Mediazione e Giudice di Pace (D-Lgsvo 28/2010 e art.320 I comma del c.p.c.)

detrattori della Mediazione tornano all’attacco, la risposta all’avv. Mazzola (Il Fatto Quotidiano)
November 11, 2012
(dell’avv. Paolo F. Cuzzola e del Dott. Salvatore Primiceri) – Nuovo attacco all’istituto della mediazione. Questa volta é Il Fatto Quotidiano a dare spazio ad un articolo ricco di elementi contestabili, sia nel contenuto che nei toni del linguaggio utilizzato. Ormai, da quando la Corte Costituzionale, il 24 ottobre scorso, ha diffuso un comunicato stampa in cui annunciava l’illegittimità, per eccesso di delega,del d.lgs. 28/2010 nella parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione, si é scatenata una guerra tra sostenitori e detrattori dell’istituto della mediazione con la sostanziale differenza che, mentre i primi difendono l’onorabilità dell’istituto, del proprio lavoro e della propria persona adducendo dati scientifici ed esperienze, i secondi attaccano spesso con insulti, analisi faziose di informazioni e diffusione di dati falsi.

Evidentemente gli argomenti, ai secondi, mancano per un motivo sostanziale: la mediazione é indiscutibile nel suo valore e utilità e qualcuno la vede come un pericolo per chi, a corto di lungimiranza e capacità negoziali, é abituato a sostenersi passivamente dal sistema fallimentare della giustizia italiana. Le novità spaventano, si sa, soprattutto quando esprimono un notevole potenziale di riuscita ed é per questo che, nascondendosi dietro la “necessità di riformare davvero la giustizia” (espressione generica che assume il valore di scusante verso qualsiasi tentativo di riforma), alcuni si arrampicano su artifici linguistici e ragionamenti a dir poco creativi, per tentare di allontanare il nemico, persuadendo l’opinione pubblica e la politica attraverso il mezzo della disinformazione.

Aprendo il sito del Fatto Quotidiano ci troviamo così di fronte ad un articolo firmato da Marcello Adriano Mazzola in cui il lettore si immerge con fiducia in virtù del patto di correttezza che dovrebbe sottendere tra chi pubblica e chi legge. Al lettore più diffidente, però, basterà cliccare sul nome del “giornalista” per scoprire che egli é in realtà un avvocato, persona di parte e avversa all’istituto della mediazione.

Ma aldilà dell’opinione negativa che un soggetto può legittimamente avere su un qualcosa, é la pretesa di dover delegittimare l’oggetto davanti ai propri lettori con argomentazioni errate e faziose che é inacettabile.

L’articolo di Mazzola parte in grande stile. Paragona il rapporto tra la giustizia e la mediazione addirittura al terremoto dell’Aquila. Paragone azzardato, forzato e inopportuno che non merita la benché minima attenzione. Fa parte di quegli elementi stilistici che servono a rendere più vivo un articolo, a catturare subito l’attenzione del lettore, ma che diventano inutili e fuorvianti ai fini della trattazione stessa se non utilizzati in modo appropriato.

Pur di distruggere la mediazione alcuni sono evidentemente disposti a tutto. Se fosse vero, infatti, che la mediazione é un fallimento nei numeri, perché accanirsi tanto a parlarne?
La realtà é ben diversa da come Mazzola tenta di rappresentarla. I dati ministeriali ufficiali ci dicono chiaramente che il processo di conoscenza e utilizzo della mediazione in Italia é in forte crescita, soprattutto negli organismi (privati e camere di commercio) dove si incontrano qualità, preparazione e professionalità. Ci dicono anche che é nelle camere istituite presso gli ordini degli avvocati che le mediazioni falliscono maggiormente. Ciò significa due cose: ostruzionismo di parte dell’avvocatura a scapito dei cittadini e insufficienza della mera preparazione giuridica all’esercizio della professione di mediatore. Benché alcuni avvocati (tra cui lo stesso Mazzola) tentino scorrettamente di far passare i mediatori come degli impreparati, la realtà ci offre esperienze dirette molto positive. Gli organismi preparano sempre di più i mediatori (aldilà del corso iniziale) e fanno molta selezione per individuare sempre persone all’altezza dei casi da affrontare.

Sempre sui dati, é necessario precisare che essi sarebbero stati ancor migliori in favore della mediazione se numerosi avvocati non avessero tenuto bloccate le istanze sul proprio tavolo pur di non mandarle in mediazione in attesa della sentenza o che non ottemperavano al dovere di informare il Cliente circa l’istituto della mediazione. Tutto questo in virtù di quale bene della giustizia? E, soprattutto, di quali benefici per i Clienti?

Infine scopriamo che l’avv. Mazzola ritiene semplice riformare la giustizia e avanza una proposta in cui, dopo una serie di slogan, pone “a margine” la diffusione di una cultura della non conflittualità, “insegnandola e non imponendola”.

E sta qui la differenza sostanziale fra chi crede nella mediazione e Mazzola: i mediatori pongono la cultura del consenso e della non conflittualità come una missione di civiltà, primaria per risolvere i problemi della giustizia. Riteniamo però che la conflittualità italiana sia così patologica che l’obbligatorietà della mediazione possa essere, almeno per un periodo di transizione, un “male necessario” al fine di rendere il cittadino autonomanente consapevole dei vantaggi economici, temporali e umani, che la mediazione può offrire.

Recentemente l’Italia ha ricevuto il plauso dell’Unione Europea per il modello con cui stava attuando la diffusione dell’istututo della mediazione. Ma come sempre accade, l’accanimento cieco e conservatore di taluni al fine di difendere i propri interessi (per giunta in nome di una riforma di giustizia organica), rischia di farci ottenere l’ennesima figuraccia in Europa.

Avv. Paolo F. Cuzzola

Patrocinate in Cassazione, Mediatore Civile e Familiare, Giudice Arbitro e Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione Conciliazione.net

Dott. Salvatore Primiceri

Mediatore Civile e Commerciale. Giurista, editore giuridico e manager in comunicazione aziendale ed eventi formativi.
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Prime interpretazioni delle norme di cui alla mediazione obbligatoria (D.Lgsvo 28/2010) ed al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.320 I comma c.p.c.

“Rc auto, così il giudice di pace “sterilizza” l’obbligo di mediazione: la conciliazione esisteva da prima”

“Sentenza-pilota a Napoli: il dlgs 28/2010 non cita il Gdp né abroga espressamente gli articoli 320 e 322 Cpc Il giudice di pace non ci sta a farsi estromettere dalla conciliazione. E scende in campo con una sentenza che farà discutere, quasi una provocazione che s’infila fra le maglie del dlgs 28/2010 che non fa riferimento al procedimento davanti al magistrato ordinario e non abolisce espressamente gli articoli del codice di rito che vanno dal 320 al 322. Ergo, il Gdp nasce appunto per mettere pace e va avanti come se niente fosse senza che il tentativo obbligatorio sia esperito in materie come l’assicurazione della responsabilità civile. È quanto emerge da una pronuncia depositata il 23 marzo dalla seconda sezione civile dell’ufficio del giudice di pace partenopeo, che in realtà riprende argomentazioni esposte in una bozza circolata nei giorni scorsi negli ambienti degli organismi forensi, con un’ordinanza-tipo del Gdp che rimette la parti davanti a sé per la conciliazione (la bozza è pubblicata insieme con la sentenza come documento correlato). In attesa della pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale del tentativo obbligatorio di conciliazione (udienza non ancora fissata), il magistrato onorario estensore ricorda che il procedimento dinanzi al giudice di pace già prevede la conciliazione sia in sede contenziosa, in virtù dell’articolo 320 primo comma, sia in sede non contenziosa ai sensi dell’articolo 322 Cpc (non prevista invece dinanzi al Tribunale): l’istituto esiste da molto prima del dlgs 28/2010 sulla mediazione, dal momento che risale a oltre vent’anni orsono, all’epoca dell’istituzione del giudice di pace (legge 374/91). L’articolo 322 Cpc detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo, I libro I mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, ex articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del Gdp. Il dlgs 28/2010, dal canto suo, non contiene alcun richiamo al giudice di pace né dispone espressamente l’abrogazione degli articoli 320 e 322 Cpc. E una nuova norma, è la tesi ripresa dal magistrato napoletano, non può essere considerata avulsa dal contesto preesistente ma va applicata e interpretata all’interno dell’ordinamento giuridico nel quale s’inserisce. Insomma: in conformità a quanto affermato dalla Suprema corte, si legge nella sentenza, nel procedimento dinanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall’articolo 311 al 322 Cpc. Il caso di specie, per la cronaca, riguarda la retrocessione della classe Rc auto dell’assicurato.”
Dario Ferrara
www.cassazione.net

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Mar, 1 Maggio 2012
12/10/2011
LA MEDIAZIONE CIVILE E I GIUDICI DI PACE: PECORARO CHIEDE CHIAREZZA AL MINISTRO DI GIUSTIZIA
Pecoraro, Chiede al Ministro di Giustizia di conoscere quali provvedimenti intende adottare contro i giudici di pace non professionali chiamati a decidere cause minori in ambito civile e penale, che invece di impegnarsi per tentare la conciliazione in sede non contenziosa ai sensi dell’art. 322 c.p.c “rinviano” alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia Europea allungando in tal modo e sensibilmente la durata del procedimento e con aumento di costi pagati dalla comunità. C’è già la richiesta di un giudizio di legittimità sulla obbligatorietà del tentativo di mediazione pendente davanti alla Corte Costituzionale da parte del Tar Lazio. Per quale motivo dunque, quattro giudici di pace (Parma, Palermo, Catanzaro, Mercato San Severino) sollevano la stessa questione? Vogliamo capire perch&eg! rave; deve essere sempre la comunità a sostenere lo sperpero di denaro pubblico quanto la Corte dei Conti ha affermato che le innovazioni modificativo-aggiuntive che siano correlate alla migliore attuazione dei principi costituzionali in tema di giudizi, di diritti dei cittadini e di principi che regolano l’azione di pubblici poteri vanno ovviamente recepite. Sappiamo che molti giudici di pace non verificano se all’atto del conferimento dell’incarico al legale, l’informativa, è stata rilasciata e consegnata al cliente con i requisiti previsti dall’art. 4 del D. Leg.vo 28/2010. Come mai, si chiede ancora Pecoraro, i giudici ordinari, nel rispetto dell’art 5 del citato decreto “rinviano” le parti davanti ad un organismo di mediazione, iscritto nel registro tenuto presso il ministero di Giustizia al fine di esperire il tentativo di mediazione, ! mentre alcuni giudici di pace fanno il contrario? Non vorrei ci fossero degli “interessi” tra chi esalta questi comportamenti con enfasi ingiustificata e questi giudici di pace. Un caso per tutti: un cittadino per recuperare 300 euro ne ha dovuto pagare 1400 per onorari, diritti spese ecc al proprio avvocato e altri 1.400 ne ha dovuto versare la controparte . Sapete quanto sarebbe costata alle parti se i loro consulenti non avessero fatto in modo di far fallire la mediazione? 83 euro per parte!

da positanonews.it

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