Corruzione in atti giudiziari

Sez. 6, Sentenza n. 13048 del 25/02/2013 Ud. (dep. 21/03/2013 ) Rv. 255605

(Annulla con rinvio, App. Lecce, 07/11/2011)
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTI – DEI PUBBLICI UFFICIALI – CORRUZIONE – MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO – Accordo di massima sulla ricompensa da versare – Consumazione del reato – Configurabilità – Fattispecie.

Il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell’atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell’accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari in un caso in cui un avvocato aveva sollecitato l’intervento della polizia, dopo aver già concordato con un giudice di pace il pagamento di una somma di denaro per due sentenze da emettere in procedimenti civili, anche se successivamente per una delle due decisioni si era deciso di rinunciare ad eseguire l’accordo già raggiunto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318
Cod. Pen. art. 319
Cod. Pen. art. 319 ter

Massime precedenti Vedi: N. 17222 del 1989 Rv. 182781, N. 10092 del 1990 Rv. 184849

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246583

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