Giurisprudenza Cassazione Penale direttiva CE n.115/2008 immigrazione(Sanchez)

Cass. Pen., Sez. I, ud. 13 marzo 2012 (dep.2 aprile 2012), n. 12220 Pres. Bardovagni, Rel. Zampetti, ric. Sanchez Sanchez
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Sanchez Sanchez Josè Ramon
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 luglio 2011 omissis
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni D’Angelo,
che ha concluso il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Omissis
Omissis
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ciò detto, deve peraltro rilevare questa Corte come il fatto ascritto al Sanchez Sanchez non sia più previsto dalla legge come reato. In data 25.12.2010, infatti, ha acquistato diretta efficacia nell’ordinamento interno italiano la Direttiva Comunitaria in materia di immigrazione n. 115/2008, per scadenza del termine di adeguamento. La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la nota pronuncia 28.4.2011 nella causa El Dridi ha accertato, con l’autorità che le è propria in materia, l’incompatibilità del diritto interno italiano in materia di immigrazione con detta Direttiva. Tra le disposizioni di quest’ultima, qui interessa quella di cui all’art. 11, paragrafo 2, secondo cui “la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera i cinque anni”. E’ di tutta evidenza, allora, come si ponga in insanabile contrasto con la vincolante Direttiva europea la normativa italiana di cui all’art. 13 D.L.vo 286/98 che pone il divieto di reingresso per dieci anni e, comunque, per un tempo non inferiore ai cinque anni. Nella fattispecie il Sanchez Sanchez ha fatto rientro in Italia (pur essendo stato espulso nel Luglio 2004) ben dopo i cinque anni (a quasi sette ani di distanza), per cui, doverosamente disapplicata la normativa interna, l’imputato ricorrente deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L’impugnata sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio per detta causa.
Omissis

FacebookTwitterEmailTelegramShare