a rilievi dattiloscopici.
Dall’esame dei testi risulta che gli stessi erano ospiti di un cittadino egiziano.
Non sono risultati precedenti penali di rilievo e gli stessi imputati non hanno opposto resistenza all’identificazione.
Il reato in questione è un reato permanente, per cui anche se vi sono state più segnalazioni il fatto è unico.
Tale fatto può essere incanalato in quella tendenza giurisprudenziale che, iniziata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 2010, che ha esplicitamente ammesso, per ipotesi di carattere “marginale” l’applicabilità anche al reato in questione dell’istituto dell’esclusione della procedibilità per “particolare tenuità del fatto” previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, è stata poi confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13412 del 2011 che annullava la sentenza del Giudice di pace di Padova, limitatamente all’applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 e rinviava per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Padova.
Questo Giudice ritiene, infatti, che anche il fatto commesso dai due cittadini extracomunitari oggi imputati deve essere considerato di particolare tenuità tenuto conto dell’esiguità del danno e del pericolo cagionato alla collettività, non avendo gli stessi precedenti penali e vivendo comunque ospitati in una casa conosciuta, nonché del grado della colpevolezza, di lieve entità, tenuto conto della situazione di emarginazione sociale dei soggetti fermati.
Va tenuto altresì conto che un’eventuale condanna sarebbe pregiudizievole per le esigenze di integrazione lavorativa dei soggetti medesimi.
In conclusione, va dichiarata l’improcedibilità per particolare tenuità del fatto.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bergamo dott. Anna Teresa Tarulli Visto l’art. 34 D.L.vo 28/8/2000 n. 274
dichiara
non doversi procedere nei confronti di XXXXX e XXXXX per il reato di cui all’art. 10 bis
D. L.vo 286/98 perché il reato è estinto per tenuità del fatto.
Bergamo, 13/3/12 Il Giudice di Pace
Dott.ssa Anna Teresa Tarulli

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