Immigrazione:deposito sentenza Tribunale

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6800 del 19/03/2013

B. (Rizzoli ed altro) contro P.
(Rigetta, Giud. Pace Bologna, 01/02/2012)

100 IMPUGNAZIONI CIVILI – 171 PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA’) – IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI – CASSAZIONE (RICORSO PER) – PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) – IN GENERE – Provvedimento reso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero – Termine di deposito – Mancato rispetto – Nullità del provvedimento – Esclusione.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE – IN GENERE – .

Stante il principio secondo cui la nullità degli atti processuali non può pronunciarsi in mancanza di espressa previsione normativa, l’inosservanza del termine di venti giorni stabilito dall’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 per il deposito del provvedimento con cui il tribunale decide l’opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, non dà luogo a nullità del provvedimento medesimo, configurandosi al riguardo un dovere di comportamento imposto al giudice, la cui violazione può assumere rilevanza solo sul piano disciplinare.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8

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