Ufficio del Processo: è in vigore il decreto legge n.90/2014

ufficio del processo
Istituito “l’Ufficio del Processo” con decreto legge n.90 del 2014 entrato in vigore che dovrà essere convertito in legge entro i prossimi sessanta giorni.
Ci riserviamo di commentare più ampiamente la novità che desta già numerose perplessità e quesiti ai quali lo stesso Ministro della Giustizia assieme al CSM ai Consigli Giudiziari ed ai dirigenti degli Uffici Giudiziari dovranno rispondere…
(nella relativa pagina del sito pubblichiamo il d.l. n.90/2014 )
in basso l’art. 50 del d.l.n.90/2014

Art. 50

(Ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo
16-septies e’ inserito il seguente:

” ART. 16-octies

(Ufficio per il processo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo,
attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un
piu’ efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate ‘ufficio per
il processo’, mediante l’impiego del personale di cancelleria e di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo

a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a norma dell’articolo 37, comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi’ parte dell’ufficio
per il processo costituito presso le corti di appello i giudici
ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e dell’ufficio per il processo costituito presso
i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42
ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della
giustizia, nell’ambito delle rispettive competenze, danno attuazione
alle disposizioni di cui al comma 1, nell’ambito delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
2. All’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole “tribunali ordinari,”
sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i
tribunali ordinari,»;
b) dopo il comma 11 e’ aggiunto il seguente:
« 11-bis. L’esito positivo dello stage, come attestato a norma del
comma 11, costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato
ordinario
, a norma dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi’, titolo idoneo per l’accesso al
concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio
professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che
sia attestato l’esito positivo del tirocinio.».

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