Archivio di Giugno 2011

quesiti e forum nel nostro sito internet

mercoledì, 29 Giugno 2011

Per eventuali quesiti o contributi personali si possono inviare e-mail a :segreteria@unitademocraticagiudicidipace.it oppure fax al n.: 06 92912154

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Il decreto legge n.89/2011 convertito in legge n.129/2011 il 2 agosto 2011

martedì, 28 Giugno 2011

Convertito in legge il decreto legge n.89/2011 relativo al recepimento delle direttive europee n.38/2004 e 115/2008 quest’ultima soprannominata direttiva “rimpatri”.
Il Tempo di trattenimento nei CIE dei cittadini dei paesi terzi irregolari, come già riportato nel sito , viene triplicato da 6 a 18 mesi.
I giudici di pace dovranno tenere 10 udienze di proroga dei trattenimenti presso i CIE oltre a quella iniziale per la convalida dei trattenimenti nei CIE e tutte con la presenza obbligatoria degli interpreti e dei difensori di fiducia o di ufficio (una dopo 30 giorni,un’altra dopo altri 30 giorni e poi altre otto ,dopo sessanta giorni, una dopo l’altra ,per arrivare a ben 548 giorni di detenzione amministrativa) sempre se siano giustificati in base alla normativa vigente europea e nazionale.
Gli interrogativi rimangono in quanto i giudici di pace vedono raddoppiarsi gli incombenti nel civile e quintuplicarsi i reati nel penale di loro competenza .Nel civile ,infatti ci saranno quattro tipi di udienze ( due già esistenti per la convalida dei trattenimenti nei CIE e per i ricorsi avverso i decreti di espulsione amministrativa più due nuove relative rispettivamente ai rimpatri volontari e forzati dei cittadini dei paesi terzi che non presentino rischi di fuga ed in presenza di determinati requisiti ) e nel penale i giudici di pace dovranno giudicare per i reati non più soltanto relativi all’art.10 bis del D.Lgsvo 286/98 ma anche per i 4 reati ( due nuovi ex art 13 comma 5.2 e 14 comma 1 bis del D.Lgsvo n.286/98 e due già vigenti ma di competenza ,prima del decreto ,dei giudici togati, relativi all’articolo 14 comma 5 ter e comma 5 quater) puniti non più con la reclusione ma con multe che vanno dai 5000 euro a 30.000 euro a carico dei cittadini dei paesi terzi irregolari oltre alla possibilità di espulsioni giudiziali, sostitutive o alternative alle pene pecuniarie comminate nei predetti reati, ai sensi dell’art.16 del D.Lgsvo n.286/98 così come modificato dal decreto legge.

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Decreto Legge n.89/2011 :molte le novità ma è tutto pronto per l’attuazione?

sabato, 25 Giugno 2011

Dopo l’entrata in vigore del decreto legge n.89/2011 molti sono gli interrogativi che si pongono i giudici di pace di tutt’Italia che  già dal 24 giugno stanno applicando il decreto legge.

In alcune Cancellerie dei Giudici di Pace ancora non sono arrivate circolari illustrative e neppure dal Ministero della Giustizia  risulta inviata alcuna circolare.

Unità Democratica Giudici di Pace ritiene che non si debba far ricorso come accadde nel settembre 2004 ad Assemblee di giudici di pace con la partecipazione di Funzionari del Ministero dell’Interno che vengano ad illustrare come applicare il decreto Legge in quanto sarebbero incostituzionali violando l’art.111 della Costituzione per il quale il giudice deve essere terzo ed imparziale e non può essere istruito da una delle parti dei giudizi civili e penali nè può fuori udienza avere rapporti relativi ai giudizi in corso con una sola delle parti.Basterebbe far ricorso alle commissioni delle formazioni onoraria e decentrata possibilmente integrate da esperti di diritto europeo.

D’altronde il governo ha affermato che l’intera procedura relativa ai rimpatri dei cittadini dei paesi terzi irregolari passa attraverso la “garanzia “dei giudici di pace  Noi aggiungiamo che i giudici si formano il loro libero convincimento sulla base delle leggi interne e del diritto europeo che ,in caso di conflitto tra norme ,prevale sia sulle costituzioni che sulle leggi dei singoli stati europei.

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Il Decreto Legge n.89/2011 è stato pubblicato sulla G.U.n.144 del 23 giugno 2011

venerdì, 24 Giugno 2011

Entrato in vigore il Decreto Legge n.89/2011 il 24 giugno 2011 relativo alle disposizioni sulla libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari nonchè quelle relative al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari.

Il testo del D.L. è contenuto nella relativa pagina  della tendina a sinistra

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La Cassazione (sez.I Penale n.13408/11) annulla la sentenza n.2627/2009 del Giudice di Pace di Roma in relazione all’art.10 bis del D.L.vo n.286/98

giovedì, 23 Giugno 2011

Pubblichiamo la sentenza della Cassazione I penale n.13408/2011 che annulla una sentenza del Giudice di Pace di Roma in materia di cui all’art.10 bis del D.Lgsvo n.286/98, che aveva espulso un cittadino di paese terzo, applicando

l’art.16 dello stesso T.U.sull’Immigrazione,senza valutare l’insussistenza delle situazioni ostative all’esecuzione della immediata espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Cass.113408del2011-SanzioneSostitutivaEspulsione

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Immigrazione ed attuazione Direttive Europee

lunedì, 20 Giugno 2011

Pubblichiamo alcuni documenti che riteniamo interessanti relativi al decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri  in via di pubblicazione sulla G.U.

DecretoLeggeDirettivaUE-Respingimenti-Coordinato

DL immigrazione RELAZIONE ILLUSTRATIVA 14 giugno 2011

schema DL immigrazione 14 giugno 2011

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Decreto Legge sull’Immigrazione:prorogati a 18 mesi i trattenimenti nei CIE dei cittadini dei paesi terzi irregolari

venerdì, 17 Giugno 2011

Con Decreto Legge approvato ieri  16 giugno 2011 ,ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state adottate dal Governo in carica una serie di misure e di discipline in materia di immigrazione che ci riserviamo di

analizzare più approfonditamente ma che possiamo commentare alquanto criticamente da un punto di vista tecnico.

La direttiva Europea n.115/2008 non autorizza i Paesi della Comunità Europea ad estendere sic et simpliciter la detenzione amministrativa da 6 a 18 mesi così come introdotto dall’Italia nel decreto legge anzi all’art.15 al numero 5 la

Direttiva Europea impone a Ciascuno Stato membro un periodo limitato di trattenimento che non può superare i 6 mesi.

Al numero 6 del predetto articolo 15 la Direttiva europea afferma che gli Stati membri nnon possono prolungare il periodo di sei mesi  salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui,  nonostante  sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa :

a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato o

b) dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

Certamente il decreto legge contrasta con la Direttiva Europea n.115/2008 in più parti e crediamo che difficilmente potrà essere convertito in legge nei prossimi due mesi estivi.

In ogni caso l’estensione delle competenze dei giudici di pace in materia di immigrazione preoccupano alquanto vista la situazione degli stessi giudici di pace che al cinquanta per cento degli organici ed a cottimo si vedono investiti di

ulteriori incombenze senza un’adeguata formazione ed una disciplina giuridica ed economica dignitosa.

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Il 12 e 13 giugno 2011 si è votato per i referendum.Vittoria dei Sì.

domenica, 12 Giugno 2011

Si è votato  per i 4  referendum nei giorni 12 13 giugno 2011 in Italia.Il Quorum ha superato il 57 per cento .

Hanno vinto i Si.

L’Italia che ha vinto festeggia.

Unità Democratica gdp esprime una valutazione positiva, in relazione ai risultati ottenuti ,nella considerazione che la democrazia diretta  ancora una volta si è rivelata un valido strumento costituzionale di attuazione della volontà del popolo  in nome del quale i magistrati emanano le sentenze.

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A Roma il 9 giugno 2011 alle ore 10 alla FNSI corso vitt.emanuele,349 una giornata di riflessione sull’esperienza delle Donne impegnate sul fronte dell’Antimafia

mercoledì, 8 Giugno 2011

donneantimafia1

Si è svolta a Roma un’importante giornata di riflessione sulle esperienze delle Donne impegnate sul fronte dell’Antimafia

il giorno 9 giugno p.v. presso la Fnsi in Corso Vitt. Emanuele ,349

organizzato dall’Ass.ne Stampa Romana e coordinato dalla giornalista Giovanna Gueci .

La brochure del Convegno è in alto

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Tribunale di Napoli: assolto perchè il fatto non sussiste straniero irregolare che ha violato l’art.13 c.13 del D.Lgsvo n.286/98

martedì, 7 Giugno 2011
Trib. Napoli, 18.2.2011, Giud. Buono (delitto di illecito reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13 co. 13 d.lgs. 286/1998 ed assoluzione perché il fatto non sussiste)
STRANIERI – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI REINGRESSO – Direttiva 2008/115/CE – Assoluzione perché il fatto non sussiste anche in relazione ai decreti di espulsione anteriori al 24.12.2010La direttiva 2008/115/CE contiene disposizioni direttamente applicabili (in particolare l’art. 7, che prevede come modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento espulsivo la partenza volontaria entro un termine non inferiore a sette giorni; e l’art. 11, ove si dispone che il provvedimento di rimpatrio possa essere corredato di un divieto di reingresso la cui durata è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze del caso concreto e comunque non deve superare di norma i cinque anni), che risultano incompatibili con la normativa dettata in materia dal d.lgs. 286/1998 (ove si prevede all’art. 13 che l’espulsione venga di regola eseguita mediante l’accompagnamento coattivo alla frontiera, e che tutti i provvedimenti di espulsione siano automaticamente corredati di un divieto di reingresso della durata di dieci anni). Le disposizioni interne che sono in contrasto con la normativa comunitaria non possono essere applicate e dunque i provvedimenti amministrativi emanati sulla base di tali norme devono ritenersi illegittimi perché privi di base legale, con la conseguenza che l’imputato per il reato di illecito reingresso di cui all’art. 13 co. 13 d.lgs. 286/98 deve essere assolto perché il fatto non sussiste. Tale conclusione deve essere ritenuta valida anche in relazione ai provvedimenti di espulsione emanati prima del 24.12.2010 (termine entro il quale gli Stati erano tenuti a dare attuazione alla direttiva), in quanto non soltanto le norme della legislazione interna, ma anche i provvedimenti amministrativi in contrasto con la normativa europea vanno necessariamente disapplicati nel giudizio sulla legittimità della sanzione penale irrogata per l’inosservanza di tali provvedimenti, anche quando essi siano stati adottati anteriormente alla vigenza della norma europea (cfr. in questo senso CGCE 29.4.1999, C-224/97, Ciola).

   
La sentenza del Tribunale di Napoli  

Sentenza Napoli art-1. 13

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Dal Tribunale di Varese una interpretazione della Direttiva Europea n.115/2008 per l’annullamento dei decreti di espulsione dei cittadini dei Paesi terzi

domenica, 5 Giugno 2011

Il Tribunale di Varese ha con decreto annullato un decreto di espulsione di un immigrato irregolare per contrasto con la Direttiva Europea n.115/2008 in quanto non era stato rispettato il termine minimo di sette giorni per l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale contestuale al decreto di espulsione.

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