Decreto del fare coordinato con la legge di conversione:lettura schematica

Tavole sinottiche delle modifiche al Codice di Procedura Civile contenute nel ‘decreto fare’ aggiornato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98.
Decreto ‘fare’: le modifiche al codice di procedura civile aggiornate con la legge di conversione

Pubblichiamo le tavole sinottiche con le modifiche apportate al Codice di Procedura Civile dal decreto n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n.63 della G.U. n. 194 del 20/08/2013).

Per quanto riguarda il CpC segnaliamo l’ulteriore modifica all’art. 185-bis dove scompare la norma che prevedeva che il rifiuto della proposta conciliativa potesse costituire comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio e l’estensione agli avvocati della nomina in caso di divisione a domanda congiunta.

Ricordiamo inoltre che è stato abrogato l’art. 80 che prevedeva la competenza esclusiva dei Fori di Milano, Roma e Napoli per le controversie in cui è parte una società con sede all’estero.

NOTA: per consultare le modifiche apportate al CpC prima della conversione in legge del decreto è disponibile questo articolo.

Art. 77 – Conciliazione Giudiziale
Nuovo art. 185-bis – Proposta di conciliazione del giudice

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo’ costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Art. 420 cpc Nuovo art. 420 cpc

Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

…OMISSIS…

Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

…OMISSIS…

Art. 78 – Misure per la tutela del credito
Art. 645 cpc – Opposizione Nuovo art. 645 cpc

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Art. 648 cpc – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione Nuovo art. 648 cpc

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’art. 642. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’art. 642. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Art. 78 comma 2)

le disposizioni di cui all’art. 78 si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell’art. 643 cpc, ultimo comma, successivamente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto n.69.

Art. 79 – Semplificazione della motivazione della sentenza civile
Art. 118 disp. att. cpc – Motivazione della sentenza

L’art. 79 del decreto n. 69 che modificava l’art. 118 disp. att. è stato abrogato dalla legge di conversione.

Art. 75 – Giudizi civili in Cassazione
Art. 70 cpc – Intervento in causa del pubblico ministero
Nuovo art. 70 cpc

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

[4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;] (*)

5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 14-25 giugno 1996, n. 214 (Gazz. Uff. 3 luglio 1996, n. 27), ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli», nei sensi di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970 e all’art. 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

[4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello;] (*)

5) negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

(*) v. nota a fianco
Art. 380-bis – Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio Nuovo art. 380-bis cpc

Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Art. 390 cpc Nuovo art. 390 cpc

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all’art. 375.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Art. 75, comma 2)

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (21 agosto 2013 n.d.r.).

Di seguito l’art. 76 ed il nuovo art. 791-bis CpC con l’evidenza delle modifiche apportate dalla legge di conversione.

Nuovo Art. 791-bis. cpc (Divisione a domanda congiunta)

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne’ sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare ((la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi)) sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. ((Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato)). Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti ((del presente codice)). Il giudice, con decreto, nomina il ((professionista incaricato))eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il ((professionista incaricato)) rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e’ reclamabile a norma dell’articolo 739.

Il ((professionista incaricato)), sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e da’ avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al ((Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3-bis)). Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il ((professionista incaricato)) predispone il progetto di divisione e ne da’ avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo’ ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al ((Libro quarto)), Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione e’ accolta il giudice da’ le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al ((professionista incaricato)).

Decorso il termine di cui al ((quarto comma)) senza che sia stata proposta opposizione, il ((professionista incaricato)) deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al ((professionista incaricato)) per gli adempimenti successivi.”.

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