Liquidazioni difensori di ufficio e patrocinio a Spese dello Stato

TRIBUNALE DI ROMA P R O N T U A R I O (sulle modalità di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato e di liquidazione degli onorari ai difensori di ufficio ed ai difensori di persona ammessa a tale beneficio) °°°°°°°°°° Parte I – CRITERI GENERALI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE 1. I criteri guida devono essere quelli della completezza e della lealtà processuale. 2. Deve essere liquidata soltanto l’attività che attiene alla difesa tecnica svolta nell’ambito del procedimento penale di riferimento e relativamente alla fase processuale svoltasi (così ad es. con esclusione dell’atto di appello per il giudizio di primo grado). 3. Devono ritenersi escluse dalle attività professionali liquidabili sia la redazione dell’istanza di ammissione al patrocinio (in quanto atto personale dell’interessato per cui non è obbligatoria l’assistenza del Difensore) sia la redazione dell’istanza di liquidazione degli onorari (in quanto, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, sono unicamente liquidabili le istanze che attengono strettamente alle attività di assistenza tecnica del difeso). 4. Nell’esaminare le singole voci indicate nell’istanza di liquidazione il Giudice dovrà tenere conto delle allegazioni difensive salvo che non siano manifestamente sovrabbondanti in relazione alla complessità del procedimento parametrata alla sua durata, al numero degli imputati assistiti, alla natura delle imputazioni, alle modalità e al contenuto dell’istruttoria dibattimentale. 5. In ogni caso, il Giudice emette decreti di liquidazione specificamente motivati, indicando non solo gli importi riconosciuti ma anche le relativi voci (così consentendo al legale di conoscere per quale tipo di attività difensiva e in quale misura non vi sia stata corrispondenza con le richieste effettuate). 6. Il diritto alla liquidazione compete anche al Difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell’art. 97 comma 4 c.p.p. (tale interpretazione risulta conforme al dettato costituzionale volto ad assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa in tutte le forme in cui viene prestata l’assistenza tecnica nel corso del procedimento penale ed ha trovato conferma nella recente pronunzia della Corte Costituzionale, ordinanza n. 8 dell’11.1.2005). 7. In caso di sostituzione ai sensi dell’art. 102 c.p.p. il diritto alla liquidazione spetta esclusivamente al titolare della difesa sostituito (trattandosi di rapporto interno tra il titolare della difesa ed il proprio delegato a differenza del caso di sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. in cui il rapporto è costituito dal Giudice) 8. Ove nella richiesta di liquidazione siano ricompresi gli onorari delle spese per le procedure di recupero, la domanda dovrà essere di volta in volta valutata dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, trattandosi di questione sulla quale gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito non appaiono aver raggiunto un punto di uniformità. Parte II – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: FORME DI AMMISSIONE A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 1. L’istanza, sottoscritta dall’interessato, può essere materialmente presentata dall’interessato medesimo ovvero dal Difensore – di fiducia o di ufficio – che sia stato nominato per il procedimento che documenti o dichiari la propria iscrizione nell’albo dei difensori di ufficio ammessi al gratuito patrocinio (fatta salva la possibilità per il giudicante di verificare, a campione, la veridicità di quanto dedotto). 2. L’interessato deve essere ritualmente identificato con un valido documento di identità (la certezza relativamente all’identità di chi chiede di essere ammesso al patrocinio è condizione necessaria per poter valutare, da parte del Giudice e della stessa Amministrazione Finanziaria, se effettivamente si sia in presenza di un soggetto non abbiente; il richiedente – cittadino o straniero – privo di documenti non può, infatti, essere identificato in alcuno dei modi previsti dall’art. 38 del DPR 445/00. Pertanto, in caso di sedicente, il Difensore, al fine di ottenere il pagamento dell’onorario, deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 116 del T.U. spese di giustizia). 3. L’identità del richiedente deve essere verificata tramite documento anche nel caso di detenuto la cui istanza sia stata autenticata ed inoltrata dalla Direzione dell’istituto penitenziario (considerato che l’identificazione del detenuto, anche da parte della Direzione, non sempre é basata su documenti ma anche semplicemente su foto segnalazione). 4. Può ovviarsi alla mancata indicazione del codice fiscale qualora si tratti di straniero con identità e domicilio certo e che abbia prodotto la certificazione dell’Autorità Consolare attestante la veridicità (anche in negativo) di quanto dichiarato in ordine alla propria situazione reddituale (che faccia preferibilmente riferimento ad un minimo di indagini svolte presso le amministrazioni finanziarie e tributarie del Paese di provenienza). I cittadini comunitari devono sempre allegare (anche in copia) il codice fiscale (perché lo possono richiedere ed ottenere); in caso di mancato possesso del codice fiscale da parte dello straniero extracomunitario, ci si atterrà alla statuizione dell’ordinanza della Corte Cost. 114/04 secondo cui, in tal caso, lo straniero extracomunitario in luogo dell’indicazione del codice fiscale fornirà i dati di cui all’art. 4 primo comma lett. A) DPR n. 605 del 1973 (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale). 5. Ai fini dell’art. 75 co. 2 T.U. 115/02, per i procedimenti derivanti o connessi (es. incidente d’esecuzione) sono richiesti nuova istanza e nuovo provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio. 6. Deve ritenersi preclusa l’ammissione al beneficio per le “Onlus” (anche in considerazione del tenore letterale dell’ art. 76 co. 1 T.U. 115/02 che, in relazione ai limiti di reddito imponibile, si riferisce solo a quelli delle persone fisiche). A-1) istanza presentata in udienza 1. L’imputato, presente, la sottoscrive davanti al Cancelliere, qualora non autenticata dal Difensore, previa verifica dell’identità a mezzo esibizione di idoneo documento. A-2) istanza presentata fuori udienza 1. Se l’istanza è presentata direttamente dall’interessato in cancelleria, questi la sottoscrive davanti al Cancelliere qualora non autenticata dal Difensore, previa verifica dell’identità. Il Difensore può, invece, anche avvalersi di un incaricato riconducibile al proprio studio professionale (collega di studio, praticante dello studio; solo nel caso in cui si tratti di collaboratore di studio, è richiesta la delega). B) CONTENUTO DELL’ISTANZA 1. L’autocertificazione dei redditi effettuata dall’interessato vale anche per i redditi dei propri familiari. L’obbligo di veridicità grava sull’interessato, il quale se ne assume le responsabilità civili e penali (non va quindi richiesta analoga dichiarazione agli altri componenti del nucleo familiare). 2. L’autocertificazione, inoltre, deve avere ad oggetto non i redditi dichiarati bensì quelli effettivamente conseguiti nell’anno solare anteriore a quello della data di presentazione dell’istanza, anche se non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (ad es. redditi da capitali, redditi da lavoro, anche se “in nero” e/o percepiti saltuariamente, redditi da fabbricati ecc.). Si precisa che sarà considerata ininfluente la dichiarazione ISEE eventualmente allegata. C) PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE Il Giudice adotterà il provvedimento sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel rigoroso rispetto del termine di 10 giorni dal deposito della stessa in cancelleria, o, comunque, dal momento in cui avrà la materiale disponibilità dell’istanza e degli atti ad essa relativi; ciò al fine di consentire al Difensore di averne conoscenza prima dell’udienza successiva. Nel periodo feriale sarà cura del Difensore, nei casi di effettiva e motivata urgenza, evidenziare nell’istanza tale aspetto; in tal caso la cancelleria trasmetterà l’istanza alla sezione feriale che valuterà la sussistenza effettiva delle ragioni d’urgenza trattenendo, in caso affermativo, gli atti per la decisione. Il Giudice indicherà nel provvedimento di ammissione: il nominativo del Difensore, specificando se sia stato nominato di fiducia oppure designato d’ufficio; il luogo dove l’interessato ha eletto domicilio, precisando se detta elezione sia limitata al sub-procedimento di ammissione al gratuito patrocinio, oppure se si estenda anche al procedimento principale; la data di deposito dell’istanza o della formulazione della riserva. La Cancelleria estrarrà copia del provvedimento di ammissione e lo inserirà nel fascicolo processuale. Parte III – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: FORMALITA’ PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE 1. Il Difensore deve presentare una domanda completa, corredata di tutta la documentazione necessaria (copia del decreto di ammissione; con riferimento all’iscrizione all’elenco speciale, è sufficiente che il Difensore, nella domanda, precisi di esservi iscritto e la data di decorrenza dell’iscrizione) e con la specifica indicazione delle voci della tariffa professionale, al fine di evitare duplicazioni e consentire al Giudice la valutazione sull’effettiva attività svolta e la sua incidenza rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 2. Deve evitarsi la presentazione di istanze nelle quali sia genericamente indicato l’importo complessivo degli onorari senza la specificazione delle voci e di istanze parziali o prive della documentazione necessaria. 3. In caso di istanze presentate con documentazione parziale, il Giudice, proprio in considerazione della diffusione del prontuario, rigetta l’istanza fatta salva la possibilità di rinnovarla, esplicitando in motivazione le ragioni del rigetto e gli ulteriori oneri di allegazione a carico del richiedente. Non deve, per altro, esigersi dagli Avvocati una documentazione specifica per tutte le attività svolte. Soltanto in casi particolari e motivati il Giudice può richiedere una documentazione probante (ad es. dei numerosi accessi in carcere indicati). PARTE IV – LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL DIFENSORE D’UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL’ART. 116 T.U. 115/02 1. La documentazione che il Difensore deve allegare all’istanza di liquidazione varia a seconda della categoria di appartenenza del soggetto difeso, come da elenco che segue: a) cittadino residente identificato con documenti. – Richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti); – verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e – se diverso – anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; – attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull’assenza di uno stato detentivo (l’imputato detenuto potrebbe pagare il Difensore oppure indicare dove sono i suoi beni o il terzo incaricato del pagamento); – pignoramento negativo mobiliare o presso terzi (qualora emergano riferimenti obiettivi su un’attività lavorativa svolta – ad esempio, dalla verifica anagrafica, dalle informazioni assunte presso l’Ufficio per l’impiego o da quelle ricavabili dal fascicolo processuale); – visura della Conservatoria Registri Immobiliari, sia in relazione al luogo di nascita che di residenza, ed estratto del PRA (la presenza di beni di proprietà viene considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire preventivamente le procedure per il recupero, salvo prova contraria); – stato di famiglia, nonché, in caso di presenza di coniuge, un certificato anagrafico idoneo a provare il regime patrimoniale e, in caso di comunione, estratto PRA del coniuge; – in caso di decesso dell’obbligato, prova di avere esperito gli stessi tentativi di recupero del credito nei confronti di tutti gli eredi. b) straniero (anche comunitario) identificato, residente nel territorio dello Stato. – richiesta onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato e presso la residenza anagrafica aggiornata se diversa e/o presso il luogo ove eserciti abitualmente attività lavorativa, o dimora, se risulta dagli atti); – verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e – se diverso – anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; – attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull’assenza di uno stato detentivo (l’imputato detenuto potrebbe pagare il Difensore oppure indicare dove sono i suoi beni o il terzo incaricato del pagamento); – pignoramento negativo mobiliare o presso terzi (qualora emergano riferimenti obiettivi su un’attività lavorativa svolta – ad esempio, dalla verifica anagrafica, dalle informazioni assunte presso l’Ufficio per l’impiego o da quelle ricavabili dal fascicolo processuale); – visura della Conservatoria Registri Immobiliari in relazione al luogo di residenza ed estratto del PRA (la presenza di beni di proprietà viene considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire preventivamente le procedure per il recupero, salvo prova contraria); – stato di famiglia, nonché, in caso di presenza di coniuge, un certificato anagrafico idoneo a provare il regime patrimoniale ed, in caso di comunione, estratto PRA del coniuge; – verifica sussistenza beni all’estero (occorre produrre l’attestazione del Consolato o dell’Ambasciata sull’assenza di beni detenuti all’estero). Al riguardo, è sufficiente che il Difensore dimostri di avere inoltrato formalmente la richiesta; il Giudice provvede alla liquidazione, sia in caso di risposta negativa sull’esistenza di beni, sia in caso di impossibilità a fornire la risposta, sia, infine, in caso di mancata risposta nel termine di giorni 60. Se la persona è titolare di permesso di soggiorno con rapporto di lavoro in corso, è necessario effettuare il pignoramento presso il terzo datore di lavoro; – in caso di decesso dell’obbligato, prova di avere esperito gli stessi tentativi di recupero credito nei confronti di tutti gli eredi, se presenti nel territorio dello Stato. c) cittadino, identificato con documenti, residente nel territorio dello Stato, ma non reperibile. – richiesta onorario e messa in mora negative; – verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza e – se diverso – anche presso il comune di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; – attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull’assenza di uno stato detentivo (l’imputato detenuto potrebbe pagare il Difensore oppure indicare dove sono i suoi beni o il terzo incaricato del pagamento); – visura della Conservatoria Registri Immobiliari del luogo di nascita e di ultima residenza; ( la presenza di un immobile di proprietà viene considerata indice di redditività e dimostra la possibilità di esperire preventivamente le procedure per il recupero, salvo prova contraria); – in caso di decesso dell’obbligato, prova di avere esperito gli stessi tentativi di recupero credito nei confronti di tutti gli eredi, se residente nel territorio dello Stato. d) straniero (anche comunitario) identificato, non residente nel territorio dello Stato e non reperibile nel territorio italiano. – richiesta onorario e messa in mora negative (se indicato un domicilio); – verifica anagrafica aggiornata negativa (per comprovare che non ha la residenza in Italia) del comune di commissione del reato e di quello di eventuale dichiarazione o elezione di domicilio; – attestazione del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) sull’assenza di uno stato detentivo (l’imputato detenuto potrebbe pagare il Difensore oppure indicare dove sono i suoi beni o il terzo incaricato del pagamento); – attestazione del Consolato o dell’Ambasciata sull’assenza di beni detenuti all’estero. Al riguardo, è sufficiente che il Difensore dimostri di avere inoltrato formalmente la richiesta; il Giudice provvede alla liquidazione, sia in caso di risposta negativa sull’esistenza di beni, sia in caso di impossibilità a fornire la risposta, sia, infine, in caso di mancata risposta nel termine di giorni 60. Non occorrono le informazioni della Divisione Anticrimine sulla presenza o meno dell’imputato nel territorio dello Stato (si tratta di un accertamento che il più delle volte si rivela superfluo, costituisce un notevole aggravio di lavoro per una struttura di Polizia impegnata in compiti istituzionali di rilievo per la sicurezza dei cittadini, rende necessario un provvedimento giudiziale di autorizzazione al legale alla richiesta di informazioni che determina un allungamento dei tempi di evasione delle istanze e di “pendenza” del fascicolo). e) straniero (anche comunitario) non identificato con documento di identità, sedicente, senza fissa dimora e non reperibile nel territorio italiano. – richiesta di onorario e di una messa in mora negative (se lo straniero, inizialmente, ha indicato un domicilio); – verifica anagrafica aggiornata negativa – attestazione Dipartimento Amministrazione Penitenziaria sull’assenza di uno stato detentivo (l’imputato detenuto potrebbe pagare il Difensore oppure indicare dove sono i suoi beni o il terzo incaricato del pagamento). In ogni caso, possono essere valorizzati, gli atti del fascicolo se ritenuti dal Giudice sufficienti, di per sé, ai fini della liquidazione (con l’aggiunta, ad esempio, dell’attestazione del D.A.P.). PARTE V – LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL DIFENSORE D’UFFICIO NEL CASO PREVISTO DALL’ART. 117 T.U. 115/02 1. L’onorario spettante al Difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato o del condannato irreperibili, è liquidato dal Giudice, con le modalità previste dall’articolo 82 del T.U. spese di giustizia, unicamente nei confronti di soggetto che sia stato dichiarato formalmente irreperibile con decreto del P.M. o del Giudice ai sensi dell’art. 159 c.p.p.. 2. Il Giudice valuterà, alla luce degli arresti giurisprudenziali sul punto, se estendere la disciplina ex art. 116, TU, all’imputato latitante; non è necessaria in tal caso l’allegazione della certificazione del DAP. 3. Lo status di irreperibile deve sussistere al momento della liquidazione. Qualora, prima della liquidazione, a seguito delle ricerche effettuate per la notifica dell’estratto contumaciale ovvero in vista del decreto che dispone il giudizio, si accerti la sopravvenuta reperibilità dell’imputato, l’istanza andrà rigettata. Il Difensore deve, in tal caso, attivare le normali procedure per la riscossione del credito. Se la revoca del decreto interviene dopo la liquidazione, sarà lo Stato a dover ripetere presso il difeso quanto liquidato. 4. Il Giudice valuta l’opportunità, specie per i cittadini italiani, di svolgere accertamenti suppletivi per verificare in termini aggiornati la posizione del soggetto (ad esempio, acquisendo un’attestazione del DAP recente e/o svolgendo ulteriori ricerche presso eventuali domicili risultanti dagli atti). La cancelleria del Giudice, prima di sottoporre l’istanza di liquidazione, deve corredarla di un certificato anagrafico aggiornato in caso di sentenza di condanna. Parte VI – MECCANISMI PRATICI DI GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI 1. Viene fortemente raccomandata la presentazione dell’istanza di liquidazione al momento della discussione o, comunque, della emissione del provvedimento che chiude la fase dinanzi a quel Giudice. 2. In caso di richiesta successiva, è onere del Difensore allegare all’istanza copie del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, di citazione o rinvio a giudizio e di tutti i verbali attestanti le attività in relazione alle quali si chiede la liquidazione, qualora il fascicolo non sia già presente in cancelleria. 3. Il Giudice provvede alla liquidazione anche sulla base dei parametri predisposti in via standardizzata – come da protocollo allegato – ove il Difensore ne faccia richiesta (v. allegato A). 4. Se l’istanza di liquidazione riguarda soggetti c.d. irreperibili di fatto, l’irreperibilità deve essere dimostrata al momento della presentazione della richiesta di liquidazione. Il Difensore deve, pertanto, allegare all’istanza la documentazione di cui alla parte IV, n. 1, che precede. 5. In tutti i casi di cui ai commi che precedono, é, comunque, onere della cancelleria annotare le date di deposito dell’istanza del Difensore e dei successivi passaggi, in particolare, quella della trasmissione della richiesta al Giudice. 7. Rimane ferma la possibilità per il Giudice di acquisire il fascicolo in originale. Parte VII – OPPOSIZIONE AI DECRETI DI PAGAMENTO Competente a decidere sull’opposizione è il Giudice civile (SS.UU. 13.1/3.9.2009 n. 19161). Si allega al riguardo il provvedimento tabellare del Presidente del Tribunale del 6.11.2009.

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SCHEMA RIASSUNTIVO LIQUIDAZIONI Discipline differenziate per ausiliari e custodi (Cass. Pen., IV Sez., 28.10.2005, n. 113) Liquidazione Ausiliari del Magistrato (tale è “il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge”, art. 3, comma 1, lett. n) D.P.R. 30.5.2002, n. 115): Artt: 49 ss, 71 e 275 Testo Unico Artt. 49 ss.: onorari fissi e variabili, previsti dall’Allegato al D. M. 30.5.2002 (“Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale in attuazione dell’art. 2 della legge 8.7.1980, n. 319”, applicabili sino all’approvazione del regolamento previsto dall’art. 50 Testo Unico, ad oggi non approvato, ai sensi dell’art. 275 T.U.) Liquidazione onorari variabili previsti dall’Allegato: criteri art. 51 1^ comma T.U. Possibilità di aumento sino al 20% di onorari fissi e variabili se il magistrato dichiara l’urgenza (art. 51 2^ comma T.U.) Art. 71 T.U.: presentazione della domanda da parte dell’ausiliario entro 100 giorni dallo svolgimento dell’incarico a pena di decadenza In caso di prestazione professionale cui non sono applicabili i compensi per materia previsti dalla tabella, gli onorari agli ausiliari vengono liquidati a tempo (ad es. per interpreti, traduttori, periti trascrittori): art. 4 legge 8.7.1980, n. 319, unica norma della legge n. 319/1980 non abrogata dall’art. 299 T.U. (ancora in vigore quindi il raddoppio per prestazione entro i 5 giorni, aumento fino alla metà per incarichi nei 15 gg., limite delle 4 vacazioni giornaliere salvo incarichi svolti alla presenza del magistrato). Gli importi monetari sono stati aggiornati dal D.M. 30.5.2002 (€ 14,68 per la prima vacazione, € 8,15 per le successive). Per tutti gli onorari (fissi, variabili, a tempo) aumento sino al doppio per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (art. 52 1^ comma T.U.) Per i soli onorari a tempo: riduzione per ritardo nel completamento della prestazione (art. 52 2^ comma T.U.) Per tutti gli onorari (fissi, variabili, a tempo) per le perizie collegiali : art. 53 T.U. ___________________________ Liquidazione Custode beni sequestrati nel procedimento penale o nel giudizio civile : Artt. 58, 59, 72 e 276 Testo Unico Per i veicoli: tabelle approvate con D.M. 2.9.2006, n. 265 ai sensi dell’art. 59 T.U. Per i beni mobili: usi locali (art. 58, 2^ comma T.U.) non essendo stati previsti dal regolamento del 2006 Art. 72 T.U.: presentazione della domanda da parte del custode senza limiti temporali o di decadenza se non l’ordinaria prescrizione decennale

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