
Pubblichiamo un interessante articolo di analisi della figura dei giudici di pace ,ed anche se non condividiamo alcune considerazioni, ivi contenute, riteniamo che possa animare un dibattito nella categoria per chiarirne alcuni spunti :come ad esempio il blocco dei concorsi che non è stato un blocco del turn over, ma la conseguenza di un contenzioso amministrativo giurisdizionale tra alcuni noti giudici di pace ed i ministri della giustizia tra il 2007 ed il 2008 ,che ha paralizzato l’iniziativa anche del CSM in materia concorsuale ,costretto a congelare le relative procedure ,iniziate poco meno di dieci anni fa.Non condivisibile,d’altra parte, è la generalizzazione sugli avvocati che svolgono anche la funzione giurisdizionale (ad esempio UDGDP chiede l’incompatibilità assoluta) mentre è giusto e necessario istituire un tavolo tecnico in sede ministeriale e/o parlamentare per la risoluzione dei problemi della categoria,dando corso alle procedure concorsuali per la copertura dei posti ormai vacanti da anni (ridimensionati dalla riforma della geografia giudiziaria).(d.l.)
“La protesta dei Giudici di Pace “Il cittadino e la legge” (a cura di Mario Centini)
L’astensione dalle udienze (impropriamente definita sciopero) dei giudici di pace dal 25 novembre al 6 dicembre è una forma di contestazione piuttosto grave ed occorre quindi approfondire la questione.
La figura del Giudice di Pace risale all’epoca napoleonica, sostituita dopo l’Unità d’Italia dal Giudice Conciliatore, la cui nomina era di competenza dei Sindaci.
Si occupava di piccole controversie (le cause tipiche di una società prevalentemente agricola, eredi delle denunce per danno conosciute fin dagli statuti medievali dei comuni).
Più o meno un secolo dopo la giustizia ha subito una profonda trasformazione: il campo del diritto penale si è ristretto e la figura del Pretore è entrata in crisi.
Il legislatore ha deciso di varare una grande legge di sfoltimento dei reati (1981) e, successivamente, ha riscoperto il Giudice di Pace (1995), attribuendogli le competenze dell’ex Conciliatore e alcune dell’ex Pretore.
Il Giudice di Pace avrebbe dovuto essere un giudice onorario, con procedura snella e senza le lungaggini del giudizio ordinario.
La dura realtà ha preso però il sopravvento: i giudici onorari, per definizione provvisori, sono stati confermati sine die , acquisendo le caratteristiche di fatto di giudici di carriera, senza godere dei relativi benefici.
Quelli che sono cessati per raggiunti limiti di età non sono stati sostituiti, in forza del blocco del turn-over.
Questa è la prima causa dell’aggravio dei carichi di lavoro che ha appesantito l’iter processuale fino ad allinearlo ai tempi di quello ordinario del Tribunale. Ma ce sono altre: l’alto tasso di formalismo della procedura italiana e l’eccesso di litigiosità del nostro sistema (basti pensare alla valanga di ricorsi contro i verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada: basterebbe eliminare l’esecutività di questi atti per dare respiro alla giustizia onoraria).
Anche la velocità è stata abbandonata: le sentenze del Giudice di Pace, inizialmente inappellabili, sono diventate impugnabili, con conseguente dilatazione dei tempi per giungere al giudicato.
La Cassazione era, infatti, investita di ricorsi impropri contro le sentenze dei Giudici di Pace e il legisltaore è stato costretto a ripristinare l’appello.
Un bilancio insomma poco esaltante.
Senza contare che i Giudici di Pace sono spesso degli avvocati che esercitano fuori del territorio di competenza: ciò significa che non hanno tempo per preparare le cause, leggere i documenti nel dettaglio.
Le opposizioni a sanzioni amministrative, per esempio, che dovrebbero essere decise alla prima o seconda udienza al massimo, basandosi sui documenti prodotti dalle parti – salvo i casi complessi meritevoli di approfondimento- attendono mesi prima di giungere a sentenza.
In queste condizioni i Giudici di Pace hanno più di un motivo per protestare, ed è molto difficile dare una risposta ai problemi, dopo averli elusi per anni.
Occorre, a mio parere, ripristinare lo spirito originario della riforma del 1995: un giudice che sia effettivamente onorario, quindi a tempo determinato non prorogabile, sentenze senza appello e un iter più snello (tanto per fare un esempio eliminare la previsione di una udienza per discutere la sospensiva degli atti impugnati).
I Giudici di Pace in servizio hanno, tuttavia, acquisito una notevole anzianità e rivendicano a ragione più diritti: occorre aprire un tavolo al Ministero per garantire loro più tutele, e. al contempo bandire un nuovo concorso per assicurare energie nuove e fresche a questa importante funzione.”(fonte:quotidianodellumbria.it)



