Dibattito sulla Giurisprudenza della Cassazione sulle materie del Giudice di Pace

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n.12262/12, depositata il 17 luglio 2012, conferma la decisione del Tribunale di Terni, che aveva a sua volta riformato la decisione del Giudice di Pace. Quest’ultimo aveva dato ragione al proprietario di un terreno sul quale era stata fatta una strada, asfaltata negli anni ’80, che si era visto multare e richiedere di ripristinare una strada danneggiata dalle radici dei pini circostanti. Il proprietario del terreno aveva sostenuto che dando al Comune di Terni il terreno per fare la strada, questo aveva acquisito anche gli alberi e ora non poteva dolersi con lui se le radici avevano causato danni. In secondo grado però, il Tribunale da ragione al Comune e gli Ermellini confermano la sua decisione.
IL GIUDICE DI PACE ANNULLA IL VERBALE – Il Giudice di Pace ha fama di essere un’istituzione tradizionalmente vicina al cittadino e in questo caso tale fama viene confermata. Il proprietario di un terreno lo regala al Comune per farci una strada, e poi deve anche pensare a mantenere in buono stato la strada? Visto da quest’ottica il problema sembra pendere dalla parte del cittadino. A dire il vero il Giudice di Pace non dà ragione al proprietario, si limita ad annullare la multa, basandosi sul principio che una strada vicinale destinata a pubblico passaggio non può essere “curata” dal proprietario del fondo vicino senza alcuna partecipazione da parte di chi si serve di essa, ovvero il Comune.

DI CHI SONO GLI ALBERI CHE DANNEGGIANO LA STRADA? – Tutta la vertenza si è giocata sulla cruciale questione della proprietà degli alberi, di quei pini le cui possenti radici hanno rovinato la strada di campagna, rendendola pericolosa. Il Tribunale di Terni ha deciso contro il proprietario del terreno attiguo, condannandolo a pagare multa e ripristino della sede stradale, sulla base di due elementi. Primo, il proprietario stesso aveva definito nel ricorso la strada come “strada vicinale destinata a pubblico passaggio”, dichiarandosi così proprietario del luogo dove la strada è sorta e confinando così il Comune a detentore di un diritto di mero pubblico passaggio. Secondo, il Consulente Tecnico nominato dal Giudice (CTU), i pini colpevoli erano radicati all’interno di una porzione di terreno indubbiamente di proprietà del signore che aveva proposto ricorso contro la contravvenzione del Comune. Vano il tentativo della difesa del proprietario terriero che aveva cercato di sostenere che costruendo la strada su quella porzione di terreno, il Comune di Terni aveva acquisito tanto il terreno sottostante che gli alberi intorno alla strada, da considerarsi come “pertinenza” della strada stessa. Gli Ermellini, infatti, hanno confermato la completezza e la solidità del ragionamento della Corte di merito, rigettando il ricorso del proprietario del terreno.

(di Antonio Benevento-Fonte:www.sicurauto.it)

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