Giudice di Pace -Avvocato:possibilità di difesa personale

Possibilità per il Giudice di pace avvocato di difendersi personalmente in un giudizio civile la cui competenza ricade nel medesimo circondario di svolgimento delle funzioni onorarie. (Risposta a quesito del 26 gennaio 2011)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 26 gennaio 2011, ha adottato la seguente delibera:
“Il Consiglio,
letta la nota in data 27 settembre 2010 con la quale il dott. …, giudice di pace nella sede di …, premesso che, in adempimento delle disposizioni in tema di incompatibilità fra l’esercizio delle funzioni di giudice di pace e della professione forense, è iscritto nell’Albo degli Avvocati di … ma ai soli fini pensionistici e che quindi non svolge più alcuna attività professionale sin dall’assunzione dell’incarico onorario, chiede di conoscere se il giudice di pace, dovendo difendere i propri diritti in un giudizio civile la cui competenza ricade nell’ambito del circondario ove svolge le funzioni onorarie, può difendersi personalmente o deve nominare un altro avvocato;
osserva.
L’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 374/1991 fa divieto ai giudici di pace di esercitare la
professione forense nel circondario ove pongono in essere la propria attività giurisdizionale e la circolare consiliare prot. P-15880/2002, al Par. 2 del Capo IV, circoscrive tale divieto nel limite della mancata stabilità e continuatività.
Orbene, appare evidente che la ratio della norma tende a garantire l’immagine del magistrato onorario evitandone l’appannamento che si creerebbe sovrapponendo i ruoli.
In altre parole, la norma intende evitare ogni vantaggio che può crearsi per il professionista attraverso lo svolgimento contestuale del doppio ruolo di giudice ed avvocato così che in tale di una qualifica ci si possa procurare clientela strumentalizzando, anche involontariamente, il ruolo di magistrato, circostanza che non si verifica nel caso di specie.
Pertanto,
delibera
di rispondere al dott. … nel senso che può difendersi personalmente nella controversia dedotta, atteso che tale attività non comporta uno stabile e continuativo esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, della legge n. 374/1991 e della circolare consiliare prot. P-
15880/2002, Capo IV, Par. 2.”

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