Mediazione:incostituzionale l’obbligatorietà comunicato stampa e commenti dal web

“La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 272, depositata il 6 dicembre 2012, ha chiarito che il carattere obbligatorio non è implicitamente desumibile dall’art. 60 della legge nr. 69 del 2009, cd legge delega. Sul punto dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione che lo porrebbe quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il citato art. 60 risulta “del tutto silente”, mentre su altri aspetti dell’istituto si rileva alquanto dettagliato. La disposizione normativa, nel prevedere che la mediazione ha per oggetto controversie su diritti disponibili, specifica che il tutto non deve “precludere l’accesso alla giustizia”. Orbene, laddove tale locuzione ha preoccupato i giuristi più sensibili alle libertà dei cittadini, è bene precisare che la Corte ha specificato che trattasi di “una affermazione di carattere generale, non a caso collocata! in apertura dell’elenco dei principi e dei criteri direttivi, e non necessariamente collegabile alla scelta di un determinato modello procedurale”.
Il contenuto della delega deve identificarsi nel contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi criteri direttivi, nonché nelle finalità che la ispirano. Non poteva la Corte, a tal proposito, non prendere le mosse dagli interventi dell’Unione Europea. La direttiva 2008/52/CE, affidando alla mediazione la risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie e concepita la mediazione come procedura che può soddisfare le esigenze delle parti, lascia l’adozione dell’istituto alla volontà delle parti, all’iniziativa di un organo giurisdizionale ovvero alla prescrizione di uno stato membro. Quello cioè che è stato fatto in Italia. E la diminuzione della congestione nei tribunali italiani è stata menzionata anche nella Risoluzione del Parlamento europeo 2011/2026-INI. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 18 marzo 2010,&nbs! p; ha poi consacrato l’obbligatorietà della mediazione a condizione che non vi sia una decisione vincolante per le parti, non comporti ritardi per l’accesso alla giustizia, sospenda la prescrizione dei diritti che si intendono far valere, non comporti costi eccessivi per le parti e la procedura non sia prevista solo in via elettronica. Non esiste, secondo la Corte Europea, un’alternativa alla obbligatorietà che garantisca gli stessi risultati e gli eventuali inconvenienti non sono degni di nota.
Questo, in sintesi, l’excursus operato dalla Consulta, che però, in conclusione, “desume un “eccesso di delega” a sfavore del carattere obbligatorio della mediazione citando la “neutralità” da parte dell’U.E. (“la disciplina dell’UE si rileva neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare”). Così non è! Al contrario la Direttiva 21 maggio 2008, n. 2008/52/CE al comma 2 dell’art. 5 – a proposito del ricorso alla mediazione testualmente recita “La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario”. Il comma 1 dell&rsqu! o;art. 5 del D.Lsg. è stato concepito proprio in questa direzione prova ne è che la stessa Corte nella sentenza dichiara ammissibile costituzionalmente l’art. 16 del D.M. 180/2010.
Nel caso di specie la Consulta, da un lato ha riconosciuto per “eccesso di delega” l’anticostituzionalità del comma 1 dell’art. 5 del D.Lsg 28/2010; d’altro lato, ammettendo la costituzionalità dell’art. 16 del decreto 180/2010, ha ammesso che non c’è stata nessuna “usurpazione” da parte del Governo nei confronti della delega Parlamentare, visto che il legislatore si è attenuto ai dettami della Direttiva dell’U.E. sopra citata. In conclusione la Corte ha sì riconosciuto che la soluzione individuata dal legislatore delegato è discutibile sul piano “dell’eccesso-merito”, ma ha immediatamente aggiunto, dichiarando ammissibile l’art 16, che l’eccesso non può dirsi intrinsecamente irragionevole.
Al di là dell’esito e di come si determinerà il legislatore, credo che la via sia stata esaustivamente indicata.”
(A cura di Marisa Cataldo coordinatrice ANPAR regione Puglia)

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“Mediazione obbligatoria: danni economici e disinformazione per colpa di un comunicato stampa
di Matteo Gallo -1 /12/2012
E’ trascorso più di un mese da quell’inusuale comunicato stampa con il quale la corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa.

Il potere dirompente del comunicato stampa si è propagato in breve tempo tra tutti gli operatori che ruotavano attorno all’Istituto provocando seri danni sia all’immagine dello stesso sia alle casse economiche degli Organismi che per opera di un comunicato, non di un dispositivo, hanno visto l’immediato crollo di istanze depositate presso le sedi nonché il ritiro di quelle già presentate.
Un vero e proprio caos economico e normativo che ha generato enormi danni al mondo ADR.
Molti credevano che una simile scelta della Consulta fosse stata intrapresa proprio per “salvare” l’Istituto avvertendo, in senso lato, il legislatore di mobilitarsi per un intervento tempestivo senza attendere il provvedimento finale della Consulta.
Di fatto il parlamento, ed alcuni mirabili esponenti dell’ADR, si sono mobilitati immediatamente per sanare l’eccesso di delega legislativa riscontrato dalla Corte con interventi tempestivi.
Tali interventi, esplicitati con emendamenti alla legge di Sviluppo, sono però stati resi inammissibili dalla X Commissione ma, in realtà, lo stesso ministro della Giustizia Paola Severino aveva già fatto intendere di volere attendere le motivazioni della Consulta prima di intraprendere le contromosse necessarie;
La chance degli emendamenti, probabilmente, è stata persa proprio per la lentezza nell’emettere un dispositivo così importante per un intero settore lavorativo quale è quello della mediazione Civile.
Nel frattempo a riportare in auge l’Istituto ci ha pensato in data 20 novembre 2012 la commissione Giustizia del Senato approvando in via definitiva, il disegno di legge che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942.

Tale riforma prevede all’Art. 71-quater l’esperimento obbligatorio del tentativo di mediazione per quanto concerne la materia condominiale.
Ciò testimonia che la mediazione non è dimenticata, affatto, dal nostro Ordinamento ed anzi ha trovato concreta rappresentazione in una riforma epocale, attesa da ben 70 anni.
Anche il ministro Severino partecipando a diversi convegni si è mostrata pronta alle contromosse del caso, intavolando un tavolo di studio con magistrati ed avvocati, per favorire la ripresa e la reintroduzione della mediazione obbligatoria, lasciando intendere al contempo di essere condizionata, in quanto alla tempestività di azione, alle motivazioni della Consulta.
Che senso ha allora il comunicato Stampa? A questo punto è difficile trovare una risposta esauriente ad una modalità che era già parsa assolutamente inusuale fin dall’inizio della nota vicenda.
Gli oltre 30 giorni trascorsi potrebbero essere ad ogni modo un “dato positivo”in termini di accuratezza e completezza della sentenza nel senso che la corte potrebbe suggerire, oltre alla rilevazione dell’ incostituzionalità parziale, le ipotetiche strade da intraprendere per salvare l’Obbligatorietà dell’Istituto.
Di certo l’attenzione dell’Europa e gli impegni presi, il forte bisogno di deflazionare il contenzioso nonché un enorme mole di investimenti e di forza lavoro impegnata nel settore non potranno essere accantonati con semplicità.
Si sta diffondendo nelle ultime ore un filone di pensiero proteso ad un rafforzamento della mediazione demandata dal giudice che, se certamente, prefigura un’importante risorsa, a parere della maggioranza dei mediatori potrà essere una importante caratteristica della mediazione di “domani”.
Di certo sarebbe costruttivo apportare le dovute misure affinchè, in una prima fase, le due tipologie possano camminare di pari passo ma è evidente che la mediazione demandata dal giudice potrà consolidarsi solo attraverso un insediamento consistente della cultura della mediazione tra giudici ed avvocati, prospettiva raggiungibile, a detta di tutti con gli effetti che solo l’obbligatorietà del tentativo può dare.
Non ci resta che credere, per il profondo rispetto che il popolo ADR nutre nei confronti della Consulta, che questa interminabile attesa possa derivare dall’enorme saggezza che i giudici della corte stanno rimettendo tra le righe del dispositivo affinchè l’Istituto della mediazione possa goderne speditamente in un prossimo futuro.

Dott. Matteo Gallo
Consulenza Tributaria commerciale e del Lavoro
Mediatore professionista Specializzato
Responsabile ImMediata- ADR sede di Cosenza”(Fonte:laltrapagina.it)
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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva l’obbligatorietà della mediazione prima di esperire il Giudice.
La norma, contrastata sia dagli avvocati che dalle compagnie di assicurazioni, prevede che per una serie di materie, ivi compresa quella relativa alle problematiche relative ai sinistri stradali e ai contratti assicurativi, bancari oltre che per responsabilità medica e condominio, si possa esperire prima il tentativo di conciliazione presso un centro di mediazione abilitato.
Entro 4 mesi dalla richiesta il tentativo può essere messo in atto e a seconda della riuscita o meno della conciliazione si può successivamente adire il giudice competente, laddove la conciliazione, per vari motivi, non riuscisse. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’obbligatorietà della mediazione per eccesso di delega. Infatti, la disciplina era stata emanata mediante Decreto Legislativo dal Governo che in fase di attuazione aveva introdotto la obbligatorietà della media conciliazione laddove il parlamento aveva indicato, come prevede la legge, i principi ispiratori della disciplina, non menzionando mai la obbligatorietà ma solo il modo in cui la stessa dovesse svolgersi.”

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