A) Statuto e Scopi di Udgdp

Statuto di Unità Democratica Giudici di Pace ( registrato ai sensi di legge in data 07/11/2008 Serie 3 al n.17304 Agenzia delle Entrate    Roma 2 )

Art. 1 – Unità Democratica Giudici di Pace

1. E’ costituita Unità Democratica Giudici di Pace alla quale possono aderire tutti i Giudici di Pace della Repubblica Italiana.

2. Unità Democratica Giudici di Pace aderisce all’Associazione internazionale dei Giudici europei per la democrazia e le libertà(Medel).

Art. 2 -Aderenti

1. Ai fini dell’art. 6 e per esercitare il diritto di voto a qualsiasi livello è necessario aver corrisposto per intero la quota di autofinanziamento relativa all’anno precedente.

2. Le quote sono riscosse dai rappresentanti delle sezioni e devono essere trasmesse per intero al tesoriere.

3. Tutti gli aderenti devono inoltre contribuire al finanziamento delle sezioni cui appartengono nei modi e alle condizioni fissate dalla assemblee di sezione.

Art. 3 – Sede e organi

1. Unità Democratica Giudici di Pace ha sede in Roma, Via Teulada 40 .

2. Sono organi nazionali di Unità Democratica Giudici di Pace il congresso, il consiglio nazionale, il comitato esecutivo, e il segretario generale; sono organi locali : l’assemblea sezionale e il segretario della sezione.

3. Il segretario generale è il rappresentante legale di Unità Democratica Giudici di Pace.

Art. 4 – Congresso: composizione e funzionamento

1. Il congresso è costituito da tutti gli aderenti, i quali possono partecipare personalmente o a mezzo di delegati eletti secondo le norme dello statuto; ogni delegato non può rappresentare più di dieci aderenti.

2. Esso delibera su tutti gli argomenti iscritti e non iscritti all’ordine del giorno e, per questi ultimi, anche sulla loro inclusione, a maggioranza degli aderenti presenti e legalmente rappresentati.

3. Si riunisce in via ordinaria una volta ogni due anni entro il 31 marzo su convocazione del presidente per deliberare sugli argomenti indicati nell’art. 5.

4. E’ convocato in via straordinaria anche su argomenti diversi da quelli indicati nell’art. 5 nei modi, composizione e funzionamento di cui ai commi precedenti, su convocazione del presidente, per deliberare su argomenti specifici ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e vi sia la richiesta del comitato esecutivo o del consiglio nazionale o di tre assemblee sezionali o di un quinto degli aderenti.

5. Della convocazione del congresso ordinario è dato avviso a tutti gli aderenti almeno quarantacinque giorni prima; della convocazione del congresso straordinario su argomenti diversi da quelli previsti dall’art. 5 è dato avviso a tutti gli aderenti almeno 15 giorni prima.

Art. 5 – Congresso: attribuzioni

1. Il congresso determina la linea politica generale di Unità Democratica Giudici di Pace sulla base della relazione del segretario; delibera sulla relazione del tesoriere e approva il bilancio; provvede inoltre alle operazioni per il rinnovo del consiglio nazionale nelle forme stabilite dal presente statuto.

2. La relazione del segretario deve essere pubblicata sull’organo d’informazione della corrente almeno quarantacinque giorni prima della data dei congresso e devono essere inoltre pubblicate, almeno quindici giorni prima della data suddetta, le sintesi delle relazioni delle sezioni.

3. Gli atti del congresso devono essere pubblicati a cura del segretario generale, entro sei mesi dal suo svolgimento.

Art. 6 – Consiglio nazionale: composizione e funzionamento

1. Il consiglio nazionale è costituito da sei a quindici componenti eletti dal

congresso con voto limitato a dieci e di delegati eletti dalle assemblee sezionali in ragione di uno ogni quindici o frazione di quindici aderenti appartenenti alla sezione.

2. I delegati delle sezioni sono eletti prima di ogni sessione del consiglio limitatamente alla sessione stessa, salva diversa determinazione rimessa all’autonomia delle sezioni e fermo in ogni caso il potere di revoca da parte dell’assemblea sezionale, prima di ogni sessione del consiglio.

3. Il consiglio ogni anno, in occasione della sua prima riunione, determina il numero dei rappresentanti di ciascuna sezione sulla base del censimento degli aderenti ai sensi dell’art. 2 e secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

4. Esso si riunisce di regola a Roma su convocazione del presidente.

5. La prima riunione è convocata dal presidente uscente entro trenta giorni dal congresso per procedere all’elezione dei presidente e del comitato esecutivo; successivamente si riunisce almeno quattro volte all’anno Può essere altresì convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando vi sia la richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei suoi componenti stabili oppure di tre assemblee sezionali.

6. Il presidente deve dare avviso di ogni convocazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti stabili e ai segretari sezionali, che devono convocare le rispettive assemblee per l’elezione degli altri componenti.

Art. 7 – Consiglio nazionale: attribuzioni

1. Il consiglio nazionale è l’organo deliberante di Unità Democratica Giudici di Pace e, nell’ambito delle direttive del congresso, assume tutte le iniziative opportune per l’attuazione della linea politica.

2. Esso elegge tra i suoi componenti stabili il presidente e il comitato esecutivo, al quale può revocare in ogni momento la fiducia; designa, con le modalità e nei limiti di cui ai commi terzo e quarto, i candidati di Unità Democratica Giudici di Pace ai Consigli e a tutti gli organi nazionali; delibera sull’indirizzo delle pubblicazioni della corrente e nomina tra i propri componenti i responsabili delle medesime; determina la quota annuale di autofinanziamento che deve essere corrisposta da ciascun aderente nonché i tempi e i modi del pagamento; istituisce gruppi di lavoro su materie specifiche, designandone i responsabili.

3. Il consiglio nazionale approva i criteri per la formazione delle liste dei candidati di Unità Democratica Giudici di Pace per le elezioni degli organi istituzionali e associativi. I criteri approvati sono comunicati alle sezioni, ciascuna delle quali propone una rosa di candidati, anche estranei alla sezione stessa. Successivamente il consiglio nazionale delibera la lista definitiva dei candidati sulla base delle rose formulate dalle sezioni e delle eventuali ulteriori candidature proposte nel consiglio nazionale da singoli delegati o componenti stabili.

4. Alle deliberazioni di cui al comma precedente partecipano soltanto gli aderenti ad Unità Democratica Giudici di Pace.

Art. 8 – Comitato esecutivo: composizione e attribuzioni

1. Il comitato esecutivo è costituito da cinque a sette componenti, eletti dal consiglio nazionale fra i suoi componenti stabili con voto limitato a cinque.

2. Esso è presieduto dal segretario generale eletto dal consiglio nazionale tra i componenti dell’esecutivo; un altro componente dell’esecutivo è da questo nominato tesoriere.

3. Si riunisce su convocazione del segretario generale tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.

4. Nessuno può essere eletto al comitato esecutivo per più di tre volte consecutive.

5. Il comitato esecutivo porta ad esecuzione le deliberazioni del congresso e del consiglio nazionale.

6. Le riunioni non sono pubbliche; tuttavia vi possono partecipare il presidente, , il direttore del bollettino, i responsabili dei gruppi di lavoro nonché i componenti dei Consigli Giudiziari aderenti a Unità Democratica Giudici di Pace.

Art. 9 – Sezioni locali

1. Possono costituirsi sezioni di Unità Democratica Giudici di Pace nell’ambito territoriale di ciascun distretto d’appello o di più distretti finitimi.

2. Spetta all’autonomia delle sezioni l’organizzazione interna delle medesime.

3. L’assemblea sezionale designa un segretario che coordina l’attività della sezione e la rappresenta nel rapporti con gli organi nazionali; determina inoltre la quota di autofinanziamento dovuta alla sezione da ciascun aderente ad essa appartenente; elegge i componenti del consiglio nazionale ai sensi, dell’art. 6; designa i candidati di Unità Democratica Giudici di Pace agli organi locali e ai consigli giudiziari e adotta in sede locale, nell’ambito della linea politica generale, tutte le iniziative che reputa necessarie e opportune.

4. Alle designazioni dei candidati di cui al comma precedente partecipano soltanto gli aderenti a Unità Democratica Giudici di Pace .

Art. 10 – Organi d’informazione

1. Gli organi di informazione di Unità Democratica Giudici di Pace sono pubblicati sotto la responsabilità di componenti del consiglio nazionale ai sensi dell’art. 7.

2. Di tutte le riunioni degli organi nazionali sono redatti resoconti che sono comunicati entro dieci giorni a tutti i segretari sezionali che ne informano subito gli aderenti appartenenti alle rispettive sezioni.

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti si applicano le norme dello statuto di Md .

(statuto di md- magistratura democratica)
statuto-2011_definitivo
ANM Statuto

( dal Verbale dell’Assemblea di Unità Democratica Giudici di Pace  dell’8/10/2008 registrato ai sensi di legge il 7/11/2008 serie 3 al n.17304 Agenzia delle Entrate Roma 2)

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SCOPI DI UDGDPO

L’Associazione ha come obiettivi:

-lo sviluppo di una cultura giurisdizionale europea fondata sul rispetto, in ogni circostanza, dei principi dello Stato di diritto democratico, tra i quali spiccano in primo luogo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
-la protezione delle differenze tra gli esseri umani e dei diritti delle minoranze, specialmente dei diritti degli immigrati e dei meno abbienti, in una prospettiva di emancipazione sociale dei più deboli;
-il sostegno all’integrazione comunitaria europea, in vista della creazione di una unione politica europea preoccupata della giustizia sociale;
-la difesa dell’indipendenza del potere giudiziario nei confronti sia di ogni altro potere che di interessi particolari;
-la ricerca e la promozione delle tecniche organizzative idonee a garantire un servizio giudiziario rispondente al principio di trasparenza e tale da permettere il controllo dei cittadini sul suo funzionamento;
-la democratizzazione della magistratura, nel reclutamento e nelle condizioni di esercizio della professione, sostituendo il principio democratico a quello gerarchico, specialmente nel governo del corpo giudiziario;
-l’affermazione del diritto dei magistrati, come di tutti i cittadini, alle libertà di riunione e azione collettiva;
-la promozione di una cultura giuridica democratica tra i magistrati dei diversi paesi, attraverso lo scambio di informazioni e lo studio di argomenti comuni.”

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