Archive del 8 Gennaio 2017

La riforma della magistratura onoraria va attuata nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n.57/2016

domenica, 8 Gennaio 2017


In imminenza dell’approvazione dei decreti delegati governativi previsti dalla legge delega n.57/2016 sulla riforma della magistratura onoraria ci sembra giusto sottolineare e richiamare alla memoria i principi ,che la legge delega ha dato per l’attuazione della riforma stessa e che non possono essere sottaciuti o manipolati per meri interessi economici di alcuni contro gli interessi ed i diritti acquisiti di altri sempre facenti parte della categoria ( ad esempio ex got contro ex gdp).

La rincorsa di coloro che nel trattamento economico del cottimo sono svantaggiati da decenni (ex got) rispetto ad alcuni ( ex gdp) che prestano servizio in sedi cosiddette “facoltose” avendo maggior numero di “affari giudiziari” ovvero di cause a ruolo, non può e non deve condurre il legislatore delegato ad anticipare i tempi della riforma stessa. Il decorso degli anni(quattro o cinque) prima che vada a regime la riforma stessa è essenziale perchè si possa gradatamente passare dal cottimo puro al sistema dell’indennità fissa e di quella incentivante. D’altronde l’associazionismo della categoria non ha mai discusso od approvato un anticipo della riforma nella parte c.d. economica.

Ed allora perchè qualcuno/a (tutti/e ex got) vocifera che se viene appoggiato dai sostenitori e dalle forze politiche ( senza distinzioni tra governo ed opposizione) condurrà subito (cioè immediatamente) la parte della categoria ( ex got) retribuita con un sistema relativo al cottimo ad udienza e non a fascicolo processuale verso l’altra parte della categoria (ex gdp) dividendo i compensi economici a fascicolo, sottraendo gli stessi a coloro che sarebbero costretti a dividere “la torta” subito e non nei prossimi anni prima dell’attuazione dell’abolizione del cottimo puro ( ad udienza e/ a fascicolo) ? Viene proposto ,infatti ed inopinatamente , “che il Governo non dia attuazione al comma 17 lett. b) dell’art. 2 della L. 52/2016

Art.2 comma 17 lett.b Legge n.57/2016

e preveda l’immediata entrata in vigore della categoria unica della magistratura onoraria, con lo stesso trattamento economico, così come sopra indicato ossia con la previsione dell’indennità fissa determinata nella misura pari allo stipendio tabellare annuo dei dirigenti (di I e II fascia) dell’organizzazione giudiziaria ossia ad Euro 43.310,93 per l’anno 2016 ([2]), al lordo delle imposte ed al netto della previdenza ed assistenza.”
Per questo crediamo che non si possa e non si debba dividere la categoria ma attendere pazientemente i tempi stabiliti per legge senza alterare lo status quo e rivendicare,invece, una reale trattativa perchè vengano rispettate le raccomandazioni parlamentari approvate e che riportiamo successivamente.

Ricordiamo infine che Unità Democratica giudici di pace onorari ha già indicato nel proprio sito la base della piattaforma economica e previdenziale.

Si parte dai 36.000 euro lordi l’anno come base fissa e da 18.000 euro lordi l’anno per la parte incentivante (per un totale di 54.000 euro lordi l’anno) oltre le ritenute previdenziali, che non potranno non essere che a carico (quasi totale) dell’amministrazione della giustizia.

Infine riportiamo in link quanto era emerso nell’ultima riunione delle associazioni sindacali di categoria con i rappresentanti ministeriali proprio per riprenderne la discussione in quella sede contrattuale, perchè vengano rispettate le aspettative legittime ed eque della categoria tutta (gop e vpo).

Di seguito pubblichiamo la legge delega con in neretto le parti peculiari perchè non si possa fuorviare dai binari corretti. (diego loveri)
Legge n.57/2016
Art. 1
Contenuto della delega
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
con l’osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o piu’ decreti
legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un
solo ufficio giudiziario;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario,
inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalita’ di accesso alla
magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

La legge n.57/2016 : testo integrale con note e raccomandazioni

Al Ministero della Giustizia :Importante Incontro dell’Associazione Valore Uomo e dell’ Associazione dei Giudici di Pace UDGDPO con i sottosegretari Migliore e Ferri


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Condominio: decreto ingiuntivo nullo se non sono diffidati tutti i comproprietari

domenica, 8 Gennaio 2017


“Il GdP di Taranto chiarisce che il nominativo indicato nelle tabelle millesimali vale solo sino al momento in cui i pagamenti avvengono bonariamente.
– Prima di procedere al recupero delle spese condominiali nei confronti di un condomino moroso, l’amministratore di condominio è tenuto a diffidare anche tutti i suoi eventuali comproprietari. Se non lo fa, il decreto ingiuntivo eventualmente ottenuto deve considerarsi nullo.
Così, con sentenza del 1° marzo 2016 , il Giudice di Pace di Taranto ha accolto l’opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento notificata unitamente al precetto, presentata dal comproprietario di un’unità immobiliare che contestava, tra le altre cose, l’avventatezza dell’azione giudiziale dell’amministratore, avviata senza essersi prima accertato dell’interessamento degli altri proprietari al pagamento delle quote richieste.
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Facebook: in caso di diffamazione in bacheca interviene il tribunale

domenica, 8 Gennaio 2017


“In caso di utilizzo di un qualsiasi mezzo in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone e impiegato per offendere o diffamare un soggetto, è tenuto a intervenire il Tribunale e non il Giudice di pace.
Le offese su facebook non sono solo semplice diffamazione, si tratta, infatti, di diffamazione aggravata, questo comporta l’intervento del Tribunale e non del Giudice di pace.
La Corte di cassazione, con la sentenza numero 50/2017 del 2 gennaio, ha ribadito che l’uso della bacheca su facebook rende l’offesa potenzialmente capace di raggiungere un numero di persone indeterminato o comunque notevole da un punto di vista quantitativo.
Di fatto la Corte ricorda che la giurisprudenza in passato ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’articolo 595, comma 3, del codice penale anche in caso di comunicazione diffamatoria attraverso il fax e attraverso la posta elettronica inviata a più destinatari.
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