L´au­ten­ti­ca dei con­trat­ti di con­vi­ven­za ( pro­get­to di leg­ge sul­le unio­ni ci­vi­li (cd. DDL Ci­rin­nà) con­sen­ti­rà an­che agli av­vo­ca­ti la fun­zio­ne di con­trol­lo e di au­ten­ti­ca dei con­trat­ti di con­vi­ven­za che di­sci­pli­ne­ran­no i rap­por­ti pa­tri­mo­nia­li tra i con­vi­ven­ti di fat­to

avvocati10
Agli av­vo­ca­ti l´au­ten­ti­ca dei con­trat­ti di con­vi­ven­za. Il pro­get­to di leg­ge sul­le unio­ni ci­vi­li (cd. DDL Ci­rin­nà) con­sen­ti­rà an­che agli av­vo­ca­ti, ol­tre ai no­tai, di svol­ge­re la fun­zio­ne di con­trol­lo e di au­ten­ti­ca dei con­trat­ti di con­vi­ven­za che di­sci­pli­ne­ran­no i rap­por­ti pa­tri­mo­nia­li tra i con­vi­ven­ti di fat­to. In al­le­ga­to il DDL ap­pro­va­to dal Se­na­to…
Qui il testo della proposta di legge approvata il 25 febbraio 2016 dal Senato
CAMERA DEI DEPUTATI N. 3634

PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 25 febbraio 2016 (v. stampato Senato n. 2081)
D’INIZIATIVA DEI SENATORI

CIRINNÀ, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN,
GINETTI, LO GIUDICE, TONINI, FEDELI, ALBANO, AMATI, BATTISTA,
BERTUZZI, BIANCO, BORIOLI, BROGLIA, BUEMI, CALEO,
CANTINI, CARDINALI, D’ADDA, DE BIASI, DIRINDIN, STEFANO
ESPOSITO, FABBRI, ELENA FERRARA, FILIPPI, FORNARO,
GATTI, GIACOBBE, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI
PALEOTTI, ICHINO, IDEM, LAI, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO,
MANCONI, MARCUCCI, MARTINI, MATTESINI, MATURANI,
MIGLIAVACCA, MINEO, MIRABELLI, MORGONI, MUCCHETTI,
ORELLANA, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUGLISI, PUPPATO,
RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO,
SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, VACCARI, VALDINOSI,
VALENTINI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, BENCINI
Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 febbraio 2016
Atti Parlamentari —1— Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
1. La presente legge istituisce l’unione
civile tra persone dello stesso sesso quale
specifica formazione sociale ai sensi degli
articoli2e3 della Costituzione e reca la
disciplina delle convivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello
stesso sesso costituiscono un’unione civile
mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale
di stato civile ed alla presenza di due
testimoni.
3. L’ufficiale di stato civile provvede
alla registrazione degli atti di unione civile
tra persone dello stesso sesso nell’archivio
dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione
dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti,
di un vincolo matrimoniale o di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per
infermità di mente; se l’istanza d’interdizione
è soltanto promossa, il pubblico
ministero può chiedere che si sospenda la
costituzione dell’unione civile; in tal caso il
procedimento non può aver luogo finché
la sentenza che ha pronunziato sull’istanza
non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei
rapporti di cui all’articolo 87, primo
comma, del codice civile; non possono
altresì contrarre unione civile tra persone
dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia
e la nipote; si applicano le disposizioni di
cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente
per omicidio consumato o tentato
nei confronti di chi sia coniugato o unito
civilmente con l’altra parte; se è stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero
sentenza di condanna di primo o secondo
Atti Parlamentari —2— Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 3634
grado ovvero una misura cautelare la
costituzione dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso è sospesa sino a quando
non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause
impeditive di cui al comma 4 comporta la
nullità dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso. All’unione civile tra persone
dello stesso sesso si applicano gli articoli
65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli
articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128,
129 e 129-bis del codice civile.
6. L’unione civile costituita in violazione
di una delle cause impeditive di cui
al comma 4, ovvero in violazione dell’articolo
68 del codice civile, può essere
impugnata da ciascuna delle parti dell’unione
civile, dagli ascendenti prossimi,
dal pubblico ministero e da tutti coloro
che abbiano per impugnarla un interesse
legittimo e attuale. L’unione civile costituita
da una parte durante l’assenza dell’altra
non può essere impugnata finché
dura l’assenza.
7. L’unione civile può essere impugnata
dalla parte il cui consenso è stato estorto
con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravità determinato da cause
esterne alla parte stessa. Può essere altresì
impugnata dalla parte il cui consenso è
stato dato per effetto di errore sull’identità
della persona o di errore essenziale su
qualità personali dell’altra parte. L’azione
non può essere proposta se vi è stata
coabitazione per un anno dopo che è
cessata la violenza o le cause che hanno
determinato il timore ovvero sia stato
scoperto l’errore. L’errore sulle qualità
personali è essenziale qualora, tenute presenti
le condizioni dell’altra parte, si accerti
che la stessa non avrebbe prestato il
suo consenso se le avesse esattamente
conosciute e purché l’errore riguardi:
a) l’esistenza di una malattia fisica o
psichica, tale da impedire lo svolgimento
della vita comune;
b) le circostanze di cui all’articolo
122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del
codice civile.
Atti Parlamentari —3— Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 3634
8. La parte può in qualunque tempo
impugnare il matrimonio o l’unione civile
dell’altra parte. Se si oppone la nullità
della prima unione civile, tale questione
deve essere preventivamente giudicata.
9. L’unione civile tra persone dello
stesso sesso è certificata dal relativo documento
attestante la costituzione dell’unione,
che deve contenere i dati anagrafici
delle parti, l’indicazione del loro
regime patrimoniale e della loro residenza,
oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei
testimoni.
10. Mediante dichiarazione all’ufficiale
di stato civile le parti possono stabilire di
assumere, per la durata dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso, un cognome
comune scegliendolo tra i loro cognomi.
La parte può anteporre o posporre al
cognome comune il proprio cognome, se
diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale
di stato civile.
11. Con la costituzione dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso le parti
acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri; dall’unione civile deriva
l’obbligo reciproco all’assistenza morale e
materiale e alla coabitazione. Entrambe le
parti sono tenute, ciascuna in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale e casalingo, a
contribuire ai bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l’indirizzo
della vita familiare e fissano la
residenza comune; a ciascuna delle parti
spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso, in
mancanza di diversa convenzione patrimoniale,
è costituito dalla comunione dei
beni. In materia di forma, modifica, simulazione
e capacità per la stipula delle
convenzioni patrimoniali si applicano gli
articoli 162, 163, 164 e 166 del codice
civile. Le parti non possono derogare né ai
diritti né ai doveri previsti dalla legge per
effetto dell’unione civile. Si applicano le
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V
e VI del capo VI del titolo VI del libro
primo del codice civile.
Atti Parlamentari —4— Camera dei Deputati
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14. Quando la condotta della parte
dell’unione civile è causa di grave pregiudizio
all’integrità fisica o morale ovvero
alla libertà dell’altra parte, il giudice, su
istanza di parte, può adottare con decreto
uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo
342-ter del codice civile.
15. Nella scelta dell’amministratore di
sostegno il giudice tutelare preferisce, ove
possibile, la parte dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso. L’interdizione o
l’inabilitazione possono essere promosse
anche dalla parte dell’unione civile, la
quale può presentare istanza di revoca
quando ne cessa la causa.
16. La violenza è causa di annullamento
del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni
dell’altra parte dell’unione civile costituita
dal contraente o da un discendente o
ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di
lavoro, le indennità indicate dagli articoli
2118 e 2120 del codice civile devono
corrispondersi anche alla parte dell’unione
civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra
le parti dell’unione civile.
19. All’unione civile tra persone dello
stesso sesso si applicano le disposizioni di
cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile, nonché gli articoli 116, primo
comma, 146, 2647, 2653, primo comma,
numero 4), e 2659 del codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l’effettività
della tutela dei diritti e il pieno adempimento
degli obblighi derivanti dall’unione
civile tra persone dello stesso sesso, le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio
e le disposizioni contenenti le parole
« coniuge », « coniugi » o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli
atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché negli atti amministrativi e nei
contratti collettivi, si applicano anche ad
ognuna delle parti dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso. La disposizione
di cui al periodo precedente non si applica
alle norme del codice civile non richiamate
espressamente nella presente legge, nonché
alle disposizioni di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto
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XVII LEGISLATURA A.C. 3634
previsto e consentito in materia di adozione
dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso si applicano le
disposizioni previste dal capo III e dal
capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo
II e dal capo V-bis del titolo IV del libro
secondo del codice civile.
22. La morte o la dichiarazione di
morte presunta di una delle parti dell’unione
civile ne determina lo scioglimento.
23. L’unione civile si scioglie altresì nei
casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e
numero 2), lettere a), c), d) ed e), della
legge 1o dicembre 1970, n. 898.
24. L’unione civile si scioglie, inoltre,
quando le parti hanno manifestato anche
disgiuntamente la volontà di scioglimento
dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In
tale caso la domanda di scioglimento dell’unione
civile è proposta decorsi tre mesi
dalla data della manifestazione di volontà
di scioglimento dell’unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto
all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10,
12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e
12-sexies della legge 1o dicembre 1970,
n. 898, nonché le disposizioni di cui al
titolo II del libro quarto del codice di
procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di
attribuzione di sesso determina lo scioglimento
dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di
sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la
volontà di non sciogliere il matrimonio o
di non cessarne gli effetti civili, consegue
l’automatica instaurazione dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla
presente legge, il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi in materia di
unione civile tra persone dello stesso sesso
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nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della
presente legge delle disposizioni dell’ordinamento
dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in
materia di diritto internazionale privato,
prevedendo l’applicazione della disciplina
dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie
formate da persone dello stesso sesso
che abbiano contratto all’estero matrimonio,
unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative
per il necessario coordinamento
con la presente legge delle disposizioni
contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti e nei decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma
28 sono adottati su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo
di cui al comma 28, a seguito della
deliberazione del Consiglio dei ministri, è
trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di esso
siano espressi, entro sessanta giorni dalla
trasmissione, i pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto può essere
comunque adottato, anche in mancanza
dei pareri. Qualora il termine per l’espressione
dei pareri parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto dal comma 28, quest’ultimo
termine è prorogato di tre mesi.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti
per materia sono espressi entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova
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trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascun decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 28, il Governo
può adottare disposizioni integrative e correttive
del decreto medesimo, nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi di cui al
citato comma 28, con la procedura prevista
nei commi 29 e 30.
32. All’articolo 86 del codice civile,
dopo le parole: « da un matrimonio » sono
inserite le seguenti: « o da un’unione civile
tra persone dello stesso sesso ».
33. All’articolo 124 del codice civile,
dopo le parole: « impugnare il matrimonio
» sono inserite le seguenti: « o l’unione
civile tra persone dello stesso sesso ».
34. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le disposizioni
transitorie necessarie per la tenuta
dei registri nell’archivio dello stato
civile nelle more dell’entrata in vigore dei
decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da
1 a 34 acquistano efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai
commi da 37 a 67 si intendono per
« conviventi di fatto » due persone maggiorenni
unite stabilmente da legami affettivi
di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio
o da un’unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei
presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento
della stabile convivenza si fa
riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 13 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi
diritti spettanti al coniuge nei casi previsti
dall’ordinamento penitenziario.
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39. In caso di malattia o di ricovero, i
conviventi di fatto hanno diritto reciproco
di visita, di assistenza nonché di accesso
alle informazioni personali, secondo le
regole di organizzazione delle strutture
ospedaliere o di assistenza pubbliche, private
o convenzionate, previste per i coniugi
e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto può
designare l’altro quale suo rappresentante
con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta
incapacità di intendere e di volere, per le
decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto
riguarda la donazione di organi, le modalità
di trattamento del corpo e le celebrazioni
funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40
è effettuata in forma scritta e autografa
oppure, in caso di impossibilità di redigerla,
alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall’articolo
337-sexies del codice civile, in caso di
morte del proprietario della casa di comune
residenza il convivente di fatto superstite
ha diritto di continuare ad abitare
nella stessa per due anni o per un periodo
pari alla convivenza se superiore a due
anni e comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o
figli disabili del convivente superstite, il
medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per
un periodo non inferiore a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene
meno nel caso in cui il convivente superstite
cessi di abitare stabilmente nella casa
di comune residenza o in caso di matrimonio,
di unione civile o di nuova convivenza
di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o
di suo recesso dal contratto di locazione
della casa di comune residenza, il convivente
di fatto ha facoltà di succedergli nel
contratto.
45. Nel caso in cui l’appartenenza ad
un nucleo familiare costituisca titolo o
causa di preferenza nelle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia popoAtti
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lare, di tale titolo o causa di preferenza
possono godere, a parità di condizioni, i
conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile,
dopo l’articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
« ART. 230-ter. – (Diritti del convivente).
– Al convivente di fatto che presti stabilmente
la propria opera all’interno dell’impresa
dell’altro convivente spetta una partecipazione
agli utili dell’impresa familiare
ed ai beni acquistati con essi nonché agli
incrementi dell’azienda, anche in ordine
all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Il diritto di partecipazione non
spetta qualora tra i conviventi esista un
rapporto di società o di lavoro subordinato
».
47. All’articolo 712, secondo comma,
del codice di procedura civile, dopo le
parole: « del coniuge » sono inserite le
seguenti: « o del convivente di fatto ».
48. Il convivente di fatto può essere
nominato tutore, curatore o amministratore
di sostegno, qualora l’altra parte sia
dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi
delle norme vigenti ovvero ricorrano i
presupposti di cui all’articolo 404 del codice
civile.
49. In caso di decesso del convivente di
fatto, derivante da fatto illecito di un
terzo, nell’individuazione del danno risarcibile
alla parte superstite si applicano i
medesimi criteri individuati per il risarcimento
del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare
i rapporti patrimoniali relativi alla
loro vita in comune con la sottoscrizione
di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le
sue modifiche e la sua risoluzione sono
redatti in forma scritta, a pena di nullità,
con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o
da un avvocato che ne attestano la conformità
alle norme imperative e all’ordine
pubblico.
52. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il
professionista che ha ricevuto l’atto in
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XVII LEGISLATURA A.C. 3634
forma pubblica o che ne ha autenticato la
sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve
provvedere entro i successivi dieci giorni a
trasmetterne copia al comune di residenza
dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe
ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al comma 50 reca
l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna
parte al quale sono effettuate le
comunicazioni inerenti al contratto medesimo.
Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle
necessità della vita in comune, in relazione
alle sostanze di ciascuno e alla capacità di
lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione
dei beni, di cui alla sezione III del
capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel
contratto di convivenza può essere modificato
in qualunque momento nel corso
della convivenza con le modalità di cui al
comma 51.
55. Il trattamento dei dati personali
contenuti nelle certificazioni anagrafiche
deve avvenire conformemente alla normativa
prevista dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
garantendo il rispetto della dignità degli
appartenenti al contratto di convivenza. I
dati personali contenuti nelle certificazioni
anagrafiche non possono costituire elemento
di discriminazione a carico delle
parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non può
essere sottoposto a termine o condizione.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o
condizioni, questi si hanno per non apposti.
57. Il contratto di convivenza è affetto
da nullità insanabile che può essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse se
concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale,
di un’unione civile o di un altro
contratto di convivenza;
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati
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b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto
di cui all’articolo 88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza
restano sospesi in pendenza del
procedimento di interdizione giudiziale o
nel caso di rinvio a giudizio o di misura
cautelare disposti per il delitto di cui
all’articolo 88 del codice civile, fino a
quando non sia pronunciata sentenza di
proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve
per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i
conviventi o tra un convivente ed altra
persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza
per accordo delle parti o per
recesso unilaterale deve essere redatta
nelle forme di cui al comma 51. Qualora
il contratto di convivenza preveda, a
norma del comma 53, lettera c), il regime
patrimoniale della comunione dei beni, la
sua risoluzione determina lo scioglimento
della comunione medesima e si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla sezione III del capo VI del titolo
VI del libro primo del codice civile. Resta
in ogni caso ferma la competenza del
notaio per gli atti di trasferimento di
diritti reali immobiliari comunque discendenti
dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da
un contratto di convivenza il professionista
che riceve o che autentica l’atto è
tenuto, oltre che agli adempimenti di cui
al comma 52, a notificarne copia all’altro
contraente all’indirizzo risultante dal contratto.
Nel caso in cui la casa familiare sia
nella disponibilità esclusiva del recedente,
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la dichiarazione di recesso, a pena di
nullità, deve contenere il termine, non
inferiore a novanta giorni, concesso al
convivente per lasciare l’abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del
comma 59, il contraente che ha contratto
matrimonio o unione civile deve notificare
all’altro contraente, nonché al professionista
che ha ricevuto o autenticato il
contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio
o di unione civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del
comma 59, il contraente superstite o gli
eredi del contraente deceduto devono notificare
al professionista che ha ricevuto o
autenticato il contratto di convivenza
l’estratto dell’atto di morte affinché provveda
ad annotare a margine del contratto
di convivenza l’avvenuta risoluzione del
contratto e a notificarlo all’anagrafe del
comune di residenza.
64. Dopo l’articolo 30 della legge 31
maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
« ART. 30-bis. – (Contratti di convivenza).
– 1. Ai contratti di convivenza si
applica la legge nazionale comune dei
contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza
si applica la legge del luogo in cui
la convivenza è prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali,
europee ed internazionali che regolano il
caso di cittadinanza plurima ».
65. In caso di cessazione della convivenza
di fatto, il giudice stabilisce il diritto
del convivente di ricevere dall’altro convivente
e gli alimenti qualora versi in stato
di bisogno e non sia in grado di provvedere
al proprio mantenimento. In tali casi,
gli alimenti sono assegnati per un periodo
proporzionale alla durata della convivenza
e nella misura determinata ai sensi dell’articolo
438, secondo comma, del codice
civile. Ai fini della determinazione dell’ordine
degli obbligati ai sensi dell’articolo
433 del codice civile, l’obbligo alimentare
del convivente di cui al presente comma è
adempiuto con precedenza sui fratelli e
sorelle.
66. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dei commi da 1 a 35 del presente articolo,
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 3634
valutati complessivamente in 3,7 milioni di
euro per l’anno 2016, in 6,7 milioni di
euro per l’anno 2017, in 8 milioni di euro
per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per
l’anno 2019, in 11,7 milioni di euro per
l’anno 2020, in 13,7 milioni di euro per
l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per
l’anno 2022, in 17,9 milioni di euro per
l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per
l’anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per
l’anno 2016, a 1,3 milioni di euro per
l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro per
l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno
2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021,
a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a
11,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,6
milioni di euro per l’anno 2024 e a 16
milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2025, mediante riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per
gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-
2018, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei dati comunicati dall’INPS,
provvede al monitoraggio degli oneri di
natura previdenziale ed assistenziale di cui
ai commi da 11 a 20 del presente articolo
e riferisce in merito al Ministro dell’economia
e delle finanze. Nel caso si verifichino
o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui
Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 3634
al comma 66, il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, provvede, con
proprio decreto, alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria
del maggior onere risultante dall’attività di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nell’ambito dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
68. Il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere
con apposita relazione in merito alle cause
degli scostamenti e all’adozione delle misure
di cui al comma 67.
69. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

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