Il Giudice di Pace in Enciclopedia ( wikipedia)

Giudice di pace
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Il giudice di pace è un giudice non professionale chiamato a decidere cause minori, in ambito civile e penale. Alla denominazione corrispondono, però, significati diversi a seconda dell’ordinamento giuridico di riferimento.

La figura del giudice di pace trova la sua origine negli ordinamenti di common law: sorta in Inghilterra, dove il termine compare sin da 1361, si è poi diffusa negli altri paesi appartenenti a quest’area. Nel 1790 è stata adottata anche in Francia (dove è stata soppressa nel 1958) e, in seguito, da altri paesi di civil law, quali il Belgio, alcuni cantoni della Svizzera (ad esempio, Vaud) e, più recentemente, l’Italia (ma era già presente in alcuni stati pre-unitari).

In Italia il termine “giudice di pace” è stato adottato per indicare un magistrato onorario (comunemente detto “non togato”), nominato dal Ministro della Giustizia a seguito di una selezione per titoli, bandita, a livello distrettuale, dal Presidente della Corte di Appello, su conforme deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta. I giudici onorari sono citati nell’articolo 106 della Costituzione Italiana [1].

Una figura simile e con lo stesso nome era già presente in molti regni dell’Italia pre-unitaria, come nel Regno di Napoli, introdotta da Napoleone sull’esempio francese del juge de paix, ed originariamente nominato direttamente dall’imperatore. La sua figura permane anche nei primi decenni dell’unità d’Italia: era un giudice eletto direttamente dal popolo (rectius: dagli aventi diritto al voto, non esistendo, allora, il suffragio universale); “onnipotente e parzialissimo”, così definiva il giudice di pace il criminologo Cesare Lombroso nel narrare delle sanguinarie lotte fra partiti che si svolgevano durante le tornate elettorali.

Nell’Italia unita il giudice di pace venne abolito per essere poi sostituito dal giudice conciliatore che, per molti anni, rimarrà uno dei pochi magistrati onorari esistenti nell’ordinamento italiano, insieme al vice pretore onorario. Il reclutamento su base comunale, la pur capillare presenza, ma la poca preparazione giuridica, unite alle già ridottissime competenze per materia e valore, che si videro addirittura diminuire con il progredire della svalutazione monetaria, portarono ad una scarsa incisività dell’operato del giudice conciliatore.[2] Col tempo si rese improcastinabile una riforma della giustizia c.d. minore, anche per deflazionare il carico dei Tribunali maggiori dalle cause di minore entità. Tale riforma venne approvata con la legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modifiche (vedi Codice di procedura civile italiano).
Indice
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1 Figura ed istituzione
2 La competenza civile
2.1 Il procedimento civile
3 Competenza penale
4 Competenza amministrativa
5 Note
6 Collegamenti esterni
7 Bibliografia

Figura ed istituzione [modifica]

La legge del 1991 stabiliva l’organico dei giudici di pace in 4.690 unità, distribuite sul territorio nazionale in 845 sedi. Di fatto, attualmente, vi sono 2.369 giudici di pace, quindi circa il 50,5% dell’organico previsto, diversamente dai Giudici Onorari di Tribunale, pari al 68,5% e dai Vice Procuratori Onorari pari all’80,1% [3].

L’entrata in funzione dell’istituto venne più volte procrastinata fino a quando, il governo ruppe gli indugi fissandone l’avvio al 1 maggio 1995 (art. 49 L. 21.11.91 n. 374 come modificato dapprima dall’art. 1 L. 4 dicembre 1992 n. 477 e poi dall’art. 13 D.L. 7 ottobre 1994 n. 571 convertito con L. 673/1994).

I giudici di pace sono nominati a seguito di concorso per titoli, tra i laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni trenta e non superiore ai settanta (in origine erano previsti limiti di età più rigorosi, rispettivamente cinquanta e settanta anni), che abbiano cessato l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa e, se avvocati, purché non esercitino la professione forense nel circondario del tribunale dove ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale appartengono (la legge n° 374 del 1991 impediva la nomina a giudice di pace a quegli avvocati che esercitavano la professione nel distretto di Corte di appello). La legge prevede comunque che la nomina debba cadere su persone capaci di assolvere degnamente per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario. È previsto che venga selezionato un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso. Verranno nominati, fino a concorrenza del numero prefissato, coloro che avranno superato positivamente un periodo di tirocinio di tre mesi in materia civile e tre mesi in materia penale.

Oltre ad una base fissa, il giudice di pace viene retribuito con un compenso che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale. Dura in carica quattro anni, e tale periodo può essere rinnovato per due volte.

Al giudice di pace la legge attribuisce il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore e materia. Il verbale di conciliazione redatto dinanzi al giudice di pace ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio se eccede detta competenza.
La competenza civile [modifica]

In sede giurisdizionale il giudice di pace dirime, in materia civile, un’ampia gamma di controversie. In particolare, in base all’art.7 del codice di procedura civile (c.p.c.), il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 20.000,00 euro.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
4) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Il giudice di pace in base all’art. 113 c.p.c. decide secondo equità le cause il cui valore non supera i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari; negli altri casi decide secondo diritto.

In base all’art. 114 c.p.c. la causa può essere decisa secondo equità su richiesta delle parti.
Il procedimento civile [modifica]

Il procedimento davanti al giudice di pace è regolato prima di tutto dal seguente articolo:
« Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili. Articolo così sostituito dall’art. 22, L. 21 novembre 1991, n. 374. »

(art. 311 c.p.c. – Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)

L’art.313 c.p.c. disciplina l’eventualità che venga proposta querela di falso, che è di competenza del tribunale. In questo caso il giudice di pace, se accerta la rilevanza per il giudizio del documento impugnato, sospende il processo e rimette le parti davanti al tribunale, potendo però disporre di continuare il giudizio sulle parti della controversia non relative al documento.

L’art.316 c.p.c. stabilisce che la domanda davanti al giudice di pace si propone con atto di citazione ma si può proporre anche verbalmente, con verbale raccolto e redatto direttamente dall’ufficio dello stesso giudice di pace.

L’art. 82 c.p.c. stabilisce che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1000,00 ovvero anche di valore superiore se autorizzati dal giudice di pace in base alla natura ed entità della causa. Altrimenti occorre l’assistenza di un difensore. n.b. nelle opposizioni alle sanzioni amministrative (L. 689/81) la parte può sempre proporre ricorso e stare in giudizio personalmente cioè senza difensore.

L’art. 322 c.p.c. prevede la possibilità di fare un’istanza anche verbale al giudice di pace al fine di convocare per tentare la conciliazione in sede non contenziosa un soggetto con il quale vi sia in atto un contenzioso ancora stragiudiziale, che si vuole evitare con un accordo bonario che sfoci in seguito in una controversia giudiziale, cioè in una causa vera e propria.
Competenza penale [modifica]

Ancorché prevista dalla legge istitutiva, l’entrata in funzione del giudice di pace quale giudice penale venne vivacemente contrastata dall’avvocatura e, seppure in maniera più blanda, da una parte della magistratura.[5] Dal 2000 col D. Lgs. n. 274/2000, il giudice di pace esercitò la propria competenza in materia penale, relativamente a reati in genere di modesta entità, sia punibili a querela di parte, sia punibili d’ufficio. Fra questi, i reati di ingiuria, minaccia, percosse, diffamazione, danneggiamento (tutti nelle forme non aggravate), invasione di terreni o di edifici, lesioni colpose lievi, gravi o gravissime, lesioni volontarie che abbiano comportato una prognosi non superiore a venti giorni.

È previsto un particolare procedimento che impegna il giudice di pace a ricercare anzitutto la conciliazione delle parti: ove il tentativo non riesca, il giudice procede al dibattimento che si concluderà con una sentenza di non doversi procedere perché il fatto è di speciale tenuità, ovvero che il reato è estinto per avvenuta riparazione, con l’assoluzione o con la condanna a pena pecuniaria, alla permanenza domiciliare o ai lavori di pubblica utilità. Le pene irrogate dal giudice di pace sono state istituite ex novo dal decreto predetto, in quanto quelle del Codice penale, o delle altre leggi, sono sostituite, anche se prevedono pene detentive, in sanzioni pecuniarie, del genere da cui derivano. Non possono godere della sospensione condizionale.

Da ultimo, è stata attribuita al giudice di pace la convalida dei provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione emanati dal questore. Dal 2 gennaio 2008 tali provvedimenti sarebbero dovuti divenire tutti di competenza del Tribunale in composizione monocratica secondo quanto previsto dal decreto legge 29.12.2007, n. 249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2008; il decreto, tuttavia, non è stato convertito in legge.e la competenza è rimasta solo per quanto riguarda i cittadini comunitari.

Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (a decorrere dall’8 agosto 2009), è di competenza del Giudice di Pace il nuovo reato di immigrazione clandestina per il quale è previsto un particolare procedimento “a presentazione immediata” in udienza. Il nuovo reato però prevede come condanna una ammenda o la pena sostitutiva dell’espulsione dal territorio italiano in ossequio al principio che il Giudice di Pace non può irrogare pene detentive.
Competenza amministrativa [modifica]

Il Giudice di pace è competente per materia a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa per violazione di disposizioni del Codice della strada (articoli 204-bis e 205 C.d.S.). Il Giudice di pace è inoltre competente per valore, sino alla somma di € 15.493, in materia di opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie, in base agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.150/2011, ad esclusione delle fattispecie riservate, per materia, al Tribunale (ad esempio non è competente in materia di ordinanze-ingiunzione emesse dalla Direzione provinciale del lavoro, ed in genere avverso tutti i ricorsi in materia di lavoro e previdenza sociale).

La competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione ed è retta dal principio di inderogabilità, vale a dire dal divieto delle parti di introdurre la causa dinanzi al giudice territorialmente non competente (rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale inderogabile).
Note [modifica]

^ http://it.wikisource.org/wiki/L.cost._18_ottobre_2001,_n._3_-_Modifiche_al_titolo_V_della_parte_seconda_della_Costituzione articolo 116, modif.2001
^ Il limite di competenza di valore fissato nel codice di procedura civile del 1942 in lire 1.000 fu gradatamente aumentato a 50.000 lire, un limite tuttavia estremamente ridotto per una controversia giudiziale.
^ Fonte: CSM, Organico della magistratura onoraria, consultibile sul sito www.csm.it.aggiornato dal nostro sito di UDGdP

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