Ultimi emendamenti al ddl 1738 in discussione all’assemblea del Senato oggi 8 marzo 2016

senato3SENATO DELLA REPUBBLICA
7 MARZO 2016
XVII LEGISLATURA
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (1738)
EMENDAMENTI2.701 (testo corretto)
Il Relatore
Al comma 5, lettere b), e c), sostituire le parole: «che abbia maturato
il primo quadriennio», con le seguenti: «che abbia svolto i primi due anni
dell’incarico».
Conseguentemente al comma 7:
alla lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le
seguenti: «per un altro quadriennio»;
alla lettera d), sostituire le parole: «i dodici anni», con le seguenti:
«gli otto anni»;
alla lettera e), sostituire le parole: «dei primi quattro anni», con le
seguenti: «dei primi due anni»;
dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni
sia riconosciuto un titolo di preferenza a parita` di merito, a norma
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato».

BOZZE DI STAMPA
7 marzo 2016
N. 2
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (1738)
EMENDAMENTI
Art. 1.
1.4
Stefani, Centinaio
Al comm
a 1, alla lettera f), sopprimere la parola: «massima» e conseguentemente
dopo la parola: «dell’incarico» inserire l’altra: «rinnovabile».
1.5
Stefani, Centinaio
Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale
qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e la durata
dei processi innanzi al giudice di pace si attesti notevolmente al di sotto
dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, di applicare, con suo
decreto, uno o piu` giudici di pace, previo loro consenso, al Tribunale al
fine di definire i processi pendenti».
Tip. Senato
— 2 —
1.8
Romano
Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:
«m-bis prevedere e regolamentare gli indirizzi di coordinamento
degli uffici del giudice di pace anche delegando i giudici di pace in servizio
considerati i diritti poziori;».
1.9
Stefani, Centinaio
Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:
«m-bis) prevedere e regolamentare il potere del coordinatore dei
giudici di pace».
1.12
Stefani, Centinaio
Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:
«p) ampliare, nel settore penale la competenza dell’ufficio del giudice
di pace, ed ampliare nel settore civile la competenza dell’ufficio del
giudice di pace, per materia e per valore, ed estendere i casi di decisione
secondo equita`».
1.18
Stefani, Centinaio
Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:
«q-bis) prevedere che, in attuazione dell’articolo 116, comma 3
della Costituzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, deve essere concluso un accordo nella Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano per l’attribuzione alle regioni dell’organizzazione degli uffici
del Giudice di Pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella materia
detta e` presa dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».
— 3 —
Conseguentemente all’articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le spese sostenute dalle Regioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera q-bis), sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla
base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici
del giudice di pace».
1.300
De Cristofaro, Petraglia, Mussini
Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
«r-bis. prevedere che i giudici onorari di pace che godono del regime
transitorio previsto nella lettera r) del presente comma, possano essere assegnati,
a domanda, nell’ufficio per il processo».
Art. 2.
2.2
Stefani, Centinaio
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace»
con «giudici di pace»;
e conseguentemente «giudici onorari di pace» con «giudici di pace»
ovunque ricorrano.
2.8
Stefani, Centinaio
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di
pace e` fissato in 2.700 posti; entro tale limite, e` determinata, entro tre
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la
pianta organica degli uffici del giudice di pace».
— 4 —
Conseguentemente inserire il seguente comma:
16-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche
antecedentemente, all’entrata in vigore della presente legge, e` equiparato
al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni
ai fini dell’ammissione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica
ed alle magistrature amministrative e contabili.
2.9
Stefani, Centinaio
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del
giudice di pace e` fissato in 2.500 posti; entro tale limite, e` determinata,
entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura,
la pianta organica degli uffici del giudice di pace».
2.11
Cappelletti, Buccarella
Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo
concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del
giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il
decreto legislativo n. 156 del 2012, sino ad un massimo di 2.500 unita`».
2.300
De Cristofaro, Petraglia
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sino
ad un massimo di 2.500 unita`».
— 5 —
2.301
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
«8-bis) dell’aver cessato o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione
delle funzioni di magistrato onorario, l’esercizio di qualsiasi attivita`
lavorativa dipendente, pubblica o privata».
2.302
Mussini
Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3.
2.303 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 3, dopo la lettere c) inserire la seguente:
«c-bis) prevedere che coloro che hanno concluso, con esito positivo,
lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 e` riconosciuto titolo di preferenza assoluta
per la nomina a magistrato onorario».
2.24
Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan
Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, alle
sanzioni disciplinari ai magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice
di pace nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta si provvede
con Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura, su proposta dei Presidenti delle Giunte regionali,
osservate le altre norme in materia stabilite dall’ordinamento giudiziario
e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge; prevedere
che per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari
che hanno sede nel capoluogo della citta` di Bolzano sia richiesta inoltre
adeguata conoscenza della lingua tedesca e l’appartenenza ad uno dei
tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1956, n. 752».
— 6 —
2.26
Stefani, Centinaio
Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «Consiglio giudiziario»
con le seguenti: «Consiglio giudiziario, nella composizione di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».
2.27
Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «disciplinare la durata e
le modalita` di svolgimento del tirocinio», con le seguenti: «disciplinare le
modalita` di svolgimento del tirocinio di durata semestrale».
2.28
Stefani, Centinaio
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso
dello stesso non e` dovuta alcuna forma di indennita`» con le seguenti: »stabilendo
che ai partecipanti al tirocinio e` corrisposta un’indennita` pari ad
euro 80,00 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio
ed e` altresı` assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione
ai corsi teorico-pratici»;
e conseguentemente all’articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere, il
seguente:
«2-bis. A1 fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalita`
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), e` disposto per gli anni
2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All’onere di cui
al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie
iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui
all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
Missioni di spesa di ciascun Ministero».
2.29
Stefani, Centinaio
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso
dello stesso non e` dovuta alcuna forma di indennita`» con le seguenti: «stabilendo
che ai partecipanti al tirocinio e` corrisposta un’indennita` pari ad
— 7 —
euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio
ed e` altresı` assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione
ai corsi teorico-pratici»;
e conseguentemente all’articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere, il
seguente:
«2-bis) Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalita`
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), e` disposto per gli anni 2015 e
2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All’onere di cui al precedente
periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte
a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni
di spesa di ciascun Ministero».
2.45
Stefani, Centinaio
Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.49
Stefani, Centinaio
Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «salvo
quelli specificatamente individuati in considerazione della loro semplicita`
».
2.57
Stefani, Centinaio
Al comma 5, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: «tassativi
».
— 8 —
2.61
Stefani, Centinaio
Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le parole: «ogni caso il
giudice di pace non puo` svolgere la funzione di giudice relatore».
2.700
Il Relatore
Al comma 5, lettere b), dopo le parole: «collegio giudicante delle sezioni
specializzate;», inserire le seguenti: «dall’attuazione delle disposizioni
della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;».
2.63
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1),
siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell’incarico e,
in casi di necessita`, dai magistrati onorari gia` confermati, secondo oggettivi
criteri di turnazione e, comunque, per non piu` di sei mesi».
2.58
Stefani, Centinaio
Al comma 5, lettera c), secondo periodo, sopprimere la parola: «tassativi
».
2.66
Stefani, Centinaio
Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «di regola».
— 9 —
2.67
Stefani, Centinaio
Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «salvo tipologie
di reati da individuare specificatamente, anche in considerazione
della modesta offensivita` degli stessi,».
2.68
Mussini
Al comma 6, lettera b), numero 2, sopprimere le seguenti parole:
«salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione
della modesta offensivita` degli stessi,».
2.71
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1),
siano svolte da Vice Procuratori onorari nel primo quadriennio dell’incarico
e, in casi di necessita`, dai Vice Procuratori onorari gia` confermati secondo
oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non piu` di sei
mesi».
2.72
Stefani, Centinaio
Al comma 7, lettera a), sopprimere la parola: «imprescindibilmente».
2.76
Stefani, Centinaio
Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente:
«cinque».
— 10 —
2.701
Il Relatore
Al comma 7, alla lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni
», con le seguenti: «per un altro quadriennio».
Conseguentemente:
alla lettera d), sostituire le parole: «i dodici anni» con le seguenti:
«gli otto anni»;
alla lettera e), sostituire le parole: «dei primi quattro anni» con le
seguenti: «dei primi due anni»;
dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni
sia riconosciuto un titolo di preferenza a parita` di merito, a norma
dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato».
2.81
Stefani, Centinaio
Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni
» con le seguenti: «per ulteriori quinquenni, fino al raggiungimento
dei limiti di eta`».
2.91
Stefani, Centinaio
Al comma 7, sopprimere la lettera d).
2.304
Bruni
Al comma 7, lettera e), dopo le parole: «all’ufficio per il processo»,
aggiungere le seguenti: «, fatta salva la possibilita` al termine del primo
biennio che, agli stessi, previa positiva verifica della professionalita` da
parte della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario di cui alla lettera
q) del comma 1 dell’articolo 1, sia consentito l’esercizio diretto delle funzioni
giudiziarie».
— 11 —
2.102
Stefani, Centinaio
Al comma 7, lettera g), sostituire la parola: «sessantacinquesimo»
con la: seguente: settantesimo.
2.305
Bruni
Al comma 7, lettera g), sostituire le parole: «sessantacinquesimo
anno» con le seguenti: «settantesimo anno».
2.306
Romano
Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «procure della Repubblica.»
aggiungere, in fine, le seguenti: «, tenuto conto dell’assenso dell’interessato.
».
2.105
Cappelletti, Buccarella
Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati
nell’incarico per piu` periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento
del settantesimo anno di eta` con decorrenza dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo stesso».
2.307
Romano
Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni
» aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvo che si tratti di impedimento
temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».
— 12 —
2.108
Cappelletti, Buccarella
Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo
che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei
mesi».
2.308
De Cristofaro, Petraglia
Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore
a 6 mesi».
2.309
Romano
Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) prevedere che a tutti i magistrati onorari e ai giudici pace si
applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista
dall’articolo 9, legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni,
salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore
a sei mesi;».
2.112
Stefani, Centinaio
Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «in particolare quando
non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal
procuratore della Repubblica».
2.118
Stefani, Centinaio
Al comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente: «prevedere che
la qualifica di coordinatore venga assunta da un giudice di pace, il quale
provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo.
Il presidente del tribunale si limita ed emanare direttive al
— 13 —
fine di coordinare le attivita` del Tribunale con quelle proprie dell’ufficio
del giudice di pace».
2.120
Stefani, Centinaio
Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «presidente del tribunale
» con le seguenti: «coordinatore dei giudici di pace».
2.121
Stefani, Centinaio
Al comma 12, sopprimere la lettera d).
2.310
De Cristofaro, Petraglia
Al comma 12, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od
onorari».
2.311 (testo 2)
Il Relatore
Sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera n), il Governo si attiene ai seguenti princı`pi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’indennita` dei magistrati onorari si compone di
una parte fissa e di una parte variabile;
b) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento
dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di una parte
fissa dell’indennita` in misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di
funzioni giurisdizionali;
c) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento
dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di una parte
fissa dell’indennita` in misura inferiore a quella prevista per le funzioni
esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);
d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge piu` compiti
e funzioni tra quelli previsti alle lettere b) e c) del presente comma venga
— 14 —
corrisposta la parte fissa dell’indennita` riconosciuta per le funzioni o i
compiti svolti in via prevalente;
e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono
gli obiettivi fissati a norma della lettera f) del presente comma deve essere
corrisposta la parte variabile dell’indennita` in misura non inferiore al quindici
per cento e non superiore al cinquanta per cento della parte fissa dovuta
a norma delle lettere b) e c) del presente comma, anche in relazione
al grado di raggiungimento degli obiettivi;
f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della
Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in
via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito
provvedimento gli obiettivi da raggiungere nell’anno solare e lo comunicano
alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera q),
del comma 1, dell’articolo 1;
g) prevedere che al termine, dell’anno, il Presidente del tribunale e
il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi,
adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte
variabile dell’indennita`, che comunicano alla sezione autonoma del consiglio
giudiziario di cui alla lettera q), del comma 1, dell’articolo 1;
h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i
compiti e le attivita` agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma
della lettera f) del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennita`
siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilita` dell’incarico
onorario con lo svolgimento di altre attivita` lavorative;
i) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale
compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza
pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure
incidenti sull’indennita`».
2.126
Stefani, Centinaio
Al comma 13, lettera a), dopo la parola: «misura» inserire la seguente:
«lievemente».
2.127
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a
meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo
impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».
— 15 —
2.128
Stefani, Centinaio
Al comma 13, lettera b), dopo la parola: «misura» inserire la seguente:
«lievemente».
2.129
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a
meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo
impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».
2.131
Stefani, Centinaio
Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori
onorari e` composto da un’indennita` fissa non inferiore ad euro
36.000,00 annui lordi e dalle indennita` variabili correlate al numero dei
provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili.
2.133
Romano
Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) prevedere un’indennita` fissa annua commisurata al magistrato
di tribunale di prima nomina, ed un’indennita` variabile che non superi
la prima valutazione di professionalita` del predetto, salvo gli aumenti
ISTAT come per legge;».
2.134
Romano
Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) prevedere un’indennita` fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere
in dodici mensilita` ed un’indennita` variabile previa verifica, da
parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte
del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti;».
2.312
De Cristofaro, Petraglia
Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) prevedere un’indennita` fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere
in 12 mensilita` ed un’indennita` variabile previa verifica, da parte
del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore
della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti».
2.136
Stefani, Centinaio
Al comma 13, sopprimere la lettera d).
2.138
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 13, sopprimere la lettera e).
2.139
Stefani, Centinaio
Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale
compatibile con la natura onoraria dell’incarico, ed all’onere
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione
delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell’ambito
delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».
— 16 —
2.313
De Cristofaro, Petraglia
Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) prevedere che ai magistrati onorari siano riconosciute le stesse tutele
previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrati professionali,
in quanto compatibili».
2.314
Stefani, Centinaio
Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la
finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante
misure incidenti sull’indennita`».
2.151
Malan
Al comma 15 sopprimere la lettera a) e alla lettera d), aggiungere in
fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale»
2.152
Malan
Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e alla
lettera d), aggiungere in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia
condominiale».
2.154
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e».
— 17 —
2.156
Malan
Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti:
«di valore non superiore ad euro 10.000».
2.157
Malan
Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti:
«di valore non superiore ad euro 8.000».
2.160
Malan
Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti:
«di valore non superiore ad euro 5.000 ivi comprese le impugnazioni
di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese
contestate».
2.161
Malan
Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti:
«di valore non superiore ad euro 5.000».
2.315
Bruni
Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).
— 18 —
2.164
Stefani, Centinaio
Al comma 15, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria
e di comunione ed ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione
».
Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole: «connotati
da minore complessita` quanto all’attivita` istruttoria e decisoria».
2.316
Bruni
Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «connotate da minore
complessita`, quanto all’attivita` istruttoria e decisoria» con le seguenti:
«entro la competenza per valore del giudice di pace».
2.166
Malan
Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
comunque di valore inferiore ad euro 10.000».
2.169
Stefani, Centinaio
Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore
complessita` quanto all’attivita` istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro
la competenza per valore del giudice di pace».
2.317
Bruni
Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore
complessita`, quanto all’attivita` istruttoria e decisoria» con le seguenti:
«entro la competenza per valore del giudice di pace».
— 19 —
2.171
Malan
Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
comunque di valore inferiore ad euro 10.000».
2.172
Stefani, Centinaio
Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro
100.000».
2.173
Stefani, Centinaio
Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro
80.000».
2.174
Stefani, Centinaio
Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro
50.000».
2.176
Stefani, Centinaio
Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui e` stata cagionata la
morte di una persona».
— 20 —
2.178
Stefani, Centinaio
Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore
complessita` quanto all’attivita` istruttoria e decisoria».
2.179
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:
«f-bis) nella regione Trentino-Alto Adige/Su¨dtirol, i procedimenti
di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolare nei
procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo
1929 n. 499».
2.182
Stefani, Centinaio
Al comma 15, lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale
attribuisce ad uno o piu` giudici professionali il compito di impartire
specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare
sull’attivita` dei giudici onorari di pace».
2.183
Stefani, Centinaio
Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma
dell’articolo 4 la lettera a) e b) del decreto legislativo 28 agosto 2000
n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527,
581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis,
615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater,
617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625
n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639,
640, comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste
dal libro III del codice penale».
— 21 —
2.184
Stefani, Centinaio
Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) i procedimenti, oltre a quelli disciplinati. dal primo comma
dell’articolo 4 dalla lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n.274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».
2.186
Stefani, Centinaio
Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati
dal comma 1, secondo periodo, dell’articolo 12, del decreto legislativo
n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
il cui contenuto non e` contrario all’ordine pubblico o a norme imperative
e` omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1,
dell’articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche
della regolarita` formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice
di Pace nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere
di cui all’articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e` omologato Giudice
di Pace nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione».
2.187
Stefani, Centinaio
Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis i procedimenti di convalida previsti dall’articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401».
2.185
Stefani, Centinaio
Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui
agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da
perdita della vita nonche´, ad esclusione delle fattispecie connesse alla
colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per
— 22 —
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni».
2.318
De Cristofaro, Petraglia
Al comma 17, sostituire la lettera a), con la seguente: «prevedere che
i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo possono essere confermati nell’incarico, previa valutazione di
idoneita`, per piu` periodi di quattro anni ciascuno, sino al raggiungimento
del settantesimo anno di eta`, sulla base dei seguenti criteri:».
2.319
Romano
Al comma 17, lettera a), dopo il punto 1, inserire il seguente:
«1-bis) prevedere che i giudici di pace ed onorari alla data di cui al
numero 1) possono essere confermati per quattro quadrienni, nel limite del
compimento del settantesimo anno di eta`, con decorrenza dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo;».
2.320 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 17, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi
emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 possono essere
confermati nell’incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale,
prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari
possono svolgere i compiti inerenti all’ufficio per il processo e i vice procuratori
onorari possono svolgere esclusivamente i compiti di cui al
comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore
della magistratura in sede di deliberazione per la conferma dell’incarico
riconosca l’esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente
all’ufficio per il quale la domanda di conferma e` proposta, nel corso del
quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all’esercizio
di funzioni giudiziarie; dall’attuazione del presente punto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
— 23 —
Conseguentemente, sopprimere il numero 3) e sostituire il numero 4)
con il seguente:
«4) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente
comma si applica anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo
anno di eta` alla scadenza dei tre quadrienni, i quali possono
essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2) del presente
comma, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di
eta` di cui al numero 5)».
2.321
Bruni
Al comma 17, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) al n. 2) sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal numero
3»;
b) al n. 2) sostituire le parole: «possono essere confermati nell’incarico
per tre quadrienni» con le seguenti parole: «possono essere confermati
nell’incarico per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento del settantesimo
anno di eta`»;
c) sopprimere il n. 3) ed il n. 4);
d) al n. 5) sostituire la parole: «sessantottesimo» con la parola: «settantesimo
».
2.196
Stefani, Centinaio
Al comma 17, lettera a), al numero 2, sopprimere le parole: «salvo
quanto previsto dal numero 3)».
2.197
Stefani, Centinaio
Al comma 17, alla lettera a), al numero 2), sostituire le parole: «possono
essere confermati nell’incarico per tre quadrienni» con le seguenti:
«possono essere confermati nell’incarico per ulteriori quinquenni fino al
limite di eta` di cui al numero 5)».
— 24 —
2.202
Stefani, Centinaio
Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 3).
2.211
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 17, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:
«3-bis) prevedere che i magistrati onorari di cui ai numeri 1), 2) e 3),
possano essere confermati a domanda secondo quanto previsto dal
comma7».
2.204
Stefani, Centinaio
Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 4).
2.322
Romano
Al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 4.
2.210
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «hanno compiuto
il sessantacinquesimo anno di eta`», con le seguenti: «hanno superato
il sessantaseiesimo anno di eta`».
2.215
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 17, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «sessantottesimo
anno di eta`» con le seguenti: «settantesimo anno di eta`».
— 25 —
2.214
Stefani, Centinaio
Al comma 17, lettera a), numero 5), sostituire la parola: «sessantottesimo
» con la seguente: «settantesimo».
2.217
Stefani, Centinaio
Al comma 17, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «i giudici
onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace» con le seguenti: «,
a domanda, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace».
2.219
Stefani, Centinaio
Al comma 17, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:
«4-bis. Coordinare i poteri del presidente del tribunale di assegnazione
di procedimenti con la nomina del coordinatore dei giudici di
pace di cui all’articolo 2, comma 12, lettera a)».
2.221
Stefani, Centinaio
Al comma 17, lettera b) sopprimere il numero 5).
2.222
Romano
Al comma 17, lettera b), sostituire il numero 5 con il seguente:
«5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennita`
spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano
ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo; dal quinto anno successivo all’entrata
in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere
un’indennita` fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina,
ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti defi-
— 26 —
niti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato
di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti
ISTAT previsti per legge;»
2.224
Romano
Al comma 17, lettera b), numero 5, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo
i giudici di pace dovranno avere un’indennita` fissa equiparata a
quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi
in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati,
fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata
la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per
legge;».
2.226
Stefani, Centinaio
Al comma 17, sopprimere la lettera c).
2.227
Stefani, Centinaio
Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) prevedere per i giudizi civili di cui al comma 15, e precedente
pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente,
con esclusione delle cause gia` assunte in decisione e che non rimesse in
istruttoria».
2.228
Stefani, Centinaio
Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) prevedere che il periodo di servizio reso quale giudice di
pace, magistrato onorario e vice procuratore onorario sia computato agli
— 27 —
effetti del raggiungimento dell’anzianita` necessaria per l’iscrizione all’albo
degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione».
2.229
Stefani, Centinaio
Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) prevedere per i fatti commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge ai magistrati onorari continuano
ad applicarsi, se piu` favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari
contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374».
2.235
Stefani, Centinaio
Al comma 18, sostituire le parole: «liquidazione delle indennita`» con
le seguenti: «liquidazione delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori
indennita`».
2.323
Bruni
Al comma 18 sostituire le parole: «liquidazione delle indennita`» con
le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennita` rispetto alle componenti
fisse e variabili».
Art. 3.
3.1
Stefani, Centinaio
Al comma 1, sopprimere le parole: «e successivamente trasmessi al
Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere da rendere
entro trenta giorni».
— 28 —
3.2
Caliendo, Cardiello, Malan
Al comma 2 sostituire le parole: «Entro due anni», con le seguenti:
«Entro un anno».
Art. 5.
5.2
Stefani, Centinaio
Sopprimere l’articolo.
5.300
De Cristofaro, Petraglia
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od onorari».
5.0.300 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Applicazione dei giudici di pace)
1. Fermi i divieti di cui all’articolo 4, possono essere applicati, ad altri
uffici del giudice di pace, indipendentemente dalla integrale copertura
del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili
e prevalenti, uno o piu` giudici di pace in servizio presso gli
uffici del medesimo distretto.
2. La scelta dei giudici di pace da applicare e` operata secondo criteri
obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura. L’applicazione e` disposta con decreto
motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del
comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente
della corte di appello. Copia del decreto e` trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell’ar-
— 29 —
ticolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958,
n. 916.
3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 e` espresso,
sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di dieci giorni
dalla richiesta.
4. L’applicazione non puo` superare la durata di un anno. Nei casi di
necessita` dell’ufficio al quale il giudice di pace e` applicato puo` essere rinnovata
per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un’ulteriore
applicazione non puo` essere disposta se non siano decorsi due anni dalla
fine del periodo precedente.
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi
due anni dalla loro entrata in vigore.
6. Per le finalita` di cui ai commi precedenti e` autorizzata la spesa di
euro 100.550,00 per l’anno 2015, di euro 201.100,00 per l’anno 2017 e di
euro 100.550,00 per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e
2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018 nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
Art. 6.
6.0.5
Caliendo, Cardiello, Malan
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. I procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di
giudice tavolare nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto
28 marzo 1929 n. 499, sono attribuiti, nella regione Trentino-Alto
Adige/Su¨dtirol, ai giudici onorari di pace».
— 30 —
Art. 7.
7.300
Zeller, Palermo, Fravezzi, Panizza
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis) Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza
dell’ufficio del giudice di pace nella regione Trentino-Alto Adige/
Su¨dtirol i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi al sistema tavolare
per l’emissione del certificato di eredita` e legato e del decreto tavolare
di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modifiche
ed integrazioni.».
Art. 8.
8.300
Stefani, Centinaio
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli eventuali oneri dovuti all’introduzione ed applicazione
delle enorme della presente legge per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte
a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni
di spesa di ciascun Ministero».
— 31 —
8.0.300
Buccarella, Cappelletti
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Abrogazioni)
1. Il comma 609 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e` soppresso.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 6.650.275 euro per l’anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal
2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e` autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».
— 32 —
E 2,00Tip.

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