La legge n.57/2016 : testo integrale con note e raccomandazioni

Udgdp

LEGGE 28 aprile 2016, n. 57

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace. (16G00069)

(GU n.99 del 29-4-2016)

Vigente al: 14-5-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Contenuto della delega

1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o piu’ decreti
legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un
solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario,
inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalita’ di accesso alla
magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina
relativa alle incompatibilita’ all’esercizio delle funzioni di
magistrato onorario;
e) disciplinare le modalita’ di impiego dei magistrati onorari
all’interno del tribunale e della procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato
onorario e la durata massima dell’incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro
ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato
onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e
dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilita’ disciplinare e quindi
individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative
sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del
tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennita’;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in
materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell’ufficio del
giudice di pace, nonche’ ampliare, nel settore civile, la competenza
del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le
cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione
secondo equita’;
q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con
la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione
della delega di cui al presente comma;
s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove
disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione
delle norme divenute incompatibili.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Principi e criteri direttivi

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e
giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli
confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace, salvo quanto
previsto dal comma 5;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la
dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di
ciascun ufficio del giudice di pace.
2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito
in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori
onorari», costituita presso l’ufficio della procura della Repubblica
presso il tribunale ordinario;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la
dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra
le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta
organica dei magistrati professionali.
3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) disciplinare i requisiti e le modalita’ di accesso alla
magistratura onoraria, prevedendo, tra l’altro, i requisiti:
1) della cittadinanza italiana;
2) del possesso dei diritti civili e politici;
3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a
misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della
riabilitazione;
4) della onorabilita’, anche con riferimento alle sanzioni
disciplinari eventualmente riportate;
5) della idoneita’ fisica e psichica;
6) dell’eta’ non inferiore a ventisette anni e non superiore a
sessanta anni;
7) della professionalita’;
8) dell’aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito
di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato
onorario, in particolare a favore:
1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo
onorario;
2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di
avvocato;
3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di
notaio;
4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche
presso le universita’;
c) prevedere che a parita’ di titolo preferenziale abbia
precedenza chi ha la piu’ elevata anzianita’ professionale e che, in
caso di ulteriore parita’, abbia la precedenza chi ha minore eta’
anagrafica;
d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per
i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti,
risultano collocati in quiescenza;
e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di
cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, la competenza ad
emettere il bando del concorso per titoli per l’accesso alla
magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione
del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti
eventualmente iscritto, le domande e, all’esito, a trasmettere al
Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al
tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;
f) disciplinare la durata e le modalita’ di svolgimento del
tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo
che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennita’
e che, all’esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di
cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, formuli un giudizio
di idoneita’ e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a
magistrati onorari;
g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di
competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformita’
alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
sull’idoneita’ ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.
4. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato
onorario:
1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle
giunte degli enti territoriali, nonche’ i consiglieri regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali;
2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa;
3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
5) coloro che svolgono abitualmente attivita’ professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
societa’ di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il
primo grado che svolgono abitualmente tale attivita’ nel circondario
in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;
b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni
di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale
esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la
professione forense i loro associati di studio, i membri
dell’associazione professionale, i soci della societa’ tra
professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo
grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati
che esercitano la propria attivita’ professionale nell’ambito di
societa’ o associazioni tra professionisti non possano esercitare le
funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel
quale la societa’ o l’associazione forniscono i propri servizi;
prevedere che non costituisca causa di incompatibilita’ l’esercizio
del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale
penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche’
davanti alle commissioni tributarie;
c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di
magistrato onorario non possano esercitare la professione forense
presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano
rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti
davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio;
prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio,
ai membri dell’associazione professionale e ai soci della societa’
tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il
secondo grado e agli affini entro il primo grado;
d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli
di parentela fino al secondo grado o di affinita’ fino al primo
grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso
lo stesso ufficio giudiziario;
e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere,
assumere o mantenere incarichi dall’autorita’ giudiziaria nell’ambito
dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari
compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni
giudiziarie.
5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera e), con riferimento alle modalita’ di impiego dei magistrati
onorari all’interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuare le modalita’ con cui il presidente del tribunale
provvede all’inserimento dei giudici onorari di pace nell’ufficio per
il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo
svolgimento dei seguenti compiti:
1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere
tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della
funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;
2) svolgere le attivita’ e adottare i provvedimenti che al
giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice
professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di
cui alla presente legge, in considerazione della natura degli
interessi coinvolti e della semplicita’ delle questioni che
normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice
professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice
onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti
delegati e che, quando questi non ritiene ricorrenti nel caso
concreto le condizioni per provvedere in conformita’ alle direttive
ricevute, possa chiedere che l’attivita’ o il provvedimento siano
compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;
3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti
non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli
specificamente individuati in considerazione della loro semplicita’;
b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui,
in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato
ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e
del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero
del numero di procedimenti rispetto ai quali e’ stato superato il
termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, e’
consentito al presidente del tribunale di procedere all’applicazione
non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi
due anni dell’incarico, quale componente del collegio giudicante
civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di
pace non possa essere applicato quale componente del collegio
giudicante delle sezioni specializzate. Dall’attuazione delle
disposizioni della presente lettera non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace,
che abbia svolto i primi due anni dell’incarico, puo’ essere
applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di
competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il
giudice onorario di pace non possa essere applicato per la
trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni,
indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni, nonche’ per la trattazione dei procedimenti
in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza
obbligatorie.
6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera e), con riferimento alle modalita’ di impiego dei magistrati
onorari all’interno della procura della Repubblica, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituire presso l’ufficio della procura della Repubblica una
struttura organizzativa mediante l’impiego di vice procuratori
onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il
tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell’articolo
73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modificazioni, e dell’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con
provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura
organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati i
seguenti compiti:
1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere
tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da
parte di quest’ultimo delle proprie funzioni;
2) svolgere le attivita’ e adottare i provvedimenti che, in
considerazione della loro semplicita’ e della non elevata pena
edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono
essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono
essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare
specificamente, anche in considerazione della modesta offensivita’
degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione
relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti
di esercizio dell’azione penale; prevedere che il magistrato
professionale stabilisca le direttive generali cui il vice
procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti
delegati e che quest’ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso
concreto le condizioni per provvedere in conformita’ alle direttive
ricevute, possa chiedere che l’attivita’ o il provvedimento siano
compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.
7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera f), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura
imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per
un periodo non superiore a quattro anni;
b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a)
il magistrato onorario possa essere confermato nell’incarico per un
altro quadriennio in caso di accertata idoneita’ a svolgere le
funzioni sulla base dei criteri individuati nell’esercizio della
delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato
piu’ sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della
sospensione; prevedere che i criteri per l’accertamento
dell’idoneita’ a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto
della capacita’, della produttivita’, della diligenza e dell’impegno,
sulla base dei dati statistici relativi all’attivita’ svolta,
dell’esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo
dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario
presta servizio, nonche’ della relazione presentata da quest’ultimo;
c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia disposta
con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di
idoneita’ formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario,
di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver
acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori
della Repubblica, nonche’ dei consigli dell’ordine degli avvocati nei
cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
d) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di
magistrato onorario non possa superare gli otto anni complessivi e
che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale
magistrato onorario nel corso dell’intera attivita’ professionale;
e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi
due anni dell’incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti
inerenti all’ufficio per il processo;
f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo
in particolare che la stessa precluda la possibilita’ di proporre
successive domande di nomina quale magistrato onorario;
g) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due
quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parita’ di
merito, a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi
indetti dalle amministrazioni dello Stato;
h) prevedere che in ogni caso l’incarico cessi al raggiungimento
del sessantacinquesimo anno di eta’.
8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda
dell’interessato;
b) disciplinare i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato
onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per
esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del
giudice di pace e delle procure della Repubblica.
9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera h), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all’osservanza
dei doveri previsti per i magistrati ordinari;
b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il
regime di astensione previsto dall’articolo 70 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98.
10. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera i), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la
disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista
dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni;
b) prevedere i casi per la revoca dell’incarico al magistrato
onorario che non e’ in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non
raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o
dal procuratore della Repubblica;
c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con
esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente
della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, la
dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione,
sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta,
trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura
affinche’ provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o
sulla revoca.
11. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare
dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni
relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati
professionali;
b) prevedere le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della
censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della
revoca dell’incarico; prevedere altresi’ i casi nei quali, quando e’
inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, puo’ essere
disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede;
prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini
della conferma nell’incarico;
c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il
presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del
Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1
dell’articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera
b) del presente comma e, ove ne ricorrano i presupposti, il
trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione,
sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta,
trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura
affinche’ provveda sull’ammonimento, sulla censura, sulla sospensione
dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;
d) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni
disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall’articolo 9,
comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
12. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici
onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l’ufficio del giudice di pace sia coordinato dal
presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di
gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare
al presidente della corte di appello la proposta della tabella di
organizzazione dell’ufficio del giudice di pace;
c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri
stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera b) e
mediante il ricorso a procedure automatiche;
d) prevedere che il presidente del tribunale nell’espletamento
dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) possa avvalersi
dell’ausilio di uno o piu’ giudici professionali.
13. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera n), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l’indennita’ dei magistrati onorari si compone
di una parte fissa e di una parte variabile;
b) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di
una parte fissa dell’indennita’ in misura inferiore a quella prevista
per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;
c) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di
una parte fissa dell’indennita’ in misura inferiore a quella prevista
per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero
2);
d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge piu’
compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere b) e c) sia
corrisposta la parte fissa dell’indennita’ riconosciuta per le
funzioni o i compiti svolti in via prevalente;
e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono
gli obiettivi fissati a norma della lettera f) deve essere
corrisposta la parte variabile dell’indennita’ in misura non
inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte
fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in relazione al
grado di raggiungimento degli obiettivi;
f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore
della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati
fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura,
in un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere nell’anno
solare e lo comunicano alla sezione autonoma del Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1;
g) prevedere che, al termine dell’anno, il presidente del
tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il
raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento
per la liquidazione della parte variabile dell’indennita’, che
comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui
alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1;
h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i
compiti e le attivita’ agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti
a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennita’
siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilita’ dell’incarico
onorario con lo svolgimento di altre attivita’ lavorative;
i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h)
sono individuati tenendo conto della media di produttivita’ dei
magistrati dell’ufficio o della sezione;
l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale
compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la
finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie
mediante misure incidenti sull’indennita’.
14. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati
onorari, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle
riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un
giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni
giuridiche piu’ rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per
la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di
esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle
predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;
b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle
riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o
da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle
questioni giuridiche piu’ rilevanti di cui abbiano curato la
trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per
favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi
innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i
magistrati professionali;
c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di
formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a
loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola
superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti
corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del
magistrato onorario che svolga altre attivita’ lavorative, degli
obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente
prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti
ordinamenti professionali;
d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e
alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata
partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente
ai fini della conferma nell’incarico.
15. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non
ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equita’ ed attribuendo
alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in
materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia
successoria e di comunione, connotati da minore complessita’ quanto
all’attivita’ istruttoria e decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate
da minore complessita’ quanto all’attivita’ istruttoria e decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad
euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione
di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da
minore complessita’ quanto all’attivita’ istruttoria e decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore
e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di
terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu’ giudici
professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in
merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attivita’ dei
giudici onorari di pace;
h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti
dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre
circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonche’ per le
contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice
penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283.
16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito
dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una
sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e
avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da
magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto,
competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari,
nonche’ ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati
dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio
giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione
delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto
previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.
25;
c) disciplinare le modalita’ di elezione dei magistrati onorari
nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.
17. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera r), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione
della delega di cui all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al
presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base
del giudizio di idoneita’ formulato, secondo i criteri di cui al
comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio
giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 1, dopo
aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori
della Repubblica, nonche’ dei consigli dell’ordine degli avvocati nei
cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei
decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1 possano essere confermati nell’incarico per quattro
mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del
quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti inerenti
all’ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possano
svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b),
numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della
magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell’incarico,
riconosca l’esistenza di specifiche esigenze di servizio
relativamente all’ufficio per il quale la domanda di conferma e’
proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa
essere destinato anche all’esercizio di funzioni giudiziarie.
Dall’attuazione del presente numero non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
3) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente
comma si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta’ alla scadenza di tre quadrienni, i
quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero
2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di eta’ di
cui al numero 4);
4) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato
onorario cessi con il raggiungimento del sessantottesimo anno di
eta’;
b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che
possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei
decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano
nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione
della delega di cui all’articolo 1;
2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1),
inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale
e, a domanda, i giudici di pace;
3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo
alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa
assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e
nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di
competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di
tribunale;
4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla
scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1),
assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di
competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici
di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente
numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto
domanda ai sensi del numero 2);
5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente
alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennita’
spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale
continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno
successivo alla medesima data;
c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero
dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della
delega di cui all’articolo 1 per la liquidazione delle indennita’
spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i
primi quattro anni dalla predetta data;
d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei
decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla
predetta data;
e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei
decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui
all’articolo 1 continuino ad applicarsi, se piu’ favorevoli, le
disposizioni in materia di illeciti disciplinari vigenti alla
predetta data.
18. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo
prevede le modalita’ mediante le quali il Ministero della giustizia
provvede annualmente a individuare l’importo annuo di cui ogni
tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il
tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle
indennita’ in favore dei magistrati onorari che prestano servizio
presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace
compresi nel circondario del tribunale, nell’ambito delle dotazioni
ordinarie di bilancio.

Note all’art. 2:
– La legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole
del processo e modifica dell’art. 375 del codice di
procedura civile), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
aprile 2001, n. 78.
– Si riporta il testo dell’art. 43-bis del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 43-bis (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari
addetti al tribunale ordinario). – I giudici ordinari ed
onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro
giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o,
se il tribunale e’ costituito in sezioni, dal presidente o
altro magistrato che dirige la sezione.
I giudici onorari di tribunale non possono tenere
udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei
giudici ordinari.
Nell’assegnazione prevista dal primo comma, e’ seguito
il criterio di non affidare ai giudici onorari:
a) nella materia civile, la trattazione di
procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le
domande proposte nel corso della causa di merito o del
giudizio petitorio;
b) nella materia penale, le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e di giudice dell’udienza
preliminare, nonche’ la trattazione di procedimenti diversi
da quelli previsti dall’art. 550 del codice di procedura
penale.».
– Si riporta il testo dell’art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia):
«Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). –
1. I laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di
durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilita’ di cui all’art. 42-ter, secondo comma, lettera
g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano
riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto
costituzionale, diritto privato, diritto processuale
civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto
amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta’,
possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un
periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di
appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di
primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di
sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata
complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi
requisiti, possono accedere a un periodo di formazione
teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il
Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che
consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali. La
Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell’ambito della propria autonomia statutaria e
delle norme di attuazione, attuano l’istituto dello stage
formativo e disciplinano le sue modalita’ di svolgimento
presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano.
2. Quando non e’ possibile avviare al periodo di
formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui
al comma 1 si riconosce preferenza, nell’ordine, alla media
degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
eta’ anagrafica. A parita’ dei requisiti previsti dal primo
periodo si attribuisce preferenza ai corsi di
perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea.
3. Per l’accesso allo stage i soggetti di cui al comma
1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con
allegata documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda puo’
essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione,
di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze
dell’ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il
Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali Amministrativi
Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
piu’ sezioni in cui sono trattate specifiche materie.
4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato
che ha espresso la disponibilita’ ovvero, quando e’
necessario assicurare la continuita’ della formazione, a un
magistrato designato dal capo dell’ufficio. Gli ammessi
assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle
ordinarie attivita’. Il magistrato non puo’ rendersi
affidatario di piu’ di due ammessi. Il ministero della
giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni
strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi
informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria
assistenza tecnica. Per l’acquisto di dotazioni strumentali
informatiche per le necessita’ di cui al quarto periodo e’
autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro.
Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione
il magistrato puo’ chiedere l’assegnazione di un nuovo
ammesso allo stage al fine di garantire la continuita’
dell’attivita’ di assistenza e ausilio. L’attivita’ di
magistrato formatore e’ considerata ai fini della
valutazione di professionalita’ di cui all’art. 11, comma
2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonche’
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e
semidirettivi di merito. L’attivita’ di magistrato
formatore espletata nell’ambito dei periodi formativi dei
laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa
non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui
al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n.
186, e successive modificazioni, ne’ ai fini del
conferimento delle funzioni di cui all’art. 6, quinto
comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non
spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo
svolgimento dell’attivita’ formativa.
5. L’attivita’ degli ammessi allo stage si svolge sotto
la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli
obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto
su quanto appreso in ragione della loro attivita’ e
astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
ai corsi di formazione decentrata organizzati per i
magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione
decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con
cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono
indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
superiore della magistratura. I laureati ammessi a
partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, i Tribunali
Amministrativi Regionali e il Tribunale Regionale di
Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
5-bis. L’attivita’ di formazione degli ammessi allo
stage e’ condotta in collaborazione con i consigli
dell’Ordine degli avvocati e con le Scuole di
specializzazione per le professioni legali, secondo le
modalita’ individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli
stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla
pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le
professioni legali.
6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli
processuali, partecipano alle udienze del processo, anche
non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche’ alle camere di
consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli;
non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai
procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di
interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i
fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato
presso il quale svolgono il tirocinio.
7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare
attivita’ professionale innanzi l’ufficio ove lo stesso si
svolge, ne’ possono rappresentare o difendere, anche nelle
fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei
procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo ne’ di obblighi previdenziali
e assicurativi.
8-bis. Agli ammessi allo stage e’ attribuita, ai sensi
del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura
non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti
della quota prevista dall’art. 2, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto di
natura non regolamentare, determina annualmente l’ammontare
delle risorse destinate all’attuazione degli interventi di
cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle
risorse disponibili di cui all’art. 2, comma 7, lettera b),
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i
requisiti per l’attribuzione della borsa di studio di cui
al comma 8-bis, sulla base dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni
erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio
universitario, nonche’ i termini e le modalita’ di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
9. Lo stage puo’ essere interrotto in ogni momento dal
capo dell’ufficio, anche su proposta del magistrato
formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il
venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai
possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialita’
dell’ufficio o la credibilita’ della funzione giudiziaria,
nonche’ per l’immagine e il prestigio dell’ordine
giudiziario.
10. Lo stage puo’ essere svolto contestualmente ad
altre attivita’, compreso il dottorato di ricerca, il
tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di
notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di
specializzazione per le professioni legali, purche’ con
modalita’ compatibili con il conseguimento di un’adeguata
formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per
l’accesso alla professione forense non impedisce
all’avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di
esercitare l’attivita’ professionale innanzi al magistrato
formatore.
11. Il magistrato formatore redige, al termine dello
stage, una relazione sull’esito del periodo di formazione e
la trasmette al capo dell’ufficio.
11-bis. L’esito positivo dello stage, come attestato a
norma del comma 11, costituisce titolo per l’accesso al
concorso per magistrato ordinario, a norma dell’art. 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Costituisce altresi’ titolo idoneo per
l’accesso al concorso per magistrato ordinario lo
svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi
presso l’Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i
requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato
l’esito positivo del tirocinio.
12.
13. Per l’accesso alla professione di avvocato e di
notaio l’esito positivo dello stage di cui al presente
articolo e’ valutato per il periodo di un anno ai fini del
compimento del periodo di tirocinio professionale ed e’
valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza
dei corsi della scuola di specializzazione per le
professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’art. 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
14. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza a parita’ di merito, a norma dell’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, nei concorsi indetti dall’amministrazione della
giustizia, dall’amministrazione della giustizia
amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato
l’esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parita’ di titoli e di merito.
15. L’esito positivo dello stage costituisce titolo di
preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e
a vice procuratore onorario.
16. All’art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dopo il comma 2, e’ inserito il seguente comma: «2-bis. La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro
che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli
uffici giudiziari.».
17. Al fine di favorire l’accesso allo stage e’ in ogni
caso consentito l’apporto finanziario di terzi, anche
mediante l’istituzione di apposite borse di studio, sulla
base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli
uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo.
18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
articolo quando stipulano le convenzioni previste dall’art.
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono
tenere conto delle domande presentate dai soggetti in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
19. L’esito positivo dello stage presso gli uffici
della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del
comma 11, e’ equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
presso gli uffici della Giustizia ordinaria.
20. La domanda di cui al comma 3 non puo’ essere
presentata prima del decorso del termine di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
– Si riporta il testo dell’art. 37, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 37 (Disposizioni per l’efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie). –
(Omissis).
4. In relazione alle concrete esigenze organizzative
dell’ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della
finanza pubblica, con le facolta’ universitarie di
giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all’art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, e con i consigli dell’ordine degli avvocati
per consentire ai piu’ meritevoli, su richiesta
dell’interessato e previo parere favorevole del Consiglio
giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa per quella
amministrativa e del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento
presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del
corso di dottorato di ricerca, del corso di
specializzazione per le professioni legali o della pratica
forense per l’ammissione all’esame di avvocato.
5. Coloro che sono ammessi alla formazione
professionale negli uffici giudiziari assistono e
coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel
compimento delle loro ordinarie attivita’, anche con
compiti di studio, e ad essi si applica l’art. 15 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo
svolgimento delle attivita’ previste dal presente comma
sostituisce ogni altra attivita’ del corso del dottorato di
ricerca, del corso di specializzazione per le professioni
legali o della pratica forense per l’ammissione all’esame
di avvocato. Al termine del periodo di formazione il
magistrato designato dal capo dell’ufficio giudiziario
redige una relazione sull’attivita’ e sulla formazione
professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di
cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
compete alcuna forma di compenso, di indennita’, di
rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte
della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
ad alcun titolo pubblico impiego. E’ in ogni caso
consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal
comma 4 di terzi finanziatori.
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). – 1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al
successivo comma 3 del presente articolo, gia’ previste da
leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini, non possono complessivamente superare la meta’
dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una
riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella
graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
piu’ categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tiene conto prima del titolo che da’ diritto ad
una maggiore riserva nel seguente ordine:
1) riserva di posti a favore di coloro che
appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
profili professionali o categorie nella percentuale del
15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
vincitori del concorso;
2) riserva di posti ai sensi dell’ art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati
delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a
ciascun concorso, ai sensi dell’ art. 40, secondo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica
che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici
concorsi hanno preferenza a parita’ di merito e a parita’
di titoli sono appresso elencate. A parita’ di merito i
titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonche’ i capi
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non
risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a
qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al
numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parita’ di merito e di titoli la preferenza e’
determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore eta’.».
– Si riporta il testo dell’art. 70 del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69:
«Art. 70 (Astensione e ricusazione). – 1. Il giudice
ausiliario ha l’obbligo di astenersi e puo’ essere ricusato
a norma dell’art. 52 del codice di procedura civile, oltre
che nei casi previsti dall’art. 51, primo comma, del
medesimo codice, quando e’ stato associato o comunque
collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre
persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa
parte il difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresi’ l’obbligo di
astenersi e puo’ essere ricusato quando ha in precedenza
assistito nella qualita’ di avvocato una delle parti in
causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivita’
professionale nella qualita’ di notaio per una delle parti
in causa o uno dei difensori.».
– Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 21
novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace):
«Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). –
1. Il giudice di pace decade dall’ufficio quando viene meno
taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle
funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie
ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita’.
2. Il giudice di pace e’ dispensato, su sua domanda o
d’ufficio, per infermita’ che impedisce in modo definitivo
l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di
durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere
disposti l’ammonimento, la censura, o, nei casi piu’ gravi,
la revoca se non e’ in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di
comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle
ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai
commi 2 e 3, il presidente della corte d’appello propone al
consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2
dell’art. 4, nonche’ da un rappresentante dei giudici di
pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la
dispensa, l’ammonimento, la censura o la revoca. Il
consiglio giudiziario, sentito l’interessato e verificata
la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al
Consiglio superiore della magistratura affinche’ provveda
sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa,
sull’ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
adottati con decreto del Ministro della giustizia.».
– Si riporta il testo degli articoli 612, 626, 651, 727
e 727-bis del codice penale:
«Art. 612 (Minaccia). – Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e’ punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e’ grave, o e’ fatta in uno dei modi
indicati nell’art. 339, la pena e’ della reclusione fino a
un anno e si procede d’ufficio.»
«Art. 626 (Furti punibili a querela dell’offeso). – Si
applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a
euro 206, e il delitto e’ punibile a querela della persona
offesa:
1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso
momentaneo, e’ stata immediatamente restituita;
2. se il fatto e’ commesso su cose di tenue valore,
per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare
o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati
interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna
delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4
dell’articolo precedente.»
«Art. 651 (Rifiuto d’indicazioni sulla propria
identita’ personale). – Chiunque, richiesto da un pubblico
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di
dare indicazioni sulla propria identita’ personale, sul
proprio stato, o su altre qualita’ personali, e’ punito con
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.»
«Art. 727 (Abbandono di animali). – Chiunque abbandona
animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattivita’ e’ punito con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze.»
«Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura,
prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette). – Salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, chiunque, fuori dai casi
consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari
appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e’
punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino
a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una
quantita’ trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva
o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale
selvatica protetta e’ punito con l’ammenda fino a 4.000
euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantita’
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto
trascurabile sullo stato di conservazione della specie.».
– Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 30 aprile
1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262
del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande):
«Art. 6. – La produzione, il commercio, la vendita
delle sostanze di cui alla lettera h) dell’articolo
precedente – fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari
immagazzinate – sono soggetti ad autorizzazione del
Ministero della sanita’, a controllo e a registrazione come
presidi sanitari.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o
succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il
controllo del Ministero della sanita’ per quanto attiene
alla composizione, all’igienicita’ e al valore alimentare
di essi.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, i
contravventori alle disposizioni del presente articolo e
dell’art. 5 sono puniti con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da euro 309 a euro 30.987. Per la violazione
delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell’art. 5
si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o
dell’ammenda da euro 2.582 a euro 46.481.
In caso di condanna per frode tossica o comunque
dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli
artt. 163 e 175 del Codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna
importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu’
giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice,
nei modi stabiliti nel terzo comma dell’art. 36 del Codice
penale».
– Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova
disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150):
«Art. 9 (Composizione dei consigli giudiziari). – 1. Il
consiglio giudiziario istituito presso ogni corte di
appello e’ composto dal presidente della corte di appello,
dal procuratore generale presso la corte di appello, che ne
sono membri di diritto.
2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con
organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il
consiglio giudiziario e’ composto, oltre che dai membri di
diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui:
sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni
giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso
gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non
togati, di cui un professore universitario in materie
giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale
su indicazione dei presidi delle facolta’ di giurisprudenza
delle universita’ della regione o delle regioni sulle quali
hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del
distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di
effettivo esercizio della professione con iscrizione
all’interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio
nazionale forense su indicazione dei consigli dell’ordine
degli avvocati del distretto.
3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con
organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e
seicento magistrati il consiglio giudiziario e’ composto,
oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da
quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette
dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni
requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del
distretto, e quattro componenti non togati, di cui un
professore universitario in materie giuridiche nominato dal
Consiglio universitario nazionale su indicazione dei
presidi delle facolta’ di giurisprudenza delle universita’
della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o
in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre
avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della
professione con iscrizione all’interno del medesimo
distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su
indicazione dei consigli dell’ordine degli avvocati del
distretto.
3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con
organico complessivo superiore a seicento magistrati il
consiglio giudiziario e’ composto, oltre che dai membri di
diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui:
quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni
giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio
presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei
componenti non togati, di cui due professori universitari
in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario
nazionale su indicazione dei presidi delle facolta’ di
giurisprudenza delle universita’ della regione o delle
regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza
gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno
dieci anni di effettivo esercizio della professione con
iscrizione all’interno del medesimo distretto, nominati dal
Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli
dell’ordine degli avvocati del distretto.
3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di
diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne
esercita le funzioni.»
«Art. 10 (Sezione del consiglio giudiziario relativa ai
giudici di pace). – 1. Nel consiglio giudiziario e’
istituita una sezione autonoma competente per la
espressione dei pareri relativi all’esercizio delle
competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e
9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e
successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi
proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione e’
composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio
giudiziario, da:
a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace
eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto,
nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 2;
b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio
giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace
eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto,
nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 3;
c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal
consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro
giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel
distretto, nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 3-bis.
1-bis. Le sedute della sezione del consiglio
giudiziario per i giudici di pace sono valide con la
presenza della meta’ piu’ uno dei componenti e le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In
caso di parita’ prevale il voto del presidente.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di
diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne
esercita le funzioni.».

Art. 3

Procedure per l’esercizio della delega

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione
del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei
decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere,
perche’ su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro
il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il
predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei
pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della
delega o successivamente, quest’ultimo e’ prorogato di sessanta
giorni.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi, il Governo puo’ emanare disposizioni correttive
e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di
cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

Art. 4

Incompatibilita’ del giudice di pace

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle
giunte degli enti territoriali, nonche’ i consiglieri regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione
religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attivita’ professionale per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o
societa’ di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il
primo grado che svolgono abitualmente tale attivita’ nel circondario
in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di
pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la
professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione
professionale, i soci della societa’ tra professionisti, il coniuge,
i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il
primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attivita’
professionale nell’ambito di societa’ o associazioni tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace
nel circondario del tribunale nel quale la societa’ o l’associazione
forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di
incompatibilita’ l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per
i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi
e contabili, nonche’ davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non
possono esercitare la professione forense presso l’ufficio
giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al
medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione
professionale e ai soci della societa’ tra professionisti, al
coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli
affini entro il primo grado.
4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino
al secondo grado o di affinita’ fino al primo grado, di coniugio o di
convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio
giudiziario.
5. Il giudice di pace non puo’ ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall’autorita’ giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 5

Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace

1. L’ufficio del giudice di pace e’ coordinato dal presidente del
tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del
personale di magistratura ed amministrativo.
2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente
della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione
dell’ufficio del giudice di pace.
3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal
presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a
procedure automatiche.
4. Il presidente del tribunale, nell’espletamento dei compiti di
cui al presente articolo, puo’ avvalersi dell’ausilio di uno o piu’
giudici professionali.

Art. 6

Applicazione dei giudici di pace

1. Fermi i divieti di cui all’articolo 4, possono essere applicati
ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall’integrale
copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in
tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu’ giudici di
pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.
2. La scelta dei giudici di pace da applicare e’ operata secondo
criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
L’applicazione e’ disposta con decreto motivato, sentito il consiglio
giudiziario integrato a norma del comma 2 dell’articolo 4 della legge
21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello.
Copia del decreto e’ trasmessa al Consiglio superiore della
magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell’articolo 42
del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916.
3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 e’
espresso, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio
di dieci giorni dalla richiesta.
4. L’applicazione non puo’ superare la durata di un anno. Nei casi
di necessita’ dell’ufficio al quale il giudice di pace e’ applicato
puo’ essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In
ogni caso, un’ulteriore applicazione non puo’ essere disposta se non
siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Per le finalita’ di cui ai commi precedenti e’ autorizzata la
spesa di euro 100.550 per l’anno 2016, di euro 201.100 per l’anno
2017 e di euro 100.550 per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni
2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.

Note all’art. 6:
– Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 2, della
citata legge 21 novembre 1991, n. 374:
«Art. 4 (Ammissione al tirocinio). – (Omissis).
2. Il presidente della corte d’appello trasmette le
domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio
giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati,
d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati
del distretto di corte d’appello, formula le motivate
proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle
domande ricevute e degli elementi acquisiti.
(Omissis).».
– Si riporta il testo dell’articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916
(Disposizioni di attuazione e di coordinamento della L. 24
marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e
disposizioni transitorie):
«Art. 42 (Comunicazione delle applicazioni e delle
supplenze). – I capi delle corti di appello, quando
dispongono applicazioni o supplenze, ne informano il
Consiglio superiore ed il Ministro.».

Art. 7

Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e
del vice procuratore onorario

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano
alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o
da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle
questioni giuridiche piu’ rilevanti di cui abbiano curato la
trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per
favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi
innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici
professionali.
2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato
professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche
piu’ rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la
discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di
esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette
riunioni partecipano anche i magistrati professionali.
3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza
almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai
giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo
programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di
formazione e’ obbligatoria. La mancata partecipazione senza
giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione
e’ valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

Art. 8

Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle
regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste
compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della
magistratura onoraria con la peculiarita’ degli ordinamenti regionali
di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei
rispettivi statuti speciali.
3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad
attribuire alla competenza dell’ufficio del giudice di pace i
procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da
notaio e connotati da minore complessita’.

Note all’art. 8:
– La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.

Art. 9

Invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi
da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. In considerazione della complessita’ della materia trattata, che
attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria prescritto dall’articolo 245 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell’impossibilita’ di
procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i
decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla
presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia
conto della neutralita’ finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonche’,
per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni
finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o piu’ decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al
proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 28 aprile 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all’art. 9:
– Si riporta il testo dell’art. 245 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado):
«Art. 245. – 1. Le disposizioni del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal
presente decreto, in forza delle quali possono essere
addetti al tribunale ordinario e alla procura della
Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati
onorari, si applicano fino a quando non sara’ attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell’art. 106, secondo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre il 31 maggio
2016.».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). –
(Omissis).
7. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni
finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto
di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia
di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche’ sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il
comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche’ ogni altro
elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per
le disposizioni corredate di clausole di neutralita’
finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli
elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli
effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso
l’indicazione dell’entita’ delle risorse gia’ esistenti e
delle somme gia’ stanziate in bilancio, utilizzabili per le
finalita’ indicate dalle disposizioni medesime. La
relazione tecnica fornisce altresi’ i dati e gli elementi
idonei a consentire la verifica della congruita’ della
clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei
requisiti indicati dal comma 12.
(Omissis).».

————————————————
Raccomandazioni

La Camera,
premesso che:
nel disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» è prevista, all’articolo 2, comma 13, la corresponsione ai magistrati onorari di indennità costituite da una parte fissa, senza che siano individuati criteri certi per la sua determinazione, e da una parte variabile, definita nel minimo e nel massimo in misura non interiore al 15 per cento né superiore al 50 per cento della parte fissa;
ne discende che il compenso spettante al magistrato onorario dipende integralmente, anche per la determinazione della componente variabile, dall’individuazione della somma spettante quale componente fissa indennitaria;
la certezza di una retribuzione congrua per un magistrato è finalizzata a garantire non solo il suo diritto al sostentamento, ma anche l’autonomia ed indipendenza del giudice in modo da prevenire ogni rischio di corruzione; un magistrato deve svolgere la propria funzione con l’unico scopo di garantire il rispetto della legge e non può essere condizionato da una situazione retributiva incerta;
la Corte Costituzionale in più occasioni ha affermato come la retribuzione dei magistrati riguarda «un aspetto essenziale all’attuazione del precetto costituzionale dell’indipendenza» (Corte costituzionale n. 1/1978; Corte costituzionale n. 42193; Corte costituzionale n. 223/2012) ed ha precisato che tale aspetto è fondamentale «in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni di altri poteri»;
questo è un principio posto a tutela della funzione giudiziaria e non costituisce una prerogativa collegata allo status giuridico della persona del giudicante considerata quindi l’importanza della determinazione certa e congrua del compenso del magistrato onorario,

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di prevedere, in sede di decreto legislativo attuativo all’articolo 2, comma 13 dell’emanando disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», che la parte fissa dell’indennità del magistrato onorario che svolge funzioni giudicanti o requirenti sia determinata in misura non inferiore a 36.000 euro lordi annui.
9/3672/17. Molteni, Guidesi, Invernizzi.

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell’articolo 2, comma 13 lettera A, del disegno di legge in esame è previsto che l’indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
tale modalità di pagamento è prevista per tutti i giudici onorari, quindi anche per coloro che operano in regime transitorio e, pertanto, appare ragionevole che per questi ultimi sia recepito quanto indicato dalle associazioni di categoria in proposito,
impegna il Governo
a riconoscere per i magistrati onorari in regime transitorio una retribuzione lorda annua non inferiore a € 36,000,00 come importo minimo della componente fissa, ferma la quota incentivante da determinarsi secondo rigorosi parametri oggettivi, al fine di garantire lo svolgimento della libera e autonoma attività giurisdizionale in modo dignitoso.
9/3672/8. Tartaglione, Giuseppe Guerini, Greco.

La Camera,
premesso che:
ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del progetto di legge in esame «Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550 per l’anno 2016, di euro 201.100 per l’anno 2017 e di euro 100.550 per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
ancorare la retribuzione delle indennità alle risorse che costituiscono il fondo che annualmente il potere esecutivo avrebbe il compito di determinare nel suo ammontare (peraltro incerto e variabile di anno in anno a secondo delle contingenze economiche) si tradurrà in una potenziale ingerenza del potere esecutivo sul potere giudiziario, sia pur onorario, condizionandone autonomia e funzionamento mediante la pressione del fondo;
potrebbe inoltre accadere che gli stanziamenti economici da destinare a tale fondo non riescano a coprire il fabbisogno reale del numero di MO da impiegare per il regolare funzionamento del sistema giustizia ovvero le limitate risorse finanziarie potrebbero imporre ai Presidenti e Procuratori di occupare un numero inferiore di MO ovvero di affidare loro un numero minore di affari, con evidenti ricadute negative sull’efficienza degli uffici e sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza e celerità della giustizia,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche al fine dell’eventuale adozione di iniziative normative volte, nei limiti delle compatibilità finanziarie, a svincolare la retribuzione dei magistrati onorari dal fondo e a reperire le risorse economiche idonee ad assicurare ai magistrati onorari una retribuzione che sia costante e non soggetta a riduzioni imprevedibili.
9/3672/9. Giuseppe Guerini, Greco.

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