Giurisprudenza sulle notificazioni

Pubblichiamo un interessante commento della sentenza della Cassazione n.14934/2012 della III Sezione Civile:
“È il principio espresso nella sentenza n. 14934 del 6 settembre 2012 della terza sezione della Suprema Corte di cassazione, pronunciatasi sul ricorso proposto da una compagnia di assicurazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva rigettato l’appello, promosso dalla compagnia, avverso la decisione di accoglimento di domanda di risarcimento danni riportati da un imbarcazione. Nella fattispecie l’appello era stato ritenuto dalla Corte inammissibile perché tardivamente notificato al procuratore domiciliatario.
Nel proprio ricorso la società assicuratrice aveva sostenuto che l’atto di appello era stato ritualmente notificato, tuttavia la notifica non era andata a buon fine a causa del trasferimento non comunicato del procuratore domiciliatario. Pertanto, l’appellante riteneva di aver adempiuto all’onere su di lui gravante ai sensi dell’art. 330 c.p.c. (luogo di notifica dell’impugnazione), non essendosi perfezionata la notificazione nei confronti del destinatario dell’atto esclusivamente per fatto non imputabile al notificante. Ne conseguiva l’impedimento di ogni decadenza e la conseguente possibilità di rinnovare la suddetta notifica.
La Suprema Corte non ha, tuttavia, condiviso le suesposte motivazioni. Gli ermellini hanno, infatti, ritenuto che l’indicazione del luogo di consegna dell’atto, oltre che indispensabile al buon esito della notifica, costituisce un requisito essenziale all’identificazione del destinatario di essa. Nel caso di richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio di un procuratore esercente l’attività nell’ambito della circoscrizione di assegnazione (come nella fattispecie), tale requisito deve essere assicurato con l’indicazione del “domicilio professionale” o della sede dell’ufficio del procuratore e l’accertamento di esso, in quanto essenziale alla validità ed all’astratta efficacia della richiesta, costituisce un adempimento preliminare che non può che essere a carico del notificante ed essere soddisfatto altrimenti che con il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede. Tale onere, inoltre, non può ritenersi escluso od attenuato da un dovere del procuratore di dichiarare in giudizio il proprio domicilio ed i suoi mutamenti e/o della parte di comunicare quelli del domicilio presso di lui eletto.

Le norme professionali prevedono, infatti, l’obbligo del procuratore di eleggere un domicilio e comunicarne i mutamenti soltanto nel caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione.
In conclusione, il difensore non ha alcun obbligo giuridico di comunicare nel corso del giudizio il trasferimento del suo studio: la parte istante ha, invece, l’onere di verificare, al momento della notifica dell’atto, sugli appositi registri.” (Fonte:Biancamaria Consales www.ildiritto.it)

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