Processo Penale: giurisprudenza sulla remissione della querela

Sez. 6, Sentenza n. 11142 del 2010 –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente – del 25/02/2010
Dott. SERPICO Francesco – rel. Consigliere – SENTENZA
Dott. LANZA Luigi – Consigliere – N. 458
Dott. CARCANO Domenico – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere – N. 29014/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) LOMBARDI VINCENZO, N. IL 14/10/1967;
avverso la sentenza n. 102/2008 TRIBUNALE di BENEVENTO, del 15/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D’AMBROSIO V., che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
OSSERVA
Avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Benevento in data 15- 10-2008 che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione di querela nei confronti di LOMBARDI VINCENZO in ordine al reato di cui all’art. 388 c.p., commi 3 e 4, per avere deteriorato un’autovettura di sua proprietà sottoposta a pignoramento e affidata alla sua custodia, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per
Cassazione,deducendo a motivi del gravame, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento all’art. 152 c.p., non potendo ritenersi l’assenza della persona offesa all’udienza quale comportamento inequivocamente idoneo ad integrare la remissione della querela in fase processuale, perché in detta fase il querelante non ha l’obbligo di comparire a pena di tacita remissione di querela, anche perché la legge non ricollega alla sua assenza la predetta conseguenza, come ribadito da indirizzo più recente di questa Corte di legittimità,rispetto a quello indicato in sentenza. Il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e relativa trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento per il giudizio.
Ed invero, come esattamente dedotto nel ricorso,la decisione impugnata si ancora ad un indirizzo giurisprudenziale ormai superato da questa Corte di legittimità anche di recente, ed a Saz. Unite (cfr. S.U. 30-10-2008 n. 26 PG c/o Viele; Cass. pen. Sez. 2, 29.05.2009 n. 24526, Tshimbalanga ed altro). Va innanzitutto osservato che la sanzione dell’improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell’ordinamento vigente solo nel caso previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). Al di fuori di questa specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall’art. 152 c.p., non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso del giudice in tal senso, possa comportare l’improcedibilità dell’azione penale per ritenuta remissione tacita della querela.
Siffatta conseguente sanatoria non è in alcun modo contemplata e disciplinata nell’ordinamento vigente.
Com’è noto, infatti, l’art. 152 c.p., comma 2, dopo aver premesso che “la remissione è processuale o extraprocessuale”dispone che “la remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela”. È, quindi, evidente che deve trattarsi di “fatti” cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che come opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, “non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati”.
Nella specie, secondo quanto si rileva dall’impugnata sentenza, l’unico comportamento che viene in rilievo è la mancata comparizione in udienza del querelante, ossia un fatto che va correttamente situato nel processo e solo in questo; prima di questo non risulta alcun altro “fatto” che sia stato allegato, assodato, comprovato dal quale detta mancata comparizione possa essere considerata come effetto, consequenziale e logico di remissione.
Va, perciò, affermato il principio di diritto secondo cui, all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Benevento (in persona di giudice diverso da quello che ha emesso la decisione impugnata) per il giudizio.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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