Art.2 comma 17 lett.b Legge n.57/2016

Art.2 comma 17 lett.b Legge n.57/2016

individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che
possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei
decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano
nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati
in attuazione
della delega di cui all’articolo 1;
2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1),
inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale
e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo
alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa
assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e
nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di
competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di
tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1),
assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di
competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici
di pace in servizio;
prevedere che la disposizione di cui al presente
numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto
domanda ai sensi del numero 2);
5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente
alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennita’
spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale
continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno
successivo alla medesima data;

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