
Pubblichiamo dal sito del Senato il testo di un disegno di legge presentato dalle senatrici Gambaro Adele(commissione Industria), De Pin Paola(commissione Giustizia) e Anitori Fabiola( commissione Igiene e Sanità) tutte del Gruppo misto Azione Partecipazione Popolare, in data 10 febbraio 2014, il DDL 1292 “Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del Giudice di Pace”,sull’aumento delle competenze dei giudici di pace
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per il procedimento monitorio)
1. Al primo comma dell’articolo 637 del codice di procedura civile le parole «o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria» sono soppresse.
Art. 2.
(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per l’opposizione nel procedimento monitorio)
1. Al primo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile le parole «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» sono sostituite dalle seguenti «competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9».
Art. 3.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile)
1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dì pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a curo 20.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona.»;
b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall’assemblea dei condomini.»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».
2. Al secondo comma dell’articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l’esecuzione forzata» è inserita la seguente: «immobiliare».



