Giurisprudenza della Cassazione sul T.U.Immigrazione

_

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22305 del 27/09/2013 (Rv. 627927)

(Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Milano, 19/06/2012)

116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA  –  029 STRANIERI

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Straniero regolarmente coniugato e convivente con donna in stato di gravidanza – Divieto di espulsione ex art. 19, secondo comma, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 – Applicabilità – Condizione – Riconoscimento del rapporto matrimoniale secondo l’ordinamento dello Stato di provenienza dello straniero – Fattispecie relativa a matrimonio celebrato con rito “rom”.

In tema di espulsione dello straniero, la causa di esclusione della espulsione prevista dall’art. 19, secondo comma, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio e di convivenza dell’espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi invero una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l’interesse nazionale al controllo dell’immigrazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con il quale era stata accolta la impugnazione del decreto di espulsione di un extracomunitario coniugato con rito “rom”, e convivente, con una donna in stato di gravidanza, non potendosi attribuire rilevanza giuridica in questo o quell’ordinamento statuale al matrimonio “rom”, neppure come unione di fatto regolata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 lett. D CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5220 del 2006 Rv. 592789


___________________

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22104 del 26/09/2013 (Rv. 627950)

(Cassa con rinvio, Giud. Pace Firenze, 29/03/2012)

116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA  –  029 STRANIERI

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Espulsione – Art. 13, secondo comma, legge n. 286 del 1998 – Omessa indicazione della specifica ipotesi normativa nel provvedimento espulsivo – Irrilevanza – Limiti.

È valido il decreto di espulsione ex art. 13, secondo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che abbia omesso il “nomen iuris” della specifica ipotesi di espulsione, purché essa possa ricavarsi dalla descrizione del fatto contenuta nel decreto. (Nella specie, il decreto rilevava la presenza irregolare sul territorio dello straniero in quanto privo di valido documento identificativo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12273 del 2013 Rv. 626680

___________________________________

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21667 del 20/09/2013 (Rv. 627979)

(Cassa con rinvio, App. Bari, 28/06/2012)

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  –  283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA – STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) – Espulsione – Possibilità di tortura e trattamenti inumani e degradanti nel paese di origine – Domanda di protezione internazionale – Fondatezza – Condanna per il reato di associazione con finalità terroristica ex art. 270 bis cod. pen. ed irreperibilità nel procedimento – Cause ostative – Insussistenza.

In tema di protezione internazionale, l’espulsione coatta dello straniero costituisce violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, ogni qualvolta egli, a causa del pericolo di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti che lo minaccino, non possa restare nello stesso e debba, pertanto, indirizzarsi verso altro Paese che lo possa ospitare. Ne consegue che sono irrilevanti sia la gravità del reato al quale lo straniero sia stato condannato (nella specie, associazione con finalità terroristica ex art. 270 bis cod. pen.), sia la circostanza che egli non voglia rivelare il luogo della sua dimora in pendenza del procedimento, non potendo il riconoscimento della protezione internazionale fondarsi sul rispetto di un presunto vincolo fiduciario con lo Stato, né esistendo alcun obbligo di collaborazione o reciprocità a carico del richiedente asilo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 10375 del 2012 Rv. 623096

__________________________________________

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24064 del 24/10/2013 (Rv. 628478)

 

(Cassa con rinvio, App. Bologna, 15/05/2012)

063 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA  –  283 STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA – STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) – Protezione sussidiaria – Condizioni – Accertamento di ufficio – Necessità – Contenuto.

In tema di protezione internazionale dello straniero, ai fini del riconoscimento della misura della protezione sussidiaria, il grave danno alla persona, ai sensi dell’art. 14, lett. b), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, può essere determinato dalla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti con riferimento alle condizioni carcerarie. Al riguardo, il giudice è tenuto a fare uso del potere-dovere d’indagine previsto dall’art. 8, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, che impone di procedere officiosamente all’integrazione istitutoria necessaria al fine di ottenere informazioni precise sulla condizione generale attuale del Paese.

Massime precedenti Vedi: N. 26056 del 2010 Rv. 615675, N. 10202 del 2011 Rv. 618021, N. 16221 del 2012 Rv. 624099histunlisted

____________________________________________

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23636 del 17/10/2013 (Rv. 628064)

(Rigetta, Giud. Pace Milano, 29/10/2012)

116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA  –  029 STRANIERI

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Permesso di soggiorno rilasciato in altro paese dell’Unione Europea – Sufficienza ai fini del legittimo soggiorno in Italia – Condizioni – Mancanza – Espulsione – Legittimità ex art. 6 della Direttiva n. 115/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

Il combinato disposto degli artt. 5, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 21 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Shengen del 14 giugno 1985, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, consente allo straniero, che sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità di un altro paese dell’Unione Europea, di circolare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi – sempreché siano soddisfatte le condizioni d’ingresso di cui all’art. 15, par. 1, lett, a), c) ed e) della medesima Convenzione e non figuri nell’elenco nazionale delle persone segnalate – trascorso il quale deve recarsi immediatamente nel territorio di quel paese, altrimenti rivelandosene legittimo, ex artt. 13, secondo comma, lett. b), del suddetto decreto legislativo e 6 della Direttiva n. 115/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, qualora non sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore di quest’ultima, il suo “rimpatrio”, ossia l’espulsione, e non l’intimazione a raggiungere il paese europeo nel quale ha titolo per soggiornare.

FacebookTwitterEmailTelegramShare