Circolari CSM sulla deontologia dei gdp e ordinamento

Elaborazione del codice disciplinare per le fattispecie dei giudici di pace.

(Delibera del 14 settembre 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 settembre 2011, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio,

o s s e r v a.
La crescente considerazione del ruolo della magistratura onoraria nel sistema della

amministrazione della giustizia ha suggerito un intervento di riforma sulla disciplina sostanziale secondaria in materia di “doveri dei giudici di pace”, attualmente prevista dal capo XII della Circolare n. P. – 15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modifiche (1).

Il testo vigente della norma è il seguente:

“I giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari, come stabilisce l’art. 10 della legge n. 374 del 1991: tra questi va annoverato il dovere di svolgere le funzioni in posizione di assoluta indipendenza e autonomia, nel rispetto della imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale. Per un migliore adempimento di questo dovere essenziale il citato articolo 10 della legge dispone che il giudice di pace ha l’obbligo di astenersi non solo nei casi tipizzati dall’art. 51 del codice di procedura civile, ma anche ogni qualvolta abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.”

Il dato normativo di cui all’art. 10 della legge n. 374 del 1991, che in via generale dispone che i giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari, impone la necessità di uniformare la disciplina per i giudici di pace a quella prevista per i magistrati professionali.

In tal senso appare necessario precisare nella normativa secondaria che i giudici di pace devono esercitare le funzioni loro attribuite con imparzialità, diligenza, laboriosità, correttezza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni, analogamente a quanto previsto dal primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, rubricato i “Doveri del magistrato” (2).

(1) E’ necessario fare qualche breve cenno sull’iter della pratica che viene definita con la presente delibera.
L’Ottava Commissione in data 21 aprile 2005 deliberava di richiedere l’apertura di una pratica concernente l’elaborazione del codice disciplinare per le fattispecie dei giudici di pace, stante la necessità di stabilire un elenco di criteri uniformi di cui potersi avvalere nell’applicazione della disciplina da adottare in concreto per la suddetta figura onoraria.
Successivamente la Commissione, nella seduta del 7 febbraio 2006, richiedeva al Comitato di Presidenza di affidare l’incarico di elaborare il codice disciplinare per i giudici di pace al dott. Mario Bertuzzi e al dott. Aldo Morgigni, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
La pratica veniva quindi sottoposta al Plenum del Consiglio che, nella seduta dell’8 febbraio 2006, disponeva il ritorno della pratica in Commissione per revocare la richiesta già presentata.
La Commissione, nella seduta del 12 luglio 2010, deliberava quindi di richiedere all’Ufficio Studi e Documentazione di classificare le delibere consiliari concernenti i procedimenti disciplinari relativi ai giudici di pace, secondo la tipologia degli illeciti contestati. In data 27 luglio 2010 il Direttore dell’Ufficio Studi e Documentazione disponeva il non luogo a provvedere sulla predetta richiesta per mancanza di tempi tecnici di elaborazione del parere.
Con nota in data 20 dicembre 2010 a firma del Presidente e del Segretario Generale dell’Unione Nazionale Giudici di Pace si sottolineava l’esigenza di una maggiore chiarezza della normativa secondaria vigente sia in materia disciplinare sia in tema di conferma del giudice di pace.

(2) Il testo dell’art. 1 decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 è il seguente:

<<….1. Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.

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Per imparzialità deve intendersi la capacità di mantenersi estraneo ad interessi di parte e di valutare le cose con obiettività, equanimità, neutralità, equidistanza, assenza di pregiudizi. Nell’ambito dell’imparzialità rientra il dovere di svolgere le funzioni in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia, nel rispetto della imparzialità del ruolo e di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale; per questo il giudice di pace ha dovere di astenersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Per diligenza si deve intendere la assiduità, la precisione, la cura, la solerzia, lo scrupolo e lo zelo nell’esecuzione tecnica della propria attività.

Per laboriosità o operosità si deve intendere la diligenza nell’adempimento di funzioni giudiziarie, cioè l’impegno lavorativo e la solerzia di atti dovuti e il mantenimento di un adeguato livello di produttività.

Per correttezza si deve intendere la capacità di attenersi ad una condotta rispettosa delle regole che dovrebbero governare i rapporti d’ufficio con i colleghi e delle regole di equilibrio e di trasparenza nell’esercizio dell’attività giudiziaria, nonché il rispetto della dignità del cittadino con il quale il giudice entra in contatto, di garanzia dei diritti dello stesso, di misura nelle motivazioni dei provvedimenti nei confronti della persona alle quali i provvedimenti sono rivolti e terzi estranei al procedimento, di onestà e trasparenza.

Per riserbo si deve intendere la discrezione e la prudenza non solo nell’esprimere ma anche nel far percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, sicché si possa dubitare delle doti di indipendenza e di imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione.

Per equilibrio si intende l’esercizio della funzione condotto con moderazione e senso della misura, libero da determinazioni di tipo ideologico, politico o religioso.

Va inoltre precisato, nella nuova normativa, che i giudici di pace anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni debbono evitare ogni comportamento che comprometta la credibilità, il prestigio e il decoro personale o il prestigio dell’istituzione giudiziaria.

Tale disposizione è analoga a quella prevista dal secondo comma dell’art. 1 D.lgs n. 109/2006 per i magistrati professionali.

In particolare, tra i comportamenti che possono assumere rilievo per i giudici di pace fuori dell’esercizio delle proprie funzioni, possono essere a titolo esemplificativo indicati i seguenti:
a) l’uso della propria qualifica per ottenere vantaggi personali;
b) i rapporti di amicizia o abituale frequentazione con persone indagate o di dubbia moralità;
c) l’accettazione di regali o favori da persone coinvolte in procedimenti giudiziari;
d) l’ingiustificato omesso pagamento dei debiti contratti;
e) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione onoraria esercitata;
f) la partecipazione ad associazioni segrete.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera
di modificare la circolare sui giudici di pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive

modifiche, sostituendo il capo XII con il seguente testo: “

Capo XII

2. Il magistrato, anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione giudiziaria.

3. Le violazioni dei doveri di cui ai commi 1 e 2 costituiscono illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste agli articoli 2, 3 e 4. >>

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Doveri dei giudici di pace
1. I giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari, come stabilisce l’art.

10 della legge n. 374 del 1991.
2. In particolare, essi devono esercitare le funzioni loro attribuite con imparzialità, diligenza, laboriosità, correttezza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.
3. I giudici di pace, inoltre, anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni devono evitare ogni comportamento che comprometta la credibilità, il prestigio e il decoro personale o il prestigio dell’istituzione giudiziaria.”.

Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468.
(Circolare n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modifiche – Aggiornamento alla delibera del 14 settembre 2011)

(Il testo riporta in nota le modifiche ed integrazioni di cui alle delibere del 19 dicembre 2002, 13 marzo 2003, 8 ottobre 2003, 26 luglio 2006, 16 ottobre 2008, 23 luglio 2009, 26 gennaio 2011 e 14 settembre 2011)

CAPO I

Pubblicità del bando

PAR. 1

Modalità di pubblicità del bando

1. – La legge (art. 4, comma 1, legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni) fa carico al Presidente della Corte di appello di provvedere alla pubblicazione delle vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, richiedendo ai sindaci dei comuni interessati dalle vacanze di darne notizia mediante affissione nell’albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea.
A questo incombente il Presidente della Corte di appello è tenuto per legge almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze oppure al verificarsi della vacanza. Nell’ambito della previsione legislativa il regolamento di coordinamento e di attuazione (D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198) prescrive all’art. 8 che il Presidente provveda un anno prima che si verifichi la vacanza.

2. – Ragioni di buona amministrazione inducono il Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto delle previsioni normative appena ricordate, a prescrivere che i Presidenti delle Corti di appello provvedano alla pubblicazione delle vacanze un anno prima che queste abbiano a verificarsi, quando esse siano prevedibili in quanto determinate dalla scadenza dell’incarico o dal raggiungimento del limite di età.

3. – Il Presidente della Corte di appello, al fine di assicurare la più ampia pubblicità alle vacanze negli uffici del giudice di pace del distretto, provvede alla loro pubblicazione mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ne dà altresì comunicazione ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, nelle quali dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l’insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge 1.

PAR. 2

Individuazione dei posti da pubblicare

1. – Nel caso in cui per il giudice di pace, il cui incarico stia per scadere, sia possibile la conferma, non si dà luogo alla pubblicazione della sede da lui ricoperta, in attesa che si definisca il procedimento di eventuale conferma, salvo diversa valutazione del Presidente della Corte d’appello.

2. – Le vacanze, la cui copertura non sia stato possibile programmare per tempo, in quanto verificatesi al di fuori della previsione di cui al par. 1, punto 2, devono essere oggetto di pubblicazione

1 Il punto 3 è stato così sostituito con circolare n. P-23482/2002 del 23 dicembre 2002 – Deliberazione del 19 dicembre 2002.

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immediata secondo la disposizione regolamentare (art. 8, cit.): ciò non impedisce tuttavia che, per ovvie esigenze di economia, i Presidenti delle Corti raggruppino in un’unica pubblicazione più vacanze, evitando di dar luogo a più procedure per l’ammissione al tirocinio, quando l’improvvisa vacanza non produca effetti particolarmente negativi sulla funzionalità dell’ufficio, avuto riguardo alle dimensioni dello stesso, al dato percentuale di scopertura dell’organico che la vacanza determina, ai carichi di lavoro e ad ogni altro elemento di fatto che possa in concreto dare luogo ad un serio disagio organizzativo.

3. – Non si dà luogo alla pubblicazione di quelle sedi vacanti che, a giudizio del Presidente della Corte di appello, sia prevedibile possano essere richieste dagli ammessi al tirocinio di altra procedura concorsuale non ancora definita, i quali, pur se dichiarati idonei, non saranno verosimilmente nominati presso le sedi indicate al momento della domanda di ammissione al tirocinio in ragione del cospicuo numero di ammessi che aspirino alle medesime sedi. Costoro, infatti, potranno essere utilmente destinati ad altra sede vacante di loro gradimento.

4. – Per ragioni di buona amministrazione e di economicità del procedimento, appare opportuno che ogni Corte di appello limiti ad una all’anno le pubblicazioni delle vacanze del distretto, verificando, previamente, con il Consiglio superiore della magistratura lo stato delle vacanze stesse 2.

CAPO II

Ammissione al tirocinio Domanda di nomina

PAR. 1

Requisiti e domanda di ammissione

1. – Secondo quanto prescritto dall’art. 10 del regolamento di attuazione, l’interessato, all’atto della domanda, deve dichiarare il possesso dei requisiti prescritti per la nomina, elencati nell’art. 5 della legge, ed indicare eventualmente quale tra essi è in corso di perfezionamento.

Il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 11 dell’art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191, fatta eccezione per il requisito dell’idoneità fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, secondo quanto puntualmente previsto dall’art. 10, comma 1, del regolamento.

2. – La domanda di ammissione al tirocinio deve, a pena di inammissibilità, contenere la dichiarazione dell’interessato di non essere già stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto. Siffatta dichiarazione deve essere resa, sempre a pena di inammissibilità, non solo quando la precedente ammissione riguardi altro distretto, ma anche nel caso in cui riguardi il medesimo distretto. Sul punto va, infatti, osservato che è pur sempre possibile che si susseguano procedure di ammissione al tirocinio nello stesso distretto a cadenze temporali ravvicinate, in ragione di imprevedibili vacanze che, in numero congruo, si siano verificate a breve distanza l’una dall’altra.

3. – Ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno3 .

2 Il punto 4 è stato aggiunto con circolare n. P-23482/2002 del 23 dicembre 2002 – Deliberazione del 19 dicembre 2002. 3 Il punto 3 è stato così sostituito con circolare n. P-23482/2002 del 23 dicembre 2002 – Deliberazione del 19 dicembre 2002.

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4. – A norma di regolamento (art. 10, comma 3), le domande relative a sedi di diversi distretti devono essere autonomamente presentate ed in relazione ad esse il candidato non può esprimere un ordine di preferenza.

5. – Le domande di ammissione al tirocinio debbono indicare i posti vacanti pubblicati ai quali si riferiscono.

6. – Ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, gli interessati non possono indicare in ciascuna domanda di ammissione al tirocinio più di sei sedi per ciascun distretto 4.

7. – La reiterazione, anche ad intervalli temporali apprezzabili, del giudizio di inidoneità all’assunzione dell’incarico di giudice di pace, determina l’inammissibilità di tutte le successive domande di ammissione al tirocinio in quanto consente la formulazione di un giudizio prognostico negativo sulla possibilità di un adeguato svolgimento delle funzioni giudiziarie.

8. – È obbligo dell’aspirante all’ammissione al tirocinio dichiarare nella domanda di non essere stato già sottoposto per almeno due volte ad un giudizio di inidoneità all’assunzione dell’incarico di giudice di pace per qualunque distretto giudiziario. L’assenza di tale dichiarazione comporta l’inammissibilità della domanda.

9. – È obbligo dell’aspirante all’ammissione al tirocinio di dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di eventuali giudizi di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di giudice di pace, che abbiano ad intervenire successivamente alla proposizione della domanda. L’inadempimento di tale obbligo costituisce motivo di esclusione dallo svolgimento del tirocinio, a cui eventualmente si sia stati ammessi.

PAR. 1-BIS5

Attività istruttoria dei Consigli giudiziari

1.- I Consigli giudiziari, integrati ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, e degli articoli 2 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198, provvedono ad acquisire d’ufficio i seguenti documenti relativi agli aspiranti all’ammissione al tirocinio e alla nomina a giudice di pace:

a) estratto dell’atto di nascita;
b) certificato di residenza;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificazione del godimento dei diritti civili rilasciata dal Tribunale dove è compreso il

comune di residenza dell’aspirante;
e) certificato del casellario giudiziale;
f) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale

dove è compreso il comune di residenza dell’aspirante.
2. – I Consigli giudiziari assumono, d’ufficio, tramite il prefetto, informazioni sull’inesistenza di

cause di incompatibilità e di altre cause ostative previste dalla legge o dalle circolari del Consiglio superiore della magistratura, nonché sull’insussistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attività svolta dagli aspiranti e dalle condizioni e situazioni ambientali, possano ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia.

4 Il punto 6 è stato così sostituito con circolare n. P-23482/2002 del 23 dicembre 2002 – Deliberazione del 19 dicembre 2002.
5 Il paragrafo 1-bis è stato aggiunto con circolare n. P-23482/2002 del 23 dicembre 2002 – Deliberazione del 19 dicembre 2002.

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PAR. 1-TER6
Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio

1. – I Consigli giudiziari devono formulare le proposte di ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari al triplo del numero dei posti da coprire, qualora ciò sia reso possibile dal numero delle domande.

2. – I Consigli giudiziari, nel formulare le proposte di ammissione al tirocinio, in particolare devono motivare:

a) il possesso da parte degli aspiranti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall’art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni;

b) l’inesistenza di cause di incompatibilità e di altre cause ostative nonché di fatti e circostanze che possano ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia;

c) l’idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le specifiche funzioni di magistrato onorario, nonché a soddisfare in modo adeguato, per garanzia di assiduità e di impegno, le esigenze di servizio, avuto riguardo anche all’attività svolta dai medesimi;

3. – Non possono essere proposti per l’ammissione al tirocinio:

a) gli aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi dall’incarico di conciliatore, vice- conciliatore, giudice onorario aggregato delle sezioni stralcio dei Tribunali, giudice onorario di Tribunale, vice procuratore onorario, componente laico di organi giudicanti, giudice di pace, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra essi compresi i magistrati, i quali siano stati destituiti dall’impiego, e gli avvocati e notai che siano stati sospesi, destituiti ovvero radiati dai rispettivi albi professionali per motivi disciplinari;

b) gli aspiranti che ricoprono l’incarico di giudice di pace, di giudice onorario aggregato presso le sezioni stralcio dei Tribunali, di giudice onorario di Tribunale, di vice procuratore onorario e di componente laico di organi giudicanti;

c) gli aspiranti che ricoprono o che abbiano assunto, dopo la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio, l’incarico di giudice onorario aggregato delle sezioni stralcio, di giudice onorario di Tribunale, di vice procuratore onorario e di componente laico di organi giudicanti, a meno che abbiano prodotto nella domanda stessa, o in successiva separata dichiarazione, la dichiarazione di impegno a cessare dall’incarico all’atto dell’ammissione al tirocinio.

PAR. 27

Ammissione al tirocinio

1. – Per l’ammissione al tirocinio il Consiglio superiore della magistratura prende in esame anche gli esiti degli eventuali accertamenti disposti in forza di qualsivoglia segnalazione ritenuta meritevole di considerazione e che abbia rappresentato l’esistenza di fatti o circostanze che impediscano l’ammissione.

6 Il paragrafo 1-ter è stato aggiunto con circolare n. P-23482/2002 del 23 dicembre 2002 – Deliberazione del 19 dicembre 2002 e così modificato con circolare n. P-18387/2003 del 9 ottobre 2003 – Deliberazione dell’8 ottobre 2003.
7 Il paragrafo 2 è stato così sostituito con circolare n. 23482/2002 del 23 dicembre 2002 – Deliberazione del 19 dicembre 2002.

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2. – Il Consiglio superiore della magistratura provvede ad inviare la delibera di ammissione al tirocinio al Presidente della Corte di appello, il quale ne provvederà a dare tempestiva comunicazione agli interessati.

3. – I candidati ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio ma non siano stati nominati in nessuna delle sedi indicate nella domanda, possono chiedere di essere destinati ad altre sedi vacanti o che si siano rese vacanti medio tempore e per le quali il Presidente della Corte di appello abbia ritenuto di non disporre immediata pubblicazione, secondo quanto previsto dal Capo I, par. 2, punto 3. Il Presidente della Corte di appello provvede ad indicare tempestivamente le sedi vacanti, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.

PAR. 3

Tirocinio

1. – Il Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, organizza e coordina il tirocinio per la nomina a giudice di pace ed organizza più corsi teorico-pratici di formazione professionale, nel rispetto delle direttive dettate dal Consiglio superiore della magistratura.

2. – Il Consiglio giudiziario integrato può valutare l’opportunità, tenuto conto del numero dei tirocinanti, di individuare al proprio interno uno o più componenti cui assegnare tutte le pratiche relative all’attività di tirocinio e più in generale all’attività di formazione. I componenti a ciò designati riferiscono al Consiglio giudiziario integrato e curano l’attuazione delle delibere e di ogni adempimento conseguente.

3. – Il Consiglio giudiziario si avvale della collaborazione di magistrati affidatari, nominati tra coloro che svolgono funzioni di giudice di Tribunale, i quali curano l’esecuzione del programma di tirocinio. Per la nomina dei magistrati affidatari si tiene conto della omogeneità dell’attività giudiziaria svolta con quella al cui esercizio è chiamato il giudice di pace. Della nomina è data tempestiva comunicazione ai presidenti dei Tribunali di appartenenza di ciascun magistrato affidatario.

4. – Nella organizzazione dei corsi teorico-pratici il Consiglio giudiziario integrato si può avvalere della collaborazione, oltre che di magistrati e di personale con qualifica dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto, di avvocati e di docenti universitari, anche dei magistrati referenti per la formazione decentrata.

5. – Il Consiglio giudiziario integrato nomina i magistrati affidatari tenendo conto della necessità di assicurare, ove possibile, la proporzione di un magistrato affidatario ogni dieci ammessi al tirocinio; a ciascun magistrato affidatario, immediatamente dopo la nomina, sono comunicati a cura del Consiglio giudiziario l’elenco nominativo degli ammessi al tirocinio a lui affidati, nonché le disposizioni assunte dallo stesso Consiglio giudiziario in merito all’organizzazione del tirocinio.

6. – I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati, da essi stessi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria. Possono essere designati anche giudici di pace dotati di particolare esperienza.

7. – Il tirocinio si articola nell’assistenza a tutte le attività giudiziarie svolte dal giudice di pace o dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell’udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il piano di tirocinio comprende, inoltre, un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all’ufficio del giudice per le indagini preliminari, a tal fine individuato come magistrato assegnatario.

8. – I magistrati assegnatari curano di dare menzione nel verbale di udienza della presenza degli ammessi al tirocinio, anche al fine di attestare i giorni di effettiva partecipazione alle attività disposte dal piano di tirocinio. Provvedono, altresì, a conservare le minute di atti giudiziari redatti dagli

ammessi al tirocinio, trasmettendole al magistrato affidatario unitamente ad una nota scritta sullo svolgimento del tirocinio.

9. – Le funzioni di magistrato affidatario e di magistrato assegnatario rientrano tra i doveri di ufficio. Qualora l’interpello per l’individuazione dei magistrati affidatari sia andato deserto, o abbia dato esito insufficiente, o qualora ragioni d’urgenza non consentano di effettuare l’interpello, il Consiglio giudiziario provvede alla designazione d’ufficio.

10. – Il magistrato designato per l’incarico di magistrato affidatario o di magistrato assegnatario, che dichiari l’indisponibilità, è tenuto a darne congrua motivazione; il diniego ingiustificato all’assunzione dell’incarico può essere preso in esame anche in sede di valutazione di professionalità. Della ingiustificata dichiarazione di indisponibilità deve essere data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di sua competenza.

11. – All’esito del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari, una relazione in cui illustrano le attività seguite dal tirocinante, ivi compresi la partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 12 ed i provvedimenti giurisdizionali eventualmente redatti in minuta, ed esprimono una valutazione in merito alle attitudini rivelate, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso delle doti di equilibrio, indipendenza e imparzialità.

12. – Il Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, organizza, a completamento del tirocinio e – di regola – su base circondariale, corsi teorico-pratici, avendo cura di raccordare i relativi periodi di svolgimento con l’utile prosecuzione del tirocinio. Ai predetti corsi devono essere dedicate almeno otto giornate.

13. – La frequenza dei corsi è obbligatoria ed è cura del Consiglio giudiziario verificarne l’effettività.

14. – I corsi teorico-pratici sono volti anche all’acquisizione di conoscenze e tecniche finalizzate all’obiettivo della conciliazione delle parti.

15. – Ogni corso può essere articolato in più incontri e ogni incontro può essere articolato in una sessione teorica e in una pratica, con la partecipazione di due relatori scelti tra magistrati professionali, avvocati, docenti universitari e giuristi che abbiano particolare esperienza in materia di mediazione. Il coordinamento del corso spetta ad un componente del Consiglio giudiziario a ciò designato.

16. – I corsi organizzati nell’ambito circondariale di Tribunali di grandi dimensioni possono essere reiterati, ove l’elevato numero di partecipanti ne impedisca il proficuo espletamento.

17. – I corsi mirano, inoltre, a fornire al tirocinante, oltre a nozioni di carattere teorico, anche e soprattutto indicazioni di carattere pratico, possibilmente attraverso la simulazione di processi, nonché l’esame di casi di scuola e l’elaborazione di schemi di provvedimenti.

Adeguata attenzione deve altresì prestarsi ai profili deontologici propri della funzione giurisdizionale del giudice di pace.

18. – L’incarico di relatore può essere assunto anche dai magistrati affidatari e dai magistrati assegnatari.

19. – A ciascuna unità del personale docente è corrisposto il gettone di presenza giornaliero previsto dall’art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, secondo quanto disposto dagli articoli 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468 e 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, come successivamente modificata.

20. – I magistrati affidatari hanno cura di organizzare, all’esito di ogni corso teorico-pratico, una riunione con i tirocinanti, in modo da verificare, stimolando il confronto e la discussione di gruppo, l’utilità della partecipazione al corso.

21. – Il tirocinio si svolge presso gli uffici del Tribunale nel cui circondario è compreso l’ufficio del giudice di pace indicato per la nomina al momento della domanda o, se in questa sono indicate più

sedi, presso gli uffici del Tribunale nel cui circondario è compreso il maggior numero di sedi. In caso di parità di numero tra sedi di circondari diversi, il tirocinio si svolge presso gli uffici del Tribunale più vicino a quello sito nel capoluogo, ove ha sede la Corte di appello. Il tirocinio può essere svolto presso eventuali sedi distaccate del Tribunale.

22. – Il Consiglio giudiziario valuterà, di volta in volta, l’eventuale sospensione del tirocinio nel periodo feriale.

PAR. 4

Esito del tirocinio e nomina

1. – Secondo quanto previsto dalla disposizione dell’art. 4-bis, comma 7, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, al termine del tirocinio il Consiglio giudiziario integrato formula un giudizio di idoneità su ciascun tirocinante, redigendo una proposta di graduatoria degli idonei, sulla base dei risultati del tirocinio e della partecipazione ai corsi, come riassunti nelle relazioni dei magistrati affidatari. La relazione del magistrato affidatario si avvale dei contributi di conoscenza offerti dai magistrati assegnatari e, prima della trasmissione al Consiglio giudiziario, deve essere da questi ultimi valutata.

2. – Nel redigere la graduatoria degli idonei, il Consiglio giudiziario integrato tiene conto, oltre che delle indicazioni sulla preparazione tecnico-professionale, anche dell’assiduità di impegno nel tirocinio e della diligenza dimostrata nella partecipazione ai corsi teorico-pratici.

3. – Secondo la previsione dell’art. 13 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, il Consiglio giudiziario integrato formula il giudizio di idoneità e predispone la graduatoria degli idonei con l’attribuzione di un punteggio espresso in trentesimi. Si considerano idonei coloro che conseguono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. In caso di parità di punteggio sono preferiti, nell’ordine, coloro che hanno esercitato, purché degnamente:

a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; b) la professione forense per almeno un biennio;
c) funzioni notarili;
d) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

In via subordinata, e dopo aver tenuto conto della durata del periodo di esercizio delle funzioni appena elencate in ordine di priorità, si preferisce, persistendo la parità di punteggio, il più giovane di età.

4. – La proposta di graduatoria è trasmessa dal Consiglio giudiziario integrato al Consiglio superiore della magistratura, che provvede alla nomina degli idonei per una delle sedi da ciascuno indicata nella domanda di ammissione al tirocinio, verificando la sussistenza dei requisiti di legge, che qui si trascrivono:

a) essere cittadino italiano;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e

non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneità fisica e psichica;
f) avere età non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;

g) avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, o, in alternativa avere esercitato:

1. funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
2. funzioni notarili;
3. insegnamento di materie giuridiche nelle università;
4. funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle

segreterie giudiziarie.

5. – In ogni caso la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di giudice di pace. A tal fine il Consiglio superiore della magistratura si avvale anche degli esiti degli eventuali accertamenti di ufficio disposti durante il tirocinio, in forza di qualsivoglia segnalazione ritenuta meritevole di considerazione.

6. – Nel caso in cui la nomina sia condizionata alla cessazione della precedente attività lavorativa dipendente, pubblica o privata, questa deve avvenire, pena la decadenza dalla nomina, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relativi ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina. In ogni caso il giudice di pace non può assumere possesso dell’ufficio prima di aver cessato l’attività lavorativa.

7. – Il giudice di pace deve assumere possesso dell’ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina.

8. – All’atto della presa di possesso dell’ufficio, il giudice di pace deve dichiarare, fornendone autocertificazione, che persistono i requisiti previsti dalla legge per la nomina; deve altresì presentare la certificazione medica, rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, attestante l’idoneità fisica e psichica.

CAPO III 8 Conferma

PAR. 1

Domanda di conferma

1.- Il giudice di pace dura in carica quattro anni ma, al termine, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. A tal fine il giudice di pace presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, domanda di conferma diretta al Consiglio superiore della magistratura ed al Presidente della Corte di appello nel cui distretto è compreso l’ufficio presso il quale presta servizio all’atto della richiesta di conferma.

2.- Le domande di conferma devono essere valutate con priorità rispetto alle domande di ammissione al tirocinio e di trasferimento ad altro ufficio.

3. La domanda di conferma deve contenere la dichiarazione di persistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni nonché, a pena di inammissibilità, di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 8 della legge n. 374/1991, e successive modificazioni.

PAR. 2

Adempimenti istruttori

8 Il capo III è stato così sostituito con circolare P-17077/2009 del 28 luglio 2009 – Deliberazione del 23 luglio 2009.

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1.- Il Presidente della Corte di appello, nella qualità di Presidente del Consiglio giudiziario, ne dispone la convocazione per la formulazione di un giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni per il successivo quadriennio. Il Consiglio giudiziario è convocato nella forma prevista dall’art. 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dal comma 10 dell’art. 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

2.- La Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario prende in considerazione, per la formulazione del giudizio di idoneità, un campione di sentenze e di verbali di udienza redatti dal giudice di pace, formato secondo criteri predeterminati, idonei ad assicurare l’obiettività della raccolta degli atti e dei provvedimenti e la presenza di un numero minimo in grado di dar luogo ad un esame attendibile. Oggetto di valutazione sono, altresì, i dati statistici relativi al lavoro svolto nel quadriennio dal giudice di pace comparati con quelli relativi al lavoro svolto dagli altri giudici dell’ufficio o, per gli uffici divisi in sezioni, della sezione di appartenenza del richiedente la conferma nonché la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Commissione per la formazione della magistratura onoraria istituita presso ogni Corte di appello.

3.- All’atto della presentazione della domanda di conferma il giudice di pace richiede al Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l’ufficio presso il quale ha svolto le funzioni di giudice di pace un parere in ordine al lavoro da lui svolto. Se nel corso del quadriennio in valutazione il giudice di pace è stato trasferito da altro ufficio, il parere deve essere richiesto anche al Presidente del Tribunale del circondario ove ricade la precedente sede di servizio. Il parere farà particolare riferimento alla puntualità nella celebrazione delle udienze, al rispetto dei termini procedurali ed alla correttezza dei comportamenti tenuti nell’esercizio delle funzioni con gli altri magistrati dell’ufficio, con le parti e con il personale amministrativo dell’ufficio, oltre a quant’altro utile per la valutazione.

4.- Il Presidente del Tribunale rende il parere previa richiesta di informazioni al coordinatore dell’ufficio del giudice di pace.

PAR. 3

Provvedimento di conferma

1.- Il giudizio formulato dalla Sezione autonoma relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario è quindi trasmesso, unitamente al parere del Presidente del Tribunale, alle informazioni del coordinatore ed a tutta la documentazione acquisita (sentenze e verbali di udienza, statistica comparativa relativa al lavoro svolto, partecipazione ai corsi di formazione, eventuali provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di appello in ordine ad esposti o segnalazioni riguardanti il giudice di pace in valutazione), al Consiglio superiore della magistratura il quale, ai fini della conferma, verifica, oltre che la sufficienza della preparazione tecnico- professionale e la diligenza nell’adempimento dei doveri di ufficio, anche l’attualità del requisito necessario alla nomina, consistente nella capacità di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito, le funzioni di giudice di pace.

2.- Il provvedimento di conferma, assunto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, è disposto con decreto del Ministro della giustizia.

3.- Nel caso in cui tale decreto non sia già intervenuto all’atto della scadenza del mandato quadriennale in valutazione, il giudice di pace confermato riassumerà il possesso delle funzioni nel termine stabilito dal Ministero della giustizia.

PAR. 4

1.- Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alla conferma prevista dall’art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

CAPO IV

Incompatibilità

PAR. 1

In generale

1. – Il regime delle incompatibilità del giudice di pace contenuto nella legge istitutiva – legge 21 novembre 1991, n. 374 – è stato profondamente innovato dalle previsioni della legge 24 novembre 1999, n. 468, con l’aggiunta di nuove situazioni di incompatibilità, alcune riguardanti soltanto i giudici di pace che siano iscritti nell’albo degli avvocati.

2. – Preliminarmente si osserva che ai giudici di pace non è applicabile, quanto alle autorizzazioni, la disciplina prevista dall’art. 16 dell’Ordinamento giudiziario, per assenza di una espressa previsione in tal senso, sicché costoro possono espletare incarichi extragiudiziari senza necessità di previa autorizzazione da parte del Consiglio superiore della magistratura. Spetta, comunque, ad esso verificare la permanenza in concreto, in capo al giudice di pace, dei requisiti di indipendenza e terzietà, previsti dall’art. 5, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per l’ipotesi in cui il giudice di pace assuma incarichi extragiudiziari che, per la loro natura o le relative modalità di espletamento, possano porre in pericolo i menzionati caratteri della giurisdizione. I giudici di pace sono, pertanto, tenuti a dare comunicazione degli incarichi extragiudiziari svolti, al fine di consentire al Consiglio, nell’ambito dei suoi poteri di sorveglianza, una diretta cognizione delle attività espletate.

3. – L’art. 5, lett. h), della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevede come requisito per la nomina, aver cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell’assunzione9 delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata: tale previsione normativa comprende tutte le forme di lavoro subordinato e va riferito, quindi, anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale. Il sistema di incompatibilità non si estende, viceversa, all’attività lavorativa autonoma (quale ad esempio l’attività commerciale o quella esercitata in campo professionale diverso da quello forense). Tuttavia l’espletamento di singole attività a carattere autonomo deve essere valutato dal Consiglio superiore della magistratura ai fini dell’accertamento dell’esistenza del requisito generale della capacità di assolvere degnamente le funzioni di giudice di pace.

4. – Per quanto riguarda le incompatibilità comuni a tutti i giudici di pace, la legge prevede che non possano esercitare tali funzioni i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali: per le medesime ragioni di indipendenza e terzietà, si deve ritenere che la incompatibilità vada estesa anche ai sindaci e agli assessori regionali, provinciali e comunali. Sono altresì incompatibili i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni e gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa. Infine, per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, la legge n. 468 del 1999 ha modificato la previsione di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), della legge istitutiva, prescrivendo che l’incompatibilità si estende ai tre anni precedenti alla nomina.

9 Le parole prima dell’assunzione sono state così modificate con circolare n. 23482/2002 del 23 dicembre 2002 – Deliberazione del 19 dicembre 2002.

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5. – Si è poi stabilita l’incompatibilità con l’incarico giudiziario onorario per coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.

Dall’esame dei lavori preparatori si rileva che tale divieto è volto ad “evitare la possibilità di eventuali conflitti di interesse nell’attività del giudice di pace”, sicché deve ritenersi, anche in ragione del fatto che al divieto non si accompagna alcun limite di ordine territoriale, che esso abbia carattere assoluto e che non possa essere rimosso se non con la cessazione dell’attività ritenuta incompatibile.

10Nondimeno, per quanto riguarda l’attività per imprese di assicurazione, tale incompatibilità è territorialmente limitata al circondario del Tribunale nel quale è esercitata detta attività professionale, come deciso con sentenza della Corte costituzionale n. 60/2006.

Per attività professionale incompatibile con le funzioni di giudice di pace deve intendersi quella consistente nell’assunzione non episodica di incarichi libero-professionali o nell’esercizio di attività di agente, sub-agente, rappresentante e consulente nei settori in questione.
Deve ritenersi compresa nel divieto anche l’attività c.d. di brokeraggio esercitata nel campo assicurativo in quanto essa ha un carattere strumentale rispetto all’attività assicurativa in senso proprio e partecipa, sia pure in rapporto di alterità in relazione alle imprese di assicurazione, dei potenziali conflitti economico-giuridici che questo settore imprenditoriale genera.

Le incompatibilità previste in relazione agli avvocati che svolgano le funzioni di giudice di pace (sulle quali si rinvia al paragrafo 2) sono aggiuntive rispetto alle altre contemplate, in via generale, dall’art. 8, comma 1, lett. c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni11.

Relativamente ai soggetti legati al giudice di pace da vincoli di coniugio, ecc., la nozione di “attività professionale” comprende anche l’attività svolta, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, presso imprese di assicurazione o istituti di credito, quando essa sia esercitata nel settore legale e, pur non estrinsecandosi nell’espletamento della professione forense, risulti a questa strettamente connessa (come, ad esempio, nell’ipotesi in cui al dipendente sia attribuito il potere di liquidare e/o transigere sinistri, nominare avvocati alle liti per rappresentare l’impresa assicuratrice, e via di seguito). Del pari sussiste una ipotesi di incompatibilità, ove il coniuge, il convivente, i parenti sino al secondo grado, o gli affini entro il primo grado del giudice di pace, svolgano abitualmente tale attività.

PAR. 2

Incompatibilità con l’esercizio della professione forense

1. – Particolari forme di incompatibilità sono previste per gli avvocati.

Invero i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotti dalla legge 24 novembre 1999, n. 468, stabiliscono rispettivamente:

“1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado.”

“1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei

10 Il secondo capoverso del paragrafo 1 è stato inserito con deliberazione del 26 luglio 2006. 11 Inciso soppresso con deliberazione del 26 luglio 2006.

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successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.” Tali disposizioni realizzano un punto di equilibrio tra la precedente normativa, che prevedeva una incompatibilità all’esercizio della professione forense limitata all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, la quale estendeva, viceversa, quel divieto all’intero distretto di Corte d’appello.

Si è stabilito, infatti, che l’avvocato non può esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del Tribunale nel quale esercita la professione forense, estendendosi poi tale divieto agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado ed agli affini entro il primo grado.

Inoltre, si è ribadito quanto già contenuto nella precedente normativa circa il divieto di esercizio della professione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, anche nei successivi gradi di giudizio, pure in tal caso estendendosi il divieto agli associati di studio ed agli altri soggetti appena menzionati.

Ponendo a raffronto tali disposizioni e volendo attribuire a ciascuna di esse un proprio, autonomo significato, deve necessariamente ritenersi che il primo di quei divieti dia luogo ad una incompatibilità, abbia per destinatari gli avvocati e sia preordinato ad interdire lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell’ambito del circondario interessato in modo stabile e continuativo dall’esercizio dell’attività forense, da considerarsi normalmente coincidente con quello in cui ha sede il Consiglio dell’ordine al cui albo il professionista è iscritto. Ciò che è del resto conforme alla ratio della normativa in esame, la quale intende evitare che le funzioni giudiziarie siano dal magistrato onorario espletate in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile. La violazione di tale regola comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

A sua volta, il secondo divieto si dirige all’avvocato giudice di pace ed ha ad oggetto l’esercizio della professione forense, esercizio interdetto in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, con l’ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla luce dell’interpretazione attribuita al comma 1-bis, legittimamente è stato ribadito nel comma 1-ter in quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense dinanzi all’ufficio in cui egli svolga le funzioni giudiziarie onorarie, se ubicato in un circondario diverso da quello interessato stabilmente dall’esercizio, da parte sua, della professione suddetta. Anche la violazione di tale divieto determina la decadenza del giudice di pace.

Giova precisare che queste situazioni di incompatibilità hanno carattere assoluto e non possono essere riferite alla sola materia civile ovvero a quella penale, a seconda delle funzioni in concreto svolte dal giudice di pace, non trovando applicazione, quanto ai giudici di pace, l’orientamento del Consiglio sulle incompatibilità sancite dall’art. 18 dell’Ordinamento giudiziario, il quale fa riferimento all’attività forense esercitata da soggetti diversi dal magistrato professionale ed a lui legati da vincoli di parentela o di affinità.

2. – Il sopravvenire di una causa di incompatibilità (la quale può verificarsi, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudice di pace contragga matrimonio o instauri un regime di stabile convivenza con un avvocato iscritto all’Albo professionale del circondario in cui egli esercita le funzioni giudiziarie) determina del pari la sua decadenza dall’incarico, salvo che egli non provveda a rimuovere tale condizione attraverso la sollecita richiesta di un trasferimento ad altro ufficio giudiziario, ubicato in un diverso circondario.

In ordine alla domanda di trasferimento preordinata a rimuovere una causa di incompatibilità sopravvenuta, va precisato che nel caso in cui le sedi indicate non siano disponibili, la Commissione

può proporre al giudice di pace una o più sedi in alternativa, per le quali l’interessato dovrà prestare il suo consenso, inviando apposita dichiarazione al Consiglio superiore della magistratura entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione. È comunque rimessa all’interessato la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda di cancellazione dall’Albo degli avvocati, ove non ritenga di prendere in considerazione taluna tra le sedi comunicategli dalla Commissione.

3. – Al giudice di pace non avvocato, il cui coniuge, convivente, parente entro il secondo grado o affine entro il primo eserciti la professione forense nel circondario del tribunale in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace di sua appartenenza, si applicano le norme generali in tema di astensione, così come già stabilito dall’art. 10 della legge n. 374 del 1991, per questa parte riprodotto anche dalla legge n. 468 del 1999.

4. – L’assunzione dell’incarico di giudice di pace è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altro ufficio giudiziario onorario (compreso quello di giudice popolare presso la Corte d’assise) in quanto anche il giudice di pace fa parte dell’ordine giudiziario e l’eventuale esercizio contestuale di funzioni onorarie darebbe luogo ad una sovrapposizione e confusione di ruoli. Da ciò consegue che le persone che svolgono funzioni di magistrato onorario possono essere nominate giudici di pace sempre che si impegnino a cessare da dette funzioni all’atto della designazione a tale ultimo incarico.

5. – Le funzioni di giudice di pace sono, invece, compatibili con quelle di componente della commissione tributaria, non appartenendo tale organo all’ordine giudiziario ex art. 4 Ordinamento giudiziario.

6. – L’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, stabilisce che gli avvocati non possono svolgere le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense (comma 1-bis), per cui è da ritenere che il divieto si riferisca ai soli uffici giudiziari la cui competenza coincide con quella circoscrizione territoriale ovvero è in essa ricompresa.

Poiché il Tribunale per i minorenni ha, viceversa, giurisdizione su tutto il territorio della Corte d’appello in cui è istituito (art. 3, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito con modificazioni in legge 27 maggio 1935, n. 835), il divieto sancito dall’art. 8 non può, pertanto, trovare applicazione in relazione a tale ufficio, anche in considerazione del fatto che non vi è – allo stato – la possibilità di alcuna interferenza tra le funzioni rispettivamente svolte dai giudici di pace e dai Tribunali per i minorenni.

Per ragioni analoghe deve ritenersi che il divieto sancito dall’art. 8 cit. non riguardi neppure l’esercizio di attività forense dinanzi al tribunale penale militare, le cui circoscrizioni territoriali si estendono ben oltre il perimetro dei circondari e la cui specifica competenza esclude del pari ogni pericolo di interferenza con le funzioni giudiziarie attribuite ai giudici di pace.

Deve, infine, ritenersi che il divieto in questione non riguardi neppure l’esercizio di attività forense dinanzi alla giurisdizione amministrativa e contabile, nonché alle commissioni tributarie.

PAR. 3

Incompatibilità con altri incarichi

La funzione di giudice di pace è, viceversa, incompatibile con quella di difensore civico. In base al suo status a questi vengono riconosciuti, infatti, compiti di garanzia dell’ imparzialità e dell’andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, con il potere di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. Egli è eletto, inoltre, da assemblee politiche e resta in stretto collegamento con gli stessi organismi, per cui tale rapporto può dar luogo ad un turbamento dell’immagine di imparzialità

e neutralità della funzione giudiziaria, che ogni magistrato, anche onorario, deve avere nel contesto sociale di riferimento.

CAPO V

Accertamenti d’ufficio

Sia il Consiglio giudiziario che il Consiglio superiore della magistratura hanno potere di accertare in qualsiasi momento, sulla base di una qualsiasi segnalazione che sia ritenuta meritevole di considerazione, la sussistenza dei requisiti per la nomina, la persistente validità del giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni onorarie e la inesistenza di cause di incompatibilità. Per questi accertamenti il Consiglio giudiziario delega un suo componente, che si avvale della collaborazione, ove possibile, del magistrato al tempo nominato affidatario per il giudice di pace interessato dall’accertamento. Il componente delegato dal Consiglio giudiziario deve immediatamente sentire il Presidente del Tribunale che esercita la sorveglianza sull’ufficio di appartenenza del giudice di pace. Compiuti gli accertamenti, il delegato riferisce al Consiglio giudiziario, che decide se rimettere la questione al Presidente della Corte per l’eventuale inizio della procedura di decadenza o di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il Consiglio giudiziario agisce di propria iniziativa o su sollecitazione del Consiglio superiore della magistratura: in tale ultimo caso gli accertamenti richiesti sono obbligatori ed il loro esito deve essere comunicato al Consiglio superiore della magistratura, che decide se rimettere la questione al Presidente della Corte per gli eventuali adempimenti in ordine alla procedura di decadenza o di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Per il compimento degli accertamenti il componente delegato dal Consiglio giudiziario non osserva particolari formalità, ma ha comunque cura di sentire l’interessato.

CAPO VI

Rappresentanti dei giudici di pace

1. – In occasione delle elezioni del Consiglio giudiziario i giudici di pace operanti nel distretto eleggono il rappresentante previsto dal comma 2-bis dell’articolo 7 e dal comma 4 dell’art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni. Le elezioni cadono nella prima domenica del mese di aprile ed hanno ricorrenza biennale. Se il giorno come sopra fissato coincide con la festività della Pasqua, le elezioni hanno luogo nella domenica immediatamente successiva.

2. – A cura del Presidente della Corte, almeno venti giorni prima del giorno delle elezioni, siano esse ordinarie o straordinarie, è affisso presso gli uffici del giudice di pace puntuale avviso della scadenza elettorale. Il Presidente della Corte riceve dai coordinatori degli uffici del giudice di pace del distretto, entro il quinto giorno precedente alla data delle elezioni, siano esse ordinarie o straordinarie, l’elenco dei giudici di pace in servizio presso ogni rispettivo ufficio. L’elenco è consegnato quindi al presidente dell’ufficio elettorale in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

3. – Alle ore otto del giorno fissato, nell’aula di udienza della Corte di appello, previamente individuata dal Presidente, si costituisce l’ufficio elettorale, che si compone di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte, appositamente delegato dal Presidente della Corte, che assume le funzioni di Presidente dell’ufficio elettorale, di un magistrato con funzioni di magistrato di Tribunale, appositamente delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo in cui ha sede la Corte di appello, del giudice coordinatore dell’ufficio del giudice di pace del capoluogo in cui ha sede la Corte di appello o, in caso di suo impedimento, di un giudice di pace dello stesso ufficio da lui delegato.

4. – Fanno parte dell’ufficio elettorale come scrutatori un magistrato con qualifica di magistrato di tribunale, designato dal Presidente del Tribunale del capoluogo sede di Corte di appello, ed un giudice di pace del distretto designato dal coordinatore del tribunale sopraindicato.

Svolge le funzioni di vice presidente dell’ufficio elettorale il magistrato con funzioni di magistrato di tribunale; svolge le funzioni di segretario il giudice di pace componente l’ufficio elettorale. Dopo la costituzione dell’ufficio elettorale, il presidente, non oltre le ore 9, dà inizio alla votazione, che è segreta.

5. – Il presidente dell’ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante una scheda che verrà previamente distribuita dal Ministero della giustizia.

Il votante scrive sulla scheda cognome e nome dei tre giudici di pace, prescelti tra quelli del distretto, indicando separatamente il componente effettivo e due componenti supplenti; indi piega la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell’urna.

Sono vietate, sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse da quelle previste dalla disposizione che precede.

6. – È nulla la scheda nella quale siano dati più di tre voti.

L’omissione di alcuna delle indicazioni richieste per i candidati, quando non importi incertezza circa la persona, non rende nullo il voto.

7. – Le schede sono fornite a ciascuna Corte di appello a cura del Ministero della giustizia. Ogni Corte di appello deve essere sempre provvista di un numero di schede non inferiore al doppio dei giudici di pace assegnati agli uffici del giudice di pace del distretto. A tal fine ogni Presidente deve tempestivamente chiedere al Ministero della giustizia le schede necessarie per integrare il numero suddetto.

8. – Per i giudici di pace addetti agli uffici compresi nella circoscrizione delle sezioni distaccate di Corte di appello l’ufficio elettorale è costituito presso la sezione medesima.

La votazione ha luogo secondo le disposizioni che precedono ed il Presidente della sezione distaccata esercita le funzioni attribuite al Presidente della Corte.

9. – Il presidente dell’ufficio elettorale presso la sezione distaccata procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti riportati da ciascun candidato e trasmette, subito dopo, copia del verbale della votazione al presidente dell’ufficio elettorale costituito presso la Corte di appello.

10. – Trascorse cinque ore dall’apertura della votazione, e dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno degli scrutatori. Le liste sono conservate nell’archivio della Corte.

11. – Il presidente dell’ufficio elettorale procede quindi allo spoglio dei voti, estraendo dall’urna le schede una per volta. Letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno degli scrutatori, mentre l’altro scrutatore, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato va riportando come effettivo o come supplente.

12. – Terminato lo spoglio, e ricevuta la copia del verbale di votazione presso la sezione distaccata, viene formato un elenco con l’indicazione del componente effettivo e dei due supplenti, in base ai voti riportati da ciascun candidato.

13. – Ogni ufficio elettorale decide a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva la facoltà per l’interessato di proporre reclamo.

14. – L’ufficio elettorale, nella stessa seduta, proclama eletti il giudice di pace indicato come effettivo ed i giudici di pace indicati come supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti.

15. – A parità di voti è preferito il più anziano nelle funzioni.

16. – I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte entro l’ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, entro il termine improrogabile di otto giorni, la prima sezione della Corte di appello in camera di consiglio, sentito il Procuratore generale, con ordinanza non soggetta a gravame.

Decorso il termine appena indicato senza che sia stato proposto reclamo, il Presidente della Corte di appello ordina la distruzione delle schede.

17. – Qualora la Corte di appello dichiari la nullità delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, che segua di non meno di 20 e di non più di 30 giorni quello della pubblicazione della ordinanza medesima.

Di tutte le operazioni è redatto verbale, che è conservato nell’archivio della Corte.

18. – Fino alle nuove elezioni rimangono in carica i precedenti rappresentanti designati per integrare il Consiglio giudiziario.

19. – Se nel corso del biennio cessano dalla carica il membro effettivo o uno dei membri supplenti, il Presidente della Corte d’appello nomina, entro il decimo giorno dalla cessazione, il primo dei non eletti tra i candidati per l’incarico di componente effettivo e il primo dei non eletti tra i candidati per l’incarico di componente supplente. In caso di ulteriore cessazione dall’incarico del membro effettivo o di uno dei supplenti e, comunque, ove non sia possibile procedere alla sosti tuzione con le modalità previste dal comma precedente, il Presidente della Corte indice elezioni straordinarie per la sola sostituzione dei rappresentanti venuti meno, che cesseranno dalla carica alla scadenza del Consiglio giudiziario.

CAPO VII12 Trasferimenti

1.- Il Consiglio Superiore della Magistratura individuerà, di norma una volta all’anno, l’elenco delle sedi vacanti per le quali sarà consentito presentare domanda di trasferimento.

2.- I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico, secondo l’elenco di cui al punto 1.

3.- Tale elenco sarà pubblicato sul sito internet www.csm.it del Consiglio Superiore della Magistratura, nella sezione “Magistratura onoraria”, e sarà altresì comunicato ai presidenti delle Corti di Appello i quali ne cureranno la diffusione negli Uffici del Giudice di Pace del distretto.

4.- La presentazione della domanda di trasferimento deve avvenire: a) compilando ed inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l’apposito modulo (Mod. T), reperibile sul sito internet www.csm.it, sezione “Magistratura onoraria”; e, altresì, b) depositando una copia di detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, presso la presidenza del Tribunale del circondario nell’ambito del quale il giudice di pace presta servizio, unitamente alla eventuale documentazione attestante i titoli di preferenza di cui al successivo punto 9, entro e non oltre il termine stabilito nella delibera consiliare di individuazione delle sedi vacanti ai sensi del punto 1.

Il Presidente del Tribunale attesta la tempestività del deposito della domanda di trasferimento e provvede alla trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura della domanda stessa e relativi allegati entro sette giorni dalla scadenza del termine.

5.- L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione di cui al punto 4 determina l’inammissibilità della domanda di trasferimento, salvo i casi specificamente documentati di caso fortuito e forza maggiore.

12 Il capo VII è stato così sostituito con delibera del 16 ottobre 2008.

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6.- La domanda di trasferimento può essere formulata per una sola sede fra quelle oggetto di pubblicazione sul sito internet consiliare. Le domande successive alla prima presentate nel termine di scadenza sono da considerarsi inammissibili se non recano espressa revoca della precedente domanda.

7.- La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione di insussistenza, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, di alcuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 8, commi 1, lettera c-bis), e 1-bis, della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, nonché l’impegno a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti prima della data della deliberazione di trasferimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

La domanda deve contenere altresì la dichiarazione di impegnarsi, in relazione alla sede per la quale si chiede il trasferimento, a rispettare i limiti all’esercizio della professione forense previsti dal comma 1-ter dell’art. 8 citato.

8.- In caso di trasferimento, il giudice di pace dovrà assumere il possesso dell’ufficio entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia. La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall’incarico di giudice di pace.

9.- Nell’ipotesi in cui siano state proposte più domande di trasferimento per la stessa sede, verrà preferito il giudice di pace che vanta maggiori titoli di preferenza. Costituiscono titoli di preferenza, nell’ordine sottoriportato, l’effettivo esercizio, anche pregresso:

a) delle funzioni di giudice di pace; a parità,
b) di altre funzioni giurisdizionali, anche onorarie; a parità,
c) della professione forense; ed infine, in caso di ulteriore parità,
d) delle funzioni di notaio.
Ove non risulti dirimente l’applicazione dei criteri enunciati sarà data preferenza alla minore

anzianità anagrafica.
10.- I documenti comprovanti il possesso dei sopraindicati titoli, ad eccezione di quelli relativi

alle funzioni conferite dal Consiglio Superiore della Magistratura, devono essere prodotti unitamente alla domanda inoltrata per il tramite del Presidente del Tribunale e devono contenere l’esatta indicazione delle date di inizio effettivo (presa di possesso delle funzioni, iscrizione nell’albo professionale) e termine (in caso di cessazione già avvenuta ovvero, se persistente, la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda) delle relative attività e funzioni.

L’omessa produzione dei documenti o la mancata indicazione anche di una sola di tali date costituisce causa di esclusione del titolo ai fini della formazione della graduatoria della sede.

Il periodo di esercizio delle attività e funzioni svolte per frazioni di tempo superiori a sei mesi è considerato equivalente ad un anno.

11.- Non è ammessa la revoca della domanda di trasferimento oltre il termine di scadenza, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al punto 15.

12.- Le informazioni relative alle fasi della procedura di trasferimento saranno disponibili all’indirizzo internet www.csm.it, sezione Magistratura onoraria. In particolare, saranno disponibili le informazioni concernenti l’elenco dei candidati, i punteggi riportati e la graduatoria degli aspiranti al trasferimento per ogni sede oggetto di pubblicazione.

13.- Il Consiglio Superiore della Magistratura valuterà, ai fini dell’accoglimento della domanda di trasferimento, le eventuali eccezionali esigenze dell’ufficio di provenienza e di quello di destinazione correlate ai carichi di lavoro ed alle scoperture degli organici, conformando il suo operato ai criteri di buona amministrazione.

14.- Il giudice di pace non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso delle funzioni presso l’attuale sede di servizio, salvo che ricorra una delle condizioni di cui al successivo punto 15.

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Il periodo di permanenza nella sede, ai fini della legittimazione del magistrato al trasferimento, è calcolato dalla data di immissione in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento.

15.- Al di fuori della procedura ordinaria sopra disciplinata, il giudice di pace può presentare domanda di trasferimento (in forma cartacea) unicamente per la rimozione di sopravvenute cause di incompatibilità non dipendenti dalla sua volontà ovvero per comprovati gravi motivi di salute o di famiglia intervenuti successivamente all’assegnazione presso l’attuale sede di servizio, per il tramite del Presidente del Tribunale del circondario nell’ambito del quale il giudice di pace presta servizio che ne curerà il celere inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura.

La domanda di trasferimento dovrà contenere le medesime dichiarazioni di cui al punto 7 e dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante le condizioni anzidette.

16.- Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all’esito della deliberazione consiliare di assegnazione del posto bandito, o comunque di accoglimento o rigetto dell’istanza di cui al punto 15.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento verranno effettuate al giudice di pace presso l’ufficio ove attualmente presta servizio.”

CAPO VIII

Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari

1. – La legge n. 468 del 1999 attribuisce ai Consigli giudiziari una parte significativa delle procedure relative all’irrogazione di sanzioni disciplinari, nonché alla dichiarazione di decadenza e dispensa. Si è inteso così realizzare il procedimento “decentrato”, sul presupposto della migliore conoscenza dei fatti da parte di organi istituzionali territoriali, devolvendo al Presidente della Corte d’appello e al Consiglio giudiziario, integrato con i rappresentanti del Consiglio dell’ordine forense ed anche con un rappresentante dei giudici di pace, l’istruttoria e la successiva redazione di una proposta da inviare al Consiglio superiore della magistratura.

2. – Secondo quanto stabilito dall’art. 9 della legge n. 374 del 1991 e successive modificazioni, la decadenza si verifica quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità. Tra i requisiti per la nomina il cui venir meno integra una causa di decadenza rientrano anche quelli previsti dal terzo comma dell’art. 5 della legge n. 374 del 1991, secondo cui “La nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.” La dispensa, a sua volta, è disposta – d’ufficio o su domanda del giudice di pace – in presenza di un’infermità che impedisca in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi. Infine, nei confronti del giudice di pace possono essere disposti l’ammonimento, la censura, o, nei casi più gravi, la revoca, se questi non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero nel caso di comportamento negligente o scorretto.

3. – La procedura prevista per tali ipotesi, con esclusione delle dimissioni volontarie, è contenuta nell’art. 17 del Regolamento (D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2000) che attribuisce al Presidente della Corte d’appello il potere di proporre al Consiglio giudiziario integrato la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l’ammonimento, la censura o la revoca. La norma prevede altresì la partecipazione dell’interessato alla fase istruttoria. Tale garanzia riguarda i procedimenti in cui dovranno esprimersi valutazioni di merito (come in caso di perdita di indipendenza, di prestigio); restano pertanto esclusi tutti quelli in cui si deve prendere atto dell’accadimento di un fatto cui sia la legge a ricollegare automaticamente determinati effetti (come nel caso di raggiungimento del limite di età, perdita della cittadinanza, dispensa su richiesta dell’interessato).

4. – Le fasi del procedimento sono le seguenti:

a) il Presidente della Corte d’appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 della legge n. 374 del 1991, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, entro quindici giorni, contesta per iscritto il fatto al giudice di pace interessato;

b) ogni notizia concernente i fatti sopraindicati è iscritta immediatamente, a cura del Presidente della Corte d’appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce;

c) il riferimento alla nozione di manifesta infondatezza comporta che il Presidente della Corte d’appello procederà all’archiviazione, senza svolgere alcuna attività istruttoria e senza provvedere alla trasmissione al Consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura, di tutti gli esposti, le denunce, le segnalazioni in relazione ai quali manchino i presupposti per l’inizio del procedimento di cui sopra;

d) il Presidente della Corte d’appello formula la contestazione che deve indicare, succintamente, i fatti suscettibili di determinare l’adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l’avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto, l’interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze;

e) ove debba procedersi ad accertamenti, il Presidente della Corte d’appello, se non ritenga di procedervi personalmente, ne affida lo svolgimento ad un magistrato della stessa corte che deve concluderli entro il termine di trenta giorni decorrenti dall’iscrizione della notizia nell’apposito registro;

f) il Presidente della Corte d’appello, anche all’esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l’archiviazione del procedimento; in caso contrario, se cioè la notizia non si è rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dall’iscrizione della notizia nell’apposito registro trasmette, con le sue proposte, gli atti al Consiglio giudiziario per le determinazioni di cui all’art. 9, comma 4, della legge. Il segretario del Consiglio giudiziario notifica tempestivamente all’interessato il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L’interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all’ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che, se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata all’interessato almeno dieci giorni prima;

g) ai sensi dell’art. 10-quater della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, nella seduta del Consiglio giudiziario integrato, i rappresentati designati dai Consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di Corte di appello, iscritti all’albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione del Consiglio giudiziario, sono sostituiti dai rappresentanti supplenti iscritti all’albo professionale relativo ad un diverso circondario (art. 10-quater). Il verbale della seduta del Consiglio giudiziario dovrà dar conto con chiarezza dell’osservanza di tale prescrizione;

h) ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all’interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memoria e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto depositare in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all’interessato che la richieda;

i) il Consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall’iscrizione della notizia nell’apposito registro;

l) decorso un anno dall’iscrizione nel registro senza che sia stato emesso il decreto di cui all’articolo 9, comma 5, della legge, il procedimento, con il consenso dell’interessato, si estingue;

m) nel caso in cui per gli stessi fatti sia pendente procedimento penale a carico del giudice di pace, il Presidente della Corte d’appello competente, valutate le ragioni di economia istruttoria e per evitare pronunce contraddittorie, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale. Il giudice di pace può chiedere la trasmissione del provvedimento di sospensione al Consiglio superiore della magistratura che, acquisito il parere del Consiglio giudiziario competente, conferma, annulla o revoca il provvedimento. Il procedimento disciplinare riprende il suo corso appena viene comunicata la definizione del procedimento penale.

La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. hanno autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo ha commesso. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso13.

5. – In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso ovvero all’espletamento di ulteriore attività istruttoria.

CAPO IX

Provvedimenti cautelari

Il regolamento prevede, all’art. 18, l’adozione dei provvedimenti cautelari per il giudice di pace, facendo espresso rinvio alle norme previste per i magistrati professionali, secondo il seguente articolato:

“1. Il giudice di pace è sospeso dall’esercizio delle funzioni quando è sottoposto a misura cautelare personale.

2. Nei casi indicati al comma 1 il presidente della Corte d’appello, non appena acquisita notizia dell’esecuzione della misura cautelare, richiede la sospensione dalle funzioni di giudice di pace al Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell’articolo 16. Il Consiglio giudiziario, verificata la fondatezza della richiesta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché dichiari la sospensione.

13 Il capo VIII è stato così modificato con delibera del 26 gennaio 2011.

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3. Il Consiglio superiore della magistratura, adottato il provvedimento di cui al comma 2, lo comunica al Consiglio giudiziario che provvede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell’articolo 17.

4. Il giudice di pace può essere sospeso dalle funzioni anche quando ricorrano i casi di cui agli articoli 30 e 31, comma 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.”

La garanzia della partecipazione del giudice di pace al procedimento cautelare è assicurata dal contraddittorio differito successivamente all’adozione del provvedimento di sospensione, si tratti di sospensione obbligatoria o facoltativa nel caso di sottoposizione a procedimento disciplinare o penale. Il regolamento prevede, infatti, all’art. 18, che, dichiarata la sospensione, il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura sia comunicato al Consiglio giudiziario e nel contempo si dia tempestivamente comunicazione al giudice di pace della facoltà di prendere visione degli atti e della facoltà di comparire personalmente, assistito da un difensore, alla seduta che dovrà essere fissata ad almeno 10 giorni di distanza, salva la possibilità di anticipazione della stessa ad istanza dell’interessato.

CAPO X

Cessazione dall’incarico

1. – Il giudice di pace alla scadenza del quadriennio, a far computo dalla data della presa di possesso, ovvero al compimento del set tancinquesimo anno di età, cessa dall’ufficio, senza alcuna possibilità di prorogatio, istituto non applicabile alla funzione giurisdizionale.

2. – Il limite del settancinquesimo anno di età deve considerarsi insuperabile nonostante la previsione contenuta nell’art. 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, secondo il quale “anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, successive modifiche, il magistrato onorario che, dopo essere stato confermato, esercita le funzioni di giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ulteriormente confermato per un periodo di altri due anni dopo il termine dell’incarico”. La disposizione che, in sostanza, autorizza dopo una prima conferma (e, quindi, dopo otto anni di funzioni) una ulteriore permanenza nell’incarico per un periodo di due anni, costituisce espressa deroga del principio, espresso nel comma 1 dell’art. 7 della legge n. 374 del 1991, secondo il quale il giudice di pace “può essere confermato una sola volta”. Una interpretazione logicosistematica della disposizione esclude, viceversa, pur nella poco felice formulazione letterale, che la norma in esame possa scardinare il principio sancito dal comma 1-bis dell’art. 7 legge n. 374 del 1991, principio che non consente, in nessun caso, il superamento del limite dei 75 anni. Ragioni di coerenza interna del sistema e di tutela del buon andamento e della funzionalità degli uffici del giudice di pace impongono di adottare la proposta interpretazione che limita gli effetti della deroga alle sole disposizioni in tema di conferma dettate dal comma 1 del citato articolo 7. Il giudice di pace che abbia oltrepassato la soglia dei 75 anni e sia, quindi, privo di uno dei requisiti previsti dalla legge, deve essere, pertanto, dichiarato decaduto dall’incarico e non può esercitare ulteriormente, pertanto, le relative funzioni.

3. – Scaduto il termine, il giudice di pace deve astenersi dal compimento di qualunque atto dell’ufficio, a prescindere dalla ricezione del provvedimento dichiarativo della cessazione dall’incarico. 4. – Per le vacanze determinate dalla cessazione dall’incarico può provvedersi temporaneamente con il ricorso all’istituto della reggenza di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 374 del 1991: il Presidente del Tribunale può assegnare la reggenza dell’ufficio ad un giudice di pace di un ufficio contiguo, anche se l’ufficio di destinazione ha un organico non totalmente scoperto. La durata della reggenza è di solito

di sei mesi, salvo eventuale proroga necessaria al fine di assicurare il funzionamento dell’ufficio.

Non è consentita, invece, l’applicazione o la supplenza dei giudici di pace in uffici diversi da quelli di appartenenza, essendo ciò espressamente vietato dall’art. 10-bis della legge citata.

CAPO XI

Disciplina delle assenze dal servizio dei giudici di pace

Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettativa non sono usufruibili dai giudici di pace. Trattasi, infatti, di istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili anche ai magistrati ordinari solo in forza dell’art. 276 Ord.Giud..

Il rapporto del giudice di pace con l’amministrazione della giustizia ha contenuto esclusivamente onorario e non dà luogo ad alcuna forma di subordinazione, sicché manca il requisito fondamentale per l’applicazione della normativa sul pubblico impiego.

L’inesistenza di un diritto alla ferie, conseguente alla carenza del suo presupposto, non esclude, peraltro, che si ponga il problema dell’organizzazione dell’ufficio durante il periodo di sospensione dei termini processuali.

In ragione della sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche per il giudice di pace l’attività giurisdizionale, per il periodo 1° agosto–15 settembre, sarà limitata alla trattazione delle sole controversie previste dagli articoli 91 e 92 Ord.Giud., in quanto applicabili.

Spetta alla previsione tabellare la programmazione organizzativa che consenta ai giudici di pace di fruire di un periodo di “esenzione dal lavoro“ secondo un ordine di turnazione durante la sospensione dei termini processuali e che li ponga altresì in condizione di poter eventualmente fruire di assenze dal lavoro in caso di impedimento, anche al di fuori del periodo feriale, con sostituzioni predisposte secondo criteri predeterminati. Naturalmente deve trattarsi di impedimenti brevi, risolvibili con sostituzioni temporanee, in quanto, ove l’assenza si prolungasse oltre determinati termini temporali, si cadrebbe nell’impedimento che dà luogo a dispensa.

CAPO XII14

Doveri dei giudici di pace

1. I giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari, come stabilisce l’art. 10 della legge n. 374 del 1991.
2. In particolare, essi devono esercitare le funzioni loro attribuite con imparzialità, diligenza, laboriosità, correttezza, riserbo ed equilibrio, rispettando la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni.

3. I giudici di pace, inoltre, anche fuori dall’esercizio delle proprie funzioni devono evitare ogni comportamento che comprometta la credibilità, il prestigio e il decoro personale o il prestigio dell’istituzione giudiziaria.

CAPO XIII

Sorveglianza sull’adempimento dei doveri dei giudici di pace

L’art. 16 della legge n. 374 del 1991 prevede che “La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con possibilità di delega al presidente del tribunale territorialmente competente”. Tale delega è stata esercitata dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 25 maggio 1995.

14 Il capo XII è stato così sostituito con delibera del 14 settembre 2011.

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Il Presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestiva comunicazione, sempre che non siano in corso gli accertamenti d’ufficio di cui al capo VII della presente circolare, al Presidente della Corte d’appello per le iniziative di sua competenza.

CAPO XIV

Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace

1. – La legge istitutiva del giudice di pace prevede all’art. 15 che “Nel caso in cui all’ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell’incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento” (comma 1). “Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del Consiglio giudiziario provvede all’assegnazione degli affari e, d’intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell’ufficio” (comma 2).

Il contenuto del primo comma, nel quale si prevede la possibilità di fare ricorso, per la nomina del coordinatore, al criterio costituito dalla “maggiore anzianità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie esercitate”, va interpretato alla luce del contesto nel quale tale disposizione è stata emanata. Se si tiene presente, infatti, che occorreva allora disciplinare la individuazione del coordinatore tra più giudici di pace di nuova nomina, appare evidente che nel fare riferimento al criterio suindicato il legislatore ha preso in considerazione le sole funzioni svolte in precedenza in un diverso ruolo di magistrato onorario (conciliatore, vice pretore onorario, ecc.) e, per l’ipotesi in cui tale criterio non potesse trovare applicazione (non avendo i giudici di pace in comparazione espletato in passato funzioni onorarie), ha stabilito che si dovesse tener conto della data di assunzione dell’incarico, vale a dire della data dalla quale costoro avessero presso possesso di quel determinato ufficio giudiziario. Ne consegue che il criterio della “maggiore anzianità nell’esercizio delle funzioni” non può trovare applicazione nel caso in cui un giudice di pace che sia stato nominato tale per la prima volta (e che abbia alle spalle, tuttavia, l’esercizio di altre funzioni giudiziarie onorarie, quale quelle di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario, ecc.) sia assegnato ad un ufficio retto da un magistrato che pur abbia al suo attivo una minore anzianità di servizio, se riferita al cumulo delle diverse funzioni suddette; ugualmente è da dirsi in ordine al giudice di pace in servizio che sia stato trasferito ad altro ufficio il cui coordinatore abbia, sì, una anzianità di servizio complessivamente inferiore, ma da più tempo ricopra quelle specifiche funzioni giudiziarie.

Appare, pertanto, necessario attualizzare l’interpretazione di questa norma ispirandosi a criteri di carattere generale, che possono rinvenirsi anzitutto nell’art. 97, comma 3, della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici – tra i quali, per costante giurisprudenza, sono compresi anche quelli giudiziari, per quanto riguarda il loro aspetto amministrativo – devono essere organizzati in modo tale che siano assicurati “il buon andamento” e “l’imparzialità dell’amministrazione”. Né può, infine, trascurarsi la normativa secondaria in tema di incarichi direttivi, in relazione ai quali il Consiglio, nella medesima ottica, ha sottolineato l’opportunità di evitare nomine di dirigenti di uffici giudiziari che non abbiano dinanzi a sé, per motivi anagrafici, un congruo periodo di servizio.

Tanto premesso, e sottolineato che il ruolo dei coordinatori, soprattutto negli uffici di medie e grandi dimensioni, presenta caratteristiche analoghe a quelle dei dirigenti degli uffici e richiede del pari adeguate capacità organizzative, appare allora evidente che il criterio della “maggiore anzianità di servizio”, se ritenuto applicabile alle ipotesi considerate, si rivelerebbe in contrasto con i principi ispiratori ora richiamati in quanto non assicurerebbe alcuna stabilità nell’esercizio di quell’incarico.

In conclusione, a ricoprire l’incarico di coordinatore deve essere designato il magistrato onorario che vanti una maggiore anzianità nell’esercizio delle funzioni di giudice di pace.

Deve ritenersi ragionevole, inoltre, prevedere che il coordinatore dell’ufficio del giudice di pace resti tale fino alla scadenza del suo mandato quadriennale, salva la possibilità di conferma se nessuno dei giudici eventualmente nominati nell’ufficio vanti titoli poziori. Ove alla scadenza del quadriennio venga nominato, viceversa, un nuovo coordinatore, questi dovrà assicurare la permanenza nell’ufficio per almeno due anni, al fine di garantire la continuità quale dirigente dell’ufficio per le medesime ragioni già esposte in precedenza.

Anche se i criteri di nomina sono predeterminati dalla legge, il Consiglio ha ritenuto che il coordinatore debba essere individuato con apposita delibera e, quindi, l’assunzione delle relative funzioni è subordinata all’emanazione del provvedimento consiliare.

2. – Il giudice di pace nominato coordinatore assume, a tutti gli effetti, le funzioni di capo dell’ufficio ed esercita, oltre alle funzioni giurisdizionali in senso proprio – non diversamente dai giudici di pace “coordinati” –, funzioni di amministrazione della giurisdizione che vanno da quelle di carattere prevalentemente burocratico, concernenti l’impiego dei locali e del personale ausiliario, fino a quelle capaci di ripercuotersi sull’esercizio della giurisdizione, come l’assegnazione degli affari e la fissazione del calendario delle udienze. Al coordinatore, inoltre, vengono attribuiti tutti i poteri in materia di spese d’ufficio e di gestione del personale amministrativo: all’esercizio delle predette attribuzioni è connessa la responsabilità contabile, che non è esclusa dalla natura onoraria del rapporto di servizio intercorrente tra il coordinatore e l’Amministrazione.

Sebbene il potere di sorveglianza sui giudici di pace sia stato delegato dal Consiglio superiore della magistratura ai presidenti dei tribunali (Capo XIII), appare strettamente connesso alle funzioni direttive attribuite al giudice di pace coordinatore il compito di segnalare e riferire a detti presidenti ogni eventuale disfunzione rilevata nell’ambito dell’ufficio, anche relativa all’attività del personale amministrativo, nonché ogni altra riscontrata nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

3. – In caso di impedimento temporaneo del coordinatore, questi potrà essere sostituito dal giudice di pace che immediatamente lo segue nella graduatoria stilata all’interno dell’ufficio, facendo ricorso all’istituto della supplenza interna sulla base di criteri precostituiti fissati in sede tabellare.

Negli uffici di grandi dimensioni è consentita la nomina di uno o più vice coordinatori, designati con i medesimi criteri sopraindicati per la scelta del coordinatore, posto che il vice coordinatore svolge un incarico semi-direttivo nell’ufficio e che la nomina deve necessariamente ricadere su una persona che abbia una specifica esperienza nell’esercizio delle funzioni che andrà a coordinare.

4. – L’art. 2-ter della legge 20 gennaio 2001, n. 4, ha modificato la disciplina dell’art. 15, laddove ha stabilito che l’indennità di coordinamento spetta anche al giudice di pace dell’ufficio nel quale non risultino effettivamente assegnati altri giudici. Questa disposizione non si è limitata ad estendere la corresponsione della predetta indennità all’unico giudice di pace che eserciti le funzioni giudiziarie in un determinato ufficio, ma ha inteso anche riconoscere a questi le funzioni di coordinatore, tale avendolo espressamente qualificato nell’individuare il destinatario di tali emolumenti (“L’indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore…”). Detta qualificazione non è, del resto, da ritenere in contrasto con la circostanza che in tale situazione mancherebbe qualsiasi ruolo di coordinamento di altri magistrati onorari in quanto è innegabile che il giudice di pace che operi da solo nell’ufficio è pur sempre tenuto a compiere delle attività di carattere amministrativo (predisposizione del calendario delle udienze, rapporti con il personale ausiliario, rapporti con i dirigenti di altri uffici, ecc.) che sono eccedenti rispetto a quelle del giudice di pace che si limiti a svolgere, in un ufficio pluripersonale, le funzioni giudiziarie.

5. – Le funzioni di coordinatore dell’ufficio del giudice di pace – come precisato al punto 2 – sono nettamente distinte da quelle giurisdizionali, tanto è vero che la nomina a coordinatore necessita di un’apposita delibera consiliare rispetto a quella di nomina o conferma, con la conseguenza che le prime possono costituire oggetto di un autonomo provvedimento di revoca.

Se è vero che l’art. 15 della legge n. 374 del 1991 ha previsto, per la designazione del coordinatore, un criterio di carattere rigido, sottratto cioè ad una valutazione discrezionale da parte del Consiglio superiore della magistratura, è pur vero che, una volta avvenuta la nomina, non è ad esso preclusa la valutazione della idoneità in concreto dimostrata dal coordinatore nello svolgimento delle funzioni assegnategli: risponde, infatti, al principio di “buon andamento della pubblica amministrazione”, sancito dalla Costituzione e pacificamente applicabile anche alla giurisdizione, che le peculiari attribuzioni del coordinatore siano a questi sottratte ove, attraverso la sorveglianza esercitata sugli uffici del giudice di pace, risulti che esse non siano da lui svolte secondo le modalità richieste per il corretto funzionamento dell’ufficio.

6. – Al fine di assicurare il contraddittorio con l’interessato si stabilisce che il procedimento per la revoca del coordinatore debba svolgersi secondo le seguenti modalità:

a) una volta acquisita la notizia di fatti idonei a legittimare la revoca della nomina a coordinatore, il Presidente del Tribunale, nell’ambito dei poteri di sorveglianza delegati, contesta tali fatti per iscritto all’interessato, comunicandogli altresì che, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, ha facoltà di richiedere copia degli atti acquisiti e di presentare memorie e documenti;

b) il Presidente del Tribunale, decorso il termine di cui sopra, se non ritiene di archiviare la notizia, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura;

c) la competente Commissione del Consiglio superiore, esaminati gli atti trasmessi dal presidente del tribunale ed all’esito degli accertamenti istruttori eventualmente ritenuti opportuni, propone al plenum l’archiviazione della pratica ovvero la revoca dell’incarico di coordinatore, indicando, nel secondo caso, il nominativo del giudice di pace da designare tale.

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Gli allegati alla presente delibera sono disponibili nelle pagine Intranet del Consiglio superiore della magistratura. Per quanto concerne la delibera adottata nella seduta del 30 luglio 2002 concernente “Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468”, la stessa è pubblicata anche sul Quaderno n. 133 del C.S.M..

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