Spese giudiziali

l pagamento delle spese relative all’instaurazione di un procedimento giudiziario vanno innanzitutto distinte dalle spese legali, da intendersi riferite alla prestazione di consulenza, assistenza e difesa legale.

Per quanto riguarda le prime, esse vengono corrisposte mediante il versamento del cosiddetto Contributo Unificato e di una marca da bollo in misura fissa ad oggi pari all’importo di € 8,00.

Gli importi sono variabili in dipendenza del valore del procedimento giudiziario.

A tal fine è possibile prendere visione di apposite tabelle allegate al Testo Unico in materia di spese di giustizia emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115; i suddetti importi sono stati aggiornati continuamente da una serie di interventi normativi.

Nello specifico: dalla Legge finanziaria, Legge 30 luglio 2010, n. 122 , dalla successiva manovra correttiva di cui al Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, dall’articolo 28 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e, di recente, dalla Legge n. 228 del 24.12.2012, c.d. legge di stabilità, che a decorrere dal 1° gennaio 2013 ha ulteriormente modificato gli importi relativi al contributo unificato.

E’ possibile prenderne visione attraverso la consultazione delle apposite tabelle.

Il versamento del contributo unificato, può essere effettuato in tre modi: con modello F23, conto corrente postale o tabaccheria, come previsto dalla Risoluzione n. 60/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2002.

Pagamento con modello F23: da pagare in posta o in banca, utilizzando il codice-tributo “941T”, denominato Contributo unificato spese atti giudiziari ed indicando il codice dell’ufficio indicando al campo 6 ufficio o ente il codice 9C3 per il Giudice di pace e al campo 7 codice territoriale il codice catastale del comune dove ha sede l’ufficio del Giudice di pace.

Pagamento con modello di c/c postale: per il versamento del Contributo unificato mediante accreditamento in conto corrente postale, è stato predisposto un apposito bollettino approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 45 del 22 febbraio 2002.

Pagamento in tabaccheria: l’articolo 3, comma 1 bis del citato D.P.R. n. 126 del 2001, prevede che la ricevuta del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, per i versamenti effettuati presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l’avvenuto pagamento. Per avvalersi di tale modalità di pagamento, il cittadino deve recarsi presso una delle tabaccherie convenzionate, specificando come causale del versamento il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari e l’importo da versare. Completata l’operazione di versamento, gli verrà consegnata una ricevuta ed anche un’apposita pellicola adesiva. Ogni ricevuta si compone di due parti separabili: quella superiore deve essere trattenuta dal versante e quella inferiore deve essere applicata sull’atto utilizzando il citato adesivo di sicurezza. La prova dell’avvenuto versamento deve essere applicata o allegata al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2002 e pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 40 del 16 febbraio 2002; tale modello è disponibile sui siti internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

La Circolare n. 01 del 26 febbraio 2002, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia, ha chiarito che il contrassegno rilasciato dalle rivendite di generi di monopolio e di valori bollati deve essere apposto sul modello di comunicazione di versamento, al fine di avere tutti i dati richiesti; questo, sia nei procedimenti in cui le parti devono depositare la nota d’iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui le parti non devono depositare la predetta nota d’iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.

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