Testo Unico Spese di Giustizia:indennità magistrati onorari anteriori alla cd. Riforma Cartabia

Il Testo Unico sulle spese di Giustizia (D.P.R. 30 Maggio 2002 n° 115) è il punto di partenza per questa indagine.

Il Titolo XI, del suddetto T.U. è rubricato “Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili” e all’art. 64 vengono indicati i criteri per il calcolo di quanto andiamo cercando.
Si riporta l’articolo in questione:

Art. 64
Indennità dei magistrati onorari

1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.

E’ evidente, pertanto, che per ogni diversa tipologia di magistrato onorario si farà riferimento ad una modalità diversa di calcolo dell’indennità spettante. Vediamole singolarmente.

A) Giudice di Pace e coordinatore di GdP
Il testo unico fa richiamo alla Legge 21/11/1991 n. 374, in particolare all’art. 11 e 15. Riportiamo qui di seguito l’art. 11.

Art. 11
Indennità spettanti al giudice di pace.

1. L’ufficio del giudice di pace è onorario.
2. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un’indennità di euro 36,15 per ciascuna udienza civile o penale, anche se non dibattimentale, e per l’attività di apposizione dei sigilli, nonché di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo.
3. È altresì dovuta un’indennità di euro 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto. Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l’anno. Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20.
3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di euro 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l’indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato.
3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l’emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l’incompetenza, di cui all’articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento, di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;
h) decisione sull’opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell’autorizzazione .
3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10.
4. L’ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, nonché 3-quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell’articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui.

La norma è piuttosto articolata e introduce una lunga serie di variabili decisamente difficili da considerare in astratto (mentre nel caso concreto basterà tenere conto di tutta l’attività svolta).
Si dica che, riassumendo, pur prevedendosi una indennità pari ad euro 36,15 per ciascuna udienza civile o penale oltre ad € 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese, il massimo tetto raggiugibile da un Giudice di Pace sarà sempre e comunque € 72.000,00 lordi annui. In tempi di crisi come gli attuali non sono comunque pochi.

L’art. 15 della Legge 21/11/1991 n. 374 prevede, invece, il compenso spettante al Coordinatore dei Giudici di Pace, avente compiti di direzione e coordinamento dell’ufficio.
Per completezza si riporta l’art. 15 per intero.

Art. 15
Coordinatore dell’ufficio del giudice di pace.

1. Nel caso in cui all’ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell’incarico o, a parità di date, il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento.
2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all’assegnazione degli affari e, d’intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell’ufficio.
2-bis. Al coordinatore spetta un’indennità di presenza mensile per l’effettivo esercizio delle funzioni di euro 129,11 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di euro 206,58 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di euro 309,87 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di euro 387, 34 per tutti gli altri uffici.
2-ter. L’indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all’ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.

B) Giudici Onorari di Tribunale (G.O.T.) – Vice Procuratori Onorari (V.P.O.)
Abbiamo visto che il TU Spese di Giustizia rimanda alle disposizioni del Decreto Legislativo del 28/07/1989 n. 273 la regolazione delle indennità spettanti ai Giudici Onorari di Tribunale.
L’art. 4 del predetto Decreto Legislativo disciplina le indennità spettanti ai Giudici Onorari di Tribunale e ai Vice Procuratori Onorari
Riportiamo, come sempre, l’articolo per esteso.

Art. 4

1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un’indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.
1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore.
2. Ai vice procuratori onorari spetta un’indennità giornaliera di euro 98 per l’espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:
a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;
b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.
2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un’ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.
2-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l’espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica.
3. L’ammontare delle indennità previste dai commi 1 e 2 può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
4. La spesa relativa graverà sul capitolo 1589 del bilancio del ministero di grazia e giustizia.
5. Sono abrogati gli articoli 32 comma 2 e 208 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 .

Il criterio è diverso rispetto a quanto previsto per i giudici di pace; anziché prevedere una indennità per ogni singola attività, viene conglobato il compenso in una unica cifra, di € 98,00 per l’attività espletata dal G.O.T. o V.P.O. nella giornata. Tuttavia, qualora l’attività superi le 5 ore, il compenso raddoppia, aggiungendosi altri 98 euro.

C) Giudici Onorari Aggregati.
Esiste anche la figura del Giudice Onorario Aggregato, introdotta in via eccezionale nel 1997 per aiutare lo smaltimento dell’arretrato delle Corti italiane.
Il compenso di questa categoria di magistrati onorari è disciplinato dalla Legge del 22/07/1997 n. 276, in particolare dall’art. 8, che, riportiamo per esteso.

Art. 8
Stato giuridico, indennità e trattamento previdenziale.

1. I giudici onorari aggregati hanno lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, da corrispondere ogni tre mesi.
3. L’indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili.
4. Il Ministero di grazia e giustizia provvede al rimborso, all’ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge. Per i giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso, direttamente all’avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
5. L’indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576 , quale reddito professionale.

Qui il compenso viene calcolato con modalità ancora diverse. I 20 milioni delle vecchie lire sono oggi 10.329,14 euro, da corrispondersi in rate mensili di € 129,11.

FacebookTwitterEmailTelegramShare