Incapacità a testimoniare nei sinistri stradali

Cassazione, è incapace di testimoniare chi subisce un sinistro anche se è già stato risarcito
Corte di Cassazione Terza Sezione Civile – Sentenza 7 novembre 2012 – 14 febbraio 2013, n. 3642

La Suprema Corte di Cassazione ha emesso una importante sentenza in materia di sinistri stradali.
I Supremi Giudici hanno stabilito un principio di diritto molto interessante che chiarisce un argomento che ha spesso creato incertezze e divisioni giurisprudenziali.

La Terza Sezione Civile – Sentenza 7 novembre 2012 – 14 febbraio 2013, n. 3642 ha infatti spiegato che la vittima di un sinistro stradale è titolare titolare di un interesse giuridico personale, concreto e attuale che legittima sua presenza nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un altro danneggiato per lo stesso incidente e il fatto di aver dichiarato di aver ottenuto il risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni non esclude la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.

La Cassazione sull’incapacità di testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c. ha osservato che questa è dovuta solo in conseguenza dell’interesse giuridico attuale e concreto che, ex art. 100 c.p.c., legittima la partecipazione in giudizio da parte del testimone mentre un interesse di mero fatto influisce solo sulla veridicità della testimonianza attenendo unicamente alla attendibilità del teste.

Per i supremi giudici “chi è privo della capacita di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un “posterius” rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina, con la conseguenza che la fattispecie estintiva non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell’interesse previsto dall’art. 246 cod. proc. civ. come causa di incapacità a testimoniare”.

Sul punto si era espressa anche la corte costituzionale che spiegava che il succitato divieto era dettato dalle incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio.

Nella fattispecie in esame i giudici hanno dichiarato incapace l’unico teste presente al fatto poichè questo “ha subito danni in occasione dell’incidente in oggetto ed è pertanto portatore di un interesse concreto ed attuale che legittimerebbe la sua partecipazione in giudizio”.

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