Sentenza Giudice di Pace Milano su indennità forfettaria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NO!vIE DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Il giudice di pace avv. Silvana Savoldelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al nO 1902/2013 di Ruolo Generale
PROMOSSADA
……….., (c.f. ………) residente a Milano, …….., che dichiara di stare in giudizio personalmente.
Attore
CONTRO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Milano, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura stessa a Milano, via Freguglia n° lO.
Convenuto
OGGETTO: Pagamento somma
CONCLUSIONI PER L’ATTORE: Come di seguito.
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N.R.G.1902/2013
X Y contro MINISTERO GIUSTIZIA
Per l’attore:
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni diversa domanda o
ecceZIOne,

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_ _ Dato atto del “giudicato” formatosi tra le stesse parti (Sent. n.
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11842/11 GdP di Milano) e, comunque, accertata l’illegittimità del
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mancato (o parziale) riconoscimento del diritto dell’attore all’indennità
~forfettaria di cui all’art. Il della L. 21 novembre 1991, n. 374,
condannare il convenuto Ministero della Giustizia a corrispondere
all’ attore, per i l periodo 1 agosto/15 settembre 2012, la somma di €
370,09 oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo; Con vittoria delle spese processuali.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Voglia il giudice adito respingere la pretesa di controparte in quanto infondata, confermando la legittimità dell’operato del Ministero.
Vinte le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
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Con atto di citazione notificato il24/12/2012l’attore conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo che venisse accertata l’illegittimità del mancato riconoscimento del suo diritto a percepire interamente l’indennità forfettaria mensile stabilita dall’art. Il L. 21/11/1991 nO 374, per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012 per complessivi € 370,09.
Deduceva l’attore a sostegno delle domande, di svolgere l’attività di Giudice di Pace presso l’ufficio di Milano.
Evidenziava come l’art. Il comma 3 L. 374/91 prevedesse la corresponsione di una indennità forfettaria mensile di f 500.000 ( ora€ ~§~,23 ) “per ciascun mese di eflettivo servizio a titolo di rimborso
per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento
ervizi generali di istituto”.
. evidenziava ancora come lo stesso Ministero convenuto, con la Circolare 15/03/2006 proveniente dal Capo Dipartimento Affari di Giustizia, avesse specificato la non débenza della predetta indennità solamente nei casi in cui il magistrato onorario, pur formalmente in carica, non sia ancora chiamato ad esercitare in concreto le funzioni, oppure quando egli sia assente per una qualsiasi causa, regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore.
Ciò posto si doleva del fatto che per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012 gli fossero state corrisposte solo € 404,60 lorde anziché € 774,69, nonostante avesse svolto funzioni giurisdizionali inerenti all’ufficio.
Di conseguenza chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della differenza, pari ad € 370,09.
Si costituiva in giudizio il convenuto negando ogni addebito ed aìlermando che l’indennità in questione non fosse dovuta per il
. .
periodo di sospensione feriale.
In proposito sottolineava come l’indennità forfettaria spettasse solo per i periodi di effettivo servizio e non anche per i giorni in cui i giudici di pace godano di un periodo di esenzione dall’attività, dovuta proprio alla sospensione feriale delle udienze ordinarie.
Chiariva come detta indennità non fosse fissa, ma calcolata in trentesimi in ragione dei giorni di effettivo servizio e che quest’ultima
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circostanza fosse una condizione meludibile per potersi procedere alla corresponsione dell’indennità.
Precisava ancora che per effettivo servizio dovesse intendersi la celebrazione di udienze, la presenza in ufficio per compiti istituzionali o comunque la garanzia di ilmnediata reperibilità del giudice di pace, ancorchè non presènte fisicamente.
Poiché dette ipotesi non si erano verificate nel caso concreto, chiedeva il rigetto delle domande attrici.
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del giorno 05/03/2013, sulle conclusioni come sopra rassegnate.
Tanto in fatto.
Nel merito le domande del dott. Xy sono fondate e meritevoli di accoglimento.
Risulta infatti che l’attore già in passato abbia sottoposto la medesima questione al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Per la precisione con sentenza n° 111842/20 Il il giudice dì pace di Milano aveva già accertato il diritto del dott. X y a percepire per intero l’indennità forfettaria mensile.
Nelcaso particolare si trattava dell’indennità relativa al periodo estivo pergli anni dal 2007 al 2010 compresi, e le argomentazioni delle parti identiche a quelle esposte nel presente procedimento.
Nella circostanza, come nella presente, risultava che l’attore, pur
J\’ avendo celebrato alcuna udienza, avesse comunque svolto compiti
1stituzionali, come quelli di fissazione di udienze o di emissione di decreti ingiuntivi.
Nella citata sentenza si legge che: ” … tale compenso forfettario spetti al giudice, indipendentemente dalla sua presenza in ufficio, anche per il periodo di interruzione feriale delle udienze Agosto-Settembre … “. La sentenza in questione non è stata impugnata ed è quindi divenuta cosa giudicata.
Di conseguenza a questo giudice è preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, come più volte già stabilito in proposito dalla S.C.
” .. l’accertamento già compiuto in ordine a una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo .. ” ( Cass. N° 04352 del 03/03/2004 ).
Nel caso che ci occupa il solo petitum è parzialmente diverso perchè attiene ad anni differenti rispetto a quelli oggetto della sentenza

nC111842/11, ma non v’è dubbio che l’accertamento del diritto attoreo a percepire per intero l’indennità forfettaria mensile anche nel periodo di sospensione feriale delle udienze, sia già avvenuto e non possa essere nuovamente posto in discussione.
Di conseguenza le domande dell’attore che sono dirette ad ottenere la
condanna del Ministero convenuto al pagamento della medesima indennità, seppure riferita ad un’annualità successiva rispetto a quella oggetto del precedente giudizio, dovranno essere accolte.
Poiché dalla documentazione allegata risulta che l’attore per il periodo Luglio, Agosto, Settembre 2012 a fronte di € 774,69 dovute abbia percepito solo il minore importo di € 404,60, il Ministero della Giustizia dovrà essere condannato a pagare all’attore la residua somma di € 370,09, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.
LVGiudice di pace di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da x y contro Ministero della Giustizia, in persona del ministro in carica, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa così provvede: accoglie le domande attrici e per l’effetto condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro in carica, a corrispondere all’attore l’importo di € 370,09 oltre interessi
legali dal dovuto al saldo.
Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere all’attore le spese di
lite che liquida in complessivi € 150,00.
Milano, 26 Marzo 2013.
Il giudice di Pace Avv. Silvana Savoldelli

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