Giurisprudenza sul danno biologico
La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza 25 febbraio – 7 giugno 2011, n. 12408 ha sancito l’applicabilità su tutto il territorio nazionale delle tabelle milanesi relative
alla determinazione dei danni non patrimoniali da sinistro stradale, specificando però ” Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il
danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti
dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l’aumento da parte del giudice, “in misura non
superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (art. 139, comma 3).”