
Il caso era relativo a tre tunisini, nell’isola di Lampedusa, che furono prima sistemati in un centro di accoglienza e dopo furono confinati su due navi che erano nel porto di Palermo,e rimpatriati in Tunisia come da procedura semplificata relativa all’accordo fra Italia e Tunisia dell’aprile 2011.
I ricorrenti eccepivano la violazione degli artt. 3, 5, e 13 della Convenzione e l’art. 4 del Protocollo No. 4.
La Corte ha sentenziato, all’unanimità: che vi era stata una violazione dell’art.5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione Europea dei Diritti Umani;
nonchè una violazione dell’art. 5 § 2 (diritto ad essere prontamente informato delle accuse a proprio carico)ed una violazione dell’ art. 5 § 4 (diritto ad una sollecita decisione da parte di una Corte sulla ingiustizia della detenzione); ma anche L’assenza di violazione dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) in relazione alle condizioni di detenzione sulle navi.La Corte ha statuito, a maggioranza, una violazione dell’art.3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) in relazione alle condizioni di detenzione nel centro di accoglienza Contrada Imbriacola ed una violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive degli stranieri) nonchè una violazione dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) in relazione agli art. 3 e 4 del Protocollo n. 4.
Il testo della sentenza in originale cliccando sul link sottostante
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro l’Italia del 15/12/16
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