Mediazione ( prime applicazioni dei giudici di pace)

Il Giudice di pace
letti gli atti, sentite le parti,
CONSIDERATO che ai sensi del d.lgs. 4.3.2010 n.28 sono soggette a procedimento di
mediazione obbligatoria le controversie in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
RILEVATO che la domanda giudiziale,
 ha ad oggetto una delle materie di cui al primo comma dell’art.5 del d.lgs.
n.28/10;
 è stata proposta in data successiva all’entrata in vigore delle disposizioni del
citato decreto legislativo;
 ed è quindi soggetta alla disciplina della mediazione obbligatoria;
RITENUTO che conseguentemente parte attorea avrebbe dovuto preliminarmente
esperire il procedimento di mediazione indicato da quest’ultima norma;
RITENUTO che anche in caso di domande avanzate da soggetti diversi dall’attore va
applicata la disciplina di cui all’art.5 primo comma d.lgs. N. 28/2010 giacché la legge
non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o
del terzo);
RILEVATO che dagli atti non risulta esperito il procedimento di mediazione.
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5, 1° comma, D.Lgs 28/2010, “L’esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale”, con la precisazione che “L’improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza” e che alla stregua di tali previsioni normative è, pertanto, imposto a questo
giudice il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità della domanda;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, 1° comma, prevede inoltre che “Il giudice ove
rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è ancora conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”;
RITENUTO che nella fattispecie sussista una condizione di procedibilità della domanda,
dovendosi,quindi, assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione,
con contestuale fissazione dell’udienza per una data successiva alla scadenza del
termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs 28/2010, (che nel caso
di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice – ai
sensi del secondo comma del predetto art. 6 );
EVIDENZIATO,inoltre, che per espressa previsione dello stesso art. 6, 2° comma, su
citato, il termine previsto dal comma 1 “…anche nei casi in cui il giudice dispone il
rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5,
Proc. N._______/_____
Riservata udienza ___________
non è soggetto a sospensione feriale”, sicché il computo inerente la determinazione
della data per la fissazione dell’udienza deve prescindere dalla considerazione della
sospensione feriale dei termini;
ATTESO che si procede, nei termini suesposti, nell’ambito del PRIMO comma di cui
all’art.5 d.lgs.n. 28/2010, di talché in ogni caso la parte sottopostavi dovrà comparire
davanti al mediatore (cfr.art.3 DM 145/2011, il mediatore svolge l’incontro con la parte
istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la
segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo
all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e
mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo); e che in caso di mancata partecipazione alla convocazione, senza
giustificato motivo, il Giudice condanna la parte assente al pagamento di una somma
corrispondente all’importo del contributo unificato dovuto per il giudizio,art.8 d.lgs.
n.28/10 come modificato dalla L. n. 148/2011);
RITENUTO opportuno :
 FISSARE il termine fino al quindicesimo giorno da oggi per depositare presso un
organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima
vi proceda, la domanda di cui all’art.5 primo e secondo comma del d.lgs.n.28/2010;
 AVVERTIRE le parti che, in mancanza di esperimento del procedimento di
mediazione obbligatoria, la domanda sarà dichiarata improcedibile;
P.Q.M.
 INVITA le parti alla media-conciliazione della controversia sulla domanda;
 INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente
ordinanza nei termini di cui all’art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;
 INFORMA le parti che l’istante nella mediazione obbligatoria dovrà comparire
davanti al mediatore anche in mancanza di adesione della parte chiamata in
mediazione e che, in ogni forma di mediazione, il Giudice condanna la parte costituita
che non ha partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione al
versamento all’Erario di una somma parti al contributo unificato dovuto per il giudizio;
 DISPONE la comparizione delle parti personalmente in mancanza di
esperimento della media-conciliazione;
 FISSA termine fino al quindicesimo giorno da oggi ( o dalla comunicazione della
presente ordinanza) per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle
parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui all’art.5
del d.lgs.n.28/2010;
 RINVIA all’udienza del __________ ora di rito, per l’eventuale prosecuzione del
giudizio e/o per i provvedimenti consequenziali.

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