Immigrazione:ingresso in Italia esonero visto di ingresso-passaporto-carta di soggiorno

Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3696 del 14/02/2013

Min. Interno (Avv. Gen. Stato) contro xxxx (Parigino ed altri)
(Cassa con rinvio, App. Firenze, 26/05/2011)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Ingresso nel territorio nazionale di un cittadino straniero in regime di esonero dal visto di ingresso – Condizioni – Passaporto – Sufficienza – Limiti – Possibilità di richiedere la carta di soggiorno – Condizioni – Fondamento.

In materia di immigrazione, l’art. 1, n. 2, del d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito nella legge 2 agosto 2011 n. 129, che ha completato il recepimento della direttiva 2004/38/CE, attuata con d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, ha soppresso l’espressione “nonché del visto di ingresso quando richiesto”, contenuta all’art. 9, comma 5, lett. A ed all’art. 10, comma 3, lett. A. Ne consegue che il cittadino appartenente a paese in regime di esonero dal visto di ingresso, ex art. 1 Reg. 539/2001/CE, può sia accedere, senza altro documento che il passaporto, sul territorio nazionale ed ivi trattenersi per tre mesi, sia, nella sussistenza del requisito di merito della vivenza a carico, chiedere il rilascio della carta di soggiorno ex art.10, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2007, non potendosi affermare che esista nei suoi confronti una ipotesi di richiesta “speciale” del visto di ingresso, posto che la necessità di munirsi di un visto, correlata alla durata quinquiennale della carta di soggiorno che si richiede, prevarrebbe sulla normativa eccezionale di esonero da alcun visto, giustificata dal breve soggiorno di tre mesi per esigenze transitorie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30
Direttive del Consiglio CEE 30/04/2004 num. 38
Decreto Legge 23/06/2011 num. 89 art. 1 bis
Legge 02/08/2011 num. 129

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