Convertito in legge il decreto legge n.89/2011 relativo al recepimento delle direttive europee n.38/2004 e 115/2008 quest’ultima soprannominata direttiva “rimpatri”.
Il Tempo di trattenimento nei CIE dei cittadini dei paesi terzi irregolari, come già riportato nel sito , viene triplicato da 6 a 18 mesi.
I giudici di pace dovranno tenere 10 udienze di proroga dei trattenimenti presso i CIE oltre a quella iniziale per la convalida dei trattenimenti nei CIE e tutte con la presenza obbligatoria degli interpreti e dei difensori di fiducia o di ufficio (una dopo 30 giorni,un’altra dopo altri 30 giorni e poi altre otto ,dopo sessanta giorni, una dopo l’altra ,per arrivare a ben 548 giorni di detenzione amministrativa) sempre se siano giustificati in base alla normativa vigente europea e nazionale.
Gli interrogativi rimangono in quanto i giudici di pace vedono raddoppiarsi gli incombenti nel civile e quintuplicarsi i reati nel penale di loro competenza .Nel civile ,infatti ci saranno quattro tipi di udienze ( due già esistenti per la convalida dei trattenimenti nei CIE e per i ricorsi avverso i decreti di espulsione amministrativa più due nuove relative rispettivamente ai rimpatri volontari e forzati dei cittadini dei paesi terzi che non presentino rischi di fuga ed in presenza di determinati requisiti ) e nel penale i giudici di pace dovranno giudicare per i reati non più soltanto relativi all’art.10 bis del D.Lgsvo 286/98 ma anche per i 4 reati ( due nuovi ex art 13 comma 5.2 e 14 comma 1 bis del D.Lgsvo n.286/98 e due già vigenti ma di competenza ,prima del decreto ,dei giudici togati, relativi all’articolo 14 comma 5 ter e comma 5 quater) puniti non più con la reclusione ma con multe che vanno dai 5000 euro a 30.000 euro a carico dei cittadini dei paesi terzi irregolari oltre alla possibilità di espulsioni giudiziali, sostitutive o alternative alle pene pecuniarie comminate nei predetti reati, ai sensi dell’art.16 del D.Lgsvo n.286/98 così come modificato dal decreto legge.



