Giurisprudenza di merito sulla direttiva europea n.115/2008
gdp mestre 16.3.2011-PregiudizialitàDirettivaEuropea115del2008
Giudice di Pace di Torino, 22 febbraio 2011(sent.), Est. Polotti di Zumaglia (reato di “clandestinità”) | ||||
Un caso di disapplicazione del reato di “clandestinità” per contrasto con la direttiva rimpatri
L’art. 7 dir. 2008/115/CE, che prevede come modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento espulsivo la partenza volontaria entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni, è norma dotata di effetto diretto. Pertanto, risulta problematica l’applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/1998 con riferimento alle ipotesi di trattenimento irregolare: qualora, infatti, detto termine per l’allontanamento non sia stato concesso allo straniero, bisogna ritenere che al momento della contestazione del reato l’imputato si trovava ancora nel periodo di tempo in cui avrebbe potuto usufruire del termine per la partenza volontaria, sicché è da escludere che la sua presenza sul territorio nazionale fosse illegittima, ed egli deve essere assolto perché il fatto non è previsto come reato.
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